REGOLAMENTO (CE) N. 2100/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali
Testo vigente
Parte prima. Disposizioni generali
Art. 1 Privativa comunitaria per ritrovati vegetali
È istituito un sistema di privative comunitarie per ritrovati vegetali come unica forma di proprietà industriale comunitaria per quanto riguarda le varietà vegetali.
Art. 2 Effetto uniforme della privativa comunitaria per ritrovati vegetali
La privativa comunitaria per ritrovati vegetali ha effetto uniforme sul territorio della Comunità e può essere concessa, trasferita o estinta sul territorio summenzionato soltanto in modo uniforme.
Art. 3 Privative nazionali per ritrovati vegetali
Il presente regolamento non pregiudica la facoltà degli Stati membri di concedere una privativa nazionale per ritrovati vegetali, fatte salve le disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 1.
Art. 4 Ufficio comunitario
Per l'applicazione del presente regolamento è istituito un Ufficio comunitario delle varietà vegetali, qui di seguito denominato «l'Ufficio».
Parte seconda. Diritto sostanziale
Capo I. Condizioni che regolano la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali
Art. 5 Oggetto della privativa comunitaria per ritrovati vegetali
1. Oggetto del diritto di privativa comunitaria per ritrovati vegetali possono essere le varietà di tutte le specie e di tutti i generi botanici, compresi, inter alia, gli ibridi tra generi e specie.
2. Ai fini del presente regolamento, per «varietà» si intende un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale, a prescindere dal fatto che siano o meno soddisfatte pienamente le condizioni per la concessione di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali, possa essere:
definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultante da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi,
distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche e
considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato.
3. Un insieme vegetale consiste di vegetali interi o di parti di vegetali, nella misura in cui tali parti di vegetali siano in grado di produrre vegetali interi, denominati entrambi in appresso «costituenti varietali».
4. L'espressione delle caratteristiche di cui al paragrafo 2, primo trattino può essere invariabile o variabile tra costituenti varietali dello stesso tipo purché il grado di variazione sia anche il risultato del genotipo o della combinazione di genotipi.
Art. 6 Varietà ammesse alla tutela
La privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere concessa per varietà che siano
a) distinte,
b) omogenee,
c) stabili e
d) nuove.
Inoltre, la varietà deve essere designata da una denominazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 63.
Art. 7 Distinzione
1. Una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda determinata in virtù dell'articolo 51.
2.
L'esistenza di un'altra varietà si considera notoriamente conosciuta, in particolare, se alla data di presentazione della domanda, determinata in virtù dell'articolo 51:
a) tale varietà ha formato oggetto di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali o è stata iscritta in un registro ufficiale delle varietà vegetali, nella Comunità o in qualunque Stato oppure nell'ambito di un'organizzazione intergovernativa competente in materia;
b) per tale varietà è stata chiesta la concessione di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali o l'iscrizione nel suddetto registro ufficiale, a condizione che nel frattempo la domanda sia stata accolta.
Il regolamento di esecuzione a norma dell'articolo 114 può specificare altri casi come esempi da considerare notoriamente conosciuti.
Art. 8 Omogeneità
Una varietà si considera omogenea se, fatta salva la variazione che si può prevedere dai particolari caratteri della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonché di altri caratteri usati per la descrizione della varietà.
Art. 9 Stabilità
Una varietà si considera stabile se l'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione nonché di altri usati per la descrizione della varietà, rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni o, nel caso di uno specifico ciclo di moltiplicazione, al termine di ciascun ciclo.
Art. 10 Novità
1. Una varietà si considera nuova qualora alla data della presentazione della domanda, determinata in virtù dell'articolo 51, i costituenti varietali o un materiale del raccolto della varietà non sono stati venduti o altrimenti ceduti a terzi dal costitutore o con il suo consenso, conformemente all'articolo 11, ai fini dello sfruttamento della varietà:
a) più di un anno prima della summenzionata data, all'interno del territorio della Comunità;
b) più di quattro anni o, per le specie arboree e viticole, più di sei anni prima della summenzionata data, al di fuori del territorio della Comunità.
2.
La cessione di costituenti varietali ad un organismo ufficiale a scopi conformi alla legge, o a terzi sulla base di un contratto o altro rapporto giuridico, a soli fini di produzione, di riproduzione della moltiplicazione, di condizionamento o del magazzinaggio, non è considerata cessione a terzi ai sensi del paragrafo 1, purché il costitutore conservi il diritto esclusivo di cessione di questi e di altri costituenti varietali e non si proceda ad un'ulteriore cessione. Tuttavia tale cessione di costituenti varietali è considerata cessione ai sensi del paragrafo 1 se detti costituenti sono ripetutamente utilizzati nella produzione di una varietà ibrida e se vi è cessione dei costituenti varietali o di un materiale del raccolto della varietà ibrida.
Analogamente la cessione di costituenti varietali da parte di una società o ditta ai sensi dell'articolo 58, secondo comma del trattato ad un'altra di tali società o ditte non è considerata cessione a terzi se una di esse appartiene interamente all'altra o quando entrambe appartengono interamente ad una terza società o ditta, sempreché non si proceda ad un'altra cessione. Questa disposizione non si applica alle società cooperative.
3.
La cessione dei costituenti varietali o del materiale del raccolto delle varietà ottenuti da piante coltivati per gli scopi specificati nell'articolo 15, lettere b) e c) e che non siano utilizzati per ulteriore riproduzione o moltiplicazione non si considerano sfruttamento della varietà a meno che non si faccia riferimento alla varietà ai fini di tale cessione.
Analogamente, non si tiene conto della cessione a terzi se questa è dovuta o conseguente al fatto che il costitutore ha esposto la varietà in occasione di un'esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta in base alla convenzione sulle esposizioni internazionali, o in una esposizione organizzata in uno Stato membro ufficialmente riconosciuta equivalente da tale Stato membro.
Capo II. Titolarità
Art. 11 Diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali
1. Il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali spetta alla persona che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero al suo avente causa, entrambi — la persona e il suo avente causa — in appresso denominati «il costitutore».
2. Se due o più persone hanno creato oppure scoperto e sviluppato insieme la varietà, il diritto spetta congiuntamente a tali persone o ai rispettivi aventi causa. Questa disposizione si applica anche a due o più persone nei casi in cui una o più di una di queste abbiano scoperto la varietà e l'altra o le altre l'abbiano sviluppata.
3. Il diritto spetta parimenti congiuntamente al costitutore e a un'altra persona o ad altre persone, qualora il costitutore e l'altra persona o le altre persone abbiano convenuto, con dichiarazione scritta, di esercitare il diritto congiuntamente.
4. Se il costitutore è un lavoratore dipendente, il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali viene determinato in base alla normativa nazionale applicabile al contratto di lavoro nel cui contesto la varietà è stata creata o scoperta e sviluppata.
5. Qualora, a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali appartenga congiuntamente a due o più persone, una o più di esse può delegare le altre, mediante procura scritta, a chiedere il riconoscimento di tale diritto.