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REGOLAMENTO (CE) N. 2065/94 DELLA COMMISSIONE del 16 agosto 1994 recante disposizioni applicabili alla fornitura gratuita di prodotti agricoli provenienti dalle scorte d'intervento, destinati alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian, al Kirghizistan ed al Tagikistan, prevista dal regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan1, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune2, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/933, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 1999/94 prevede azioni consistenti nella fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian, al Kirghizistan ed al Tagikistan; che, ai fini dell'esecuzione di dette azioni, è necessario definire le disposizioni applicabili, in particolare le modalità comuni di partecipazione alle gare per l'aggiudicazione delle forniture e gli obblighi degli aggiudicatari;

considerando che le forniture gratuite sono da effettuarsi sotto forma di prodotti agricoli non trasformati provenienti dalle scorte d'intervento, nonché di prodotti della stessa categoria non disponibili all'intervento; che occorre pertanto definire le modalità specifiche per la fornitura di prodotti trasformati; che si deve prevedere, in particolare, la possibilità che tali forniture vengano pagate in materie prime provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza e delle difficoltà manifeste incontrate precedentemente nell'esecuzione di operazioni di tale tipo, è opportuno prevedere che l'assegnazione della fornitura non sia determinata sistematicamente e unicamente sulla base del prezzo più basso, ma possa prendere in considerazione altri elementi fondamentali proposti per l'esecuzione della fornitura e presentanti delle garanzie in particolare per la buona conservazione della qualità e dello stato sanitario dei prodotti e delle condizioni di inoltro a destinazione; che, a tale scopo, le offerte debbono contenere tutte le informazioni necessarie per apprezzare lo svolgimento della fornitura alle condizioni proposte;

considerando che le suddette modalità di applicazione devono inoltre prevedere un sistema di controllo e di cauzioni, a garanzia della regolare esecuzione delle forniture;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati all'esportazione sono soggetti alle norme del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/935; che, inoltre, la presa in consegna dei prodotti in questione da parte delle autorità della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan, deve essere comprovata con un certificato speciale;

considerando che, trattandosi di gare per la determinazione delle spese di condizionamento e/o di trasporto di prodotti prelevati dai magazzini d'intervento pubblico, è opportuno disporre che il momento rilevante ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo sia l'ultimo giorno del termine per la presentazione delle offerte;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2, punto 4 del regolamento (CE) n. 1999/94 non sono concesse restituzioni all'esportazione per i prodotti oggetto della fornitura;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione congiunti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Per l'esecuzione della fornitura gratuita di prodotti agricoli detenuti nelle scorte d'intervento o di prodotti appartenenti allo stesso gruppo di merci, destinati alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian, al Kirghizistan ed al Tagikistan a norma del regolamento (CE) n. 1999/94, si applicano le disposizioni del presente regolamento, fatte salve le disposizioni complementari eventualmente adottate per forniture particolari.

Art. 2

1. La gara verte sulla determinazione delle spese di fornitura dai magazzini d'intervento sino alla destinazione prevista.

2. Le spese si riferiscono alla fornitura di prodotti caricati su mezzo di trasporto, franco partenza magazzino dell'organismo d'intervento sino al porto marittimo di sbarco, oppure sino al luogo della presa in consegna, da stabilirsi nel bando di gara.

3. La gara può vertere sul quantitativo di prodotti da prelevare dalle scorte d'intervento come corrispettivo per la fornitura di prodotti trasformati della stessa categoria merceologica.

Art. 3

Può partecipare alle gare, a parità di condizioni, qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro e domiciliata nella Comunità, nonché qualsiasi società costituita secondo la legislazione di uno Stato membro e avente la sede sociale, l'amministrazione centrale o il suo centro d'attività principale in uno Stato membro.

Art. 4

Le offerte sono inviate per iscritto all'indirizzo indicato, entro la data e l'ora precisate nel bando di gara.

Le offerte devono essere contenute in una busta posta all'interno di un'altra busta, entrambe sigillate. La busta interna deve recare, oltre all'indirizzo indicato nel bando di gara, il numero del regolamento che indice la gara e la seguente dicitura: «Offerta di (ragione sociale) - Da aprirsi unicamente da parte della Commissione per lo spoglio delle offerte».

Art. 5

1. Per le forniture di cui all'articolo 2, paragrafo 2, l'offerta riguarda la totalità delle spese relative alla consegna, espresse in ecu per tonnellata di peso lordo.

2. Per le forniture di cui all'articolo 2, paragrafo 3, l'offerta riguarda i quantitativi di prodotti da prelevare sulle scorte d'intervento come corrispettivo per la fornitura e per eventuali spese di trasformazione, condizionamento e stampigliatura di una o più partite indicate nel bando di gara.

Art. 6

1. L'offerta è valida solo se:

  1. a) contiene un riferimento preciso al regolamento che indice la gara particolare;

  2. b) indica il nome e l'indirizzo dell'offerente, il quale deve essere stabilito nella Comunità, in particolare il suo numero di telex/telefax;

  3. c) riguarda la totalità della partita (peso netto);

  4. d) propone, in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2:

1. un importo valido per una partita, espresso in ecu/t (peso lordo);

2. indica il o i nomi ed indirizzi di tutti gli intermediari o subappaltatori utilizzati nell'operazione, sia sul territorio comunitario che nei paesi terzi;

3. precisa i mezzi di trasporto utilizzati, con i relativi dati tecnici (capacità, anno d'immatricolazione, tipo di attrezzatura, ecc.);

4. indica l'itinerario percorso, compresi i valichi di confine e gli eventuali luoghi di trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro; in tal caso l'offerente s'impegna, per iscritto, a comunicare con almeno dieci giorni di anticipo le date in cui questi trasbordi avranno luogo;

5. comporta il calcolo dettagliato della composizione del prezzo offerto;

  1. e) propone, in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3:

1. la quantità di prodotti proposta, espressa in tonnellate (peso netto), in cambio di una tonnellata netta di prodotto finito;

2. l'indirizzo esatto dell'impianto di condizionamento (se del caso) e del magazzino nel quale la merce è depositata prima della spedizione;

  1. f) è corredata della prova che l'offerente ha versato, per ogni partita, una cauzione di gara in moneta nazionale equivalente a 100 ecu/t intestata all'organismo designato nel bando di gara. Tale prova è costituita dal documento originale emesso dall'organismo che rilascia la cauzione;

  2. g) è corredata dall'impegno scritto dell'istituto finanziario che costituisce la cauzione di fornitura.

2. Le offerte che non siano presentate a norma del presente articolo o che contengano condizioni diverse da quelle stabilite dal presente regolamento non vengono prese in considerazione.

3. Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione.

4. Gli importi in ecu di cui al paragrafo 1, all'articolo 8 e all'articolo 13, vengono convertiti in moneta nazionale al tasso agricolo valido l'ultimo giorno ammesso per la presentazione delle offerte.

Art. 7

1. Se le offerte sono da indirizzarsi ad un organismo d'intervento, quest'ultimo trasmette le offerte ricevute alla Commissione entro 24 ore dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

2. Tenuto conto delle offerte pervenute, la Commissione può decidere per ciascuna partita:

— di non aggiudicare la fornitura,

— oppure di aggiudicare la fornitura all'offerente che, sulla base del prezzo proposto, o delle quantità proposte e degli altri elementi dell'offerta, presenta le migliori garanzie affinché la consegna venga effettuata in buone condizioni tecniche e sanitarie e nel rispetto dei termini prescritti.

3. Ove la decisione sia stata presa conformemente al paragrafo 2, la Commissione provvede quanto prima, eventualmente mediante telecomunicazione scritta, a comunicare agli offerenti il risultato della loro partecipazione alla gara e notifica agli interessati l'avviso di attribuzione relativo alla fornitura.

4. La Commissione informa gli organismi di intervento dell'esito della gara.

Art. 8

Entro cinque giorni lavorativi dalla notifica dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 7, l'aggiudicatario costituisce una cauzione di fornitura, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione6, a favore dell'organismo d'intervento designato o della Commissione. La prova dell'avvenuta costituzione è rappresentata dal documento originale emesso dall'organismo che rilascia la cauzione.

Potranno essere adottate delle disposizioni particolari nel caso in cui una partita riguardi più destinazioni e/o più prodotti.

L'importo della cauzione è fissato nel bando di gara.

Art. 9

Salvo forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi che può correre la merce, in particolare i rischi di perdita o di deterioramento, sino alla fase di consegna prevista.

Art. 10

1. La domanda di pagamento della fornitura è accompagnata:

  1. a) in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2:

    — dal titolo di esportazione di cui all'articolo 14;

    — dai documenti amministrativi unici previsti all'articolo 14;

    — ove del caso, dai T 5;

    — dai documenti di trasporto;

    — dall'originale del certificato di presa in consegna, per le quantità effettivamente consegnate, emesso dal beneficiario e vistato dall'organismo di controllo a destino;

  2. b) in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3:

    — da una attestazione di qualità, fornita al momento del carico sul mezzo di trasporto, sotto la responsabilità dell'organismo preposto a questo scopo;

    — dall'originale del certificato di presa in carico emesso dall'aggiudicatario del trasporto della fornitura.

2. Per le gare di cui all'articolo 2, paragrafo 2, le spese di fornitura vengono pagate in rapporto al quantitativo indicato nel certificato di presa in consegna e attestato dall'organismo incaricato dei controlli a destinazione nel documento di conformità citato all'articolo 11, paragrafo 2.

3. Per le gare di cui all'articolo 2, paragrafo 3, il prodotto di base aggiudicato verrà messo a disposizione dell'aggiudicatario previa presentazione della prova riguardante la costituzione della cauzione di cui all'articolo 8.

4. Se la presa in consegna è ritardata per circostanze non imputabili all'aggiudicatario, la Commissione può rimborsare a quest'ultimo le spese supplementari dietro presentazione di documenti giustificativi.

Art. 11

1.

L'aggiudicatario si sottopone a qualsiasi controllo effettuato da o per conto dell'organismo d'intervento dello Stato membro in cui si trova il luogo di condizionamento, se del caso, e di deposito prima della spedizione, indicato dall'aggiudicatario stesso nell'offerta. Il controllo verte sulla quantità, sulla qualità, sul condizionamento e sulla stampigliatura della fornitura.

Al termine del controllo, l'organismo d'intervento rilascia un certificato di conformità. Esso è responsabile finanziariamente ed amministrativamente se la qualità consegnata non è conforme alle norme d'intervento o alla descrizione prevista nel bando di gara per la fornitura.

2. Nel paese di destinazione un organismo o una società di sorveglianza, designati dalla Commissione, procede ad un controllo di conformità della fornitura, verificandone la quantità, la qualità, se necessario lo stato sanitario, il condizionamento e la stampigliatura. Al termine del controllo viene rilasciato un certificato di conformità, o, se del caso, di non conformità, precisante il dettaglio ed i risultati dei controlli effettuati, che deve essere trasmesso direttamente all'organismo d'intervento o alla Commissione.

3. Prima delle operazioni di carico nella Comunità, come pure dopo l'arrivo a destinazione, gli organismi o le società di sorveglianza incaricati dei controlli prelevano separatamente dei campioni rappresentativi e li conservano per conto della Commissione.

4. In caso di trasporto per via terrestre, l'organismo di cui al paragrafo 1 fa procedere, all'atto del caricamento, alla piombatura dei mezzi di trasporto. In caso di trasbordo un organismo od una società di sorveglianza designato dalla Commissione procede alla verifica dell'integrità delle piombature dei mezzi di trasporto arrivati ai punti di trasbordo e procede ad una nuova piombatura dei mezzi di trasporto utilizzati dopo il trasbordo.

5. Le spese di controllo di cui al paragrafo 1 e le spese per i campioni prelevati prima del carico sono a carico dell'aggiudicatario.

6. Le spese relative ai controlli di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 sono a carico della Comunità.