REGOLAMENTO (CE) N. 2178/94 DELLA COMMISSIONE del 6 settembre 1994 recante misure specifiche relative all'applicazione del regolamento (CE) n. 3208/93 relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione previa trasformazione
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/942, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando che, nel quadro del regolamento (CE) n. 3208/93 della Commissione, del 23 novembre 1993, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione previa trasformazione3, tutti i quantitativi disponibili sono stati aggiudicati; che si tratta dei prodotti depositati nel Regno Unito e in Irlanda; che, per quanto si riferisce alle carni detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito, taluni quantitativi non sono stati ancora presi in consegna dagli acquirenti o ritirati materialmente dai depositi frigoriferi in questione; che, a seguito della modifica delle disposizioni veterinarie con decisione 94/474/CE della Commissione, del 27 luglio 1994, che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina ed abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE4, essendo questa decisione entrata in vigore dopo la conclusione dei contratti di vendita, la spedizione dei quantitativi rimanenti dal Regno Unito verso stabilimenti di trasformazione situati in altri Stati membri potrebbe incontrare difficoltà giuridiche; che, onde evitare che questa nuova situazione provochi danni economici agli aggiudicatari interessati, è necessario prevedere misure specifiche; che queste misure devono essere applicabili quanto prima;
considerando che il regolamento (CE) n. 3208/93 ha precisato la composizione delle partite attribuite a ciascuno degli aggiudicatari, in particolare i tagli ivi contenuti; che è possibile, nell'intento di consentire la continuazione delle operazioni di trasformazione in corso, ammettere la sostituzione, al prezzo aggiudicato, delle carni provenienti dalle scorte d'intervento del Regno Unito e non ancora prese in consegna o ritirate materialmente dai depositi frigoriferi in questione, con prodotti equivalenti detenuti dall'organismo d'intervento irlandese; che a questo proposito devono essere adottate certe modalità amministrative che comportino l'estensione dei termini per la presa in consegna, il pagamento, la trasformazione e l'esportazione dei quantitativi in questione; che, invece della sostituzione delle carni, gli aggiudicatari dovrebbero fruire altresì della possibilità di procedere, a seconda dei rispettivi orientamenti economici, alla risoluzione dei loro contratti di vendita per i quantitativi in questione e al recupero delle relative cauzioni e del prezzo d'acquisto pagato;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1.
Se, nel quadro della vendita aperta dal regolamento (CE) n. 3208/93, ad un operatore sono state aggiudicate carni bovine disossate:
— che non sono ancora state prese in consegna o ritirate materialmente dai depositi frigoriferi in questione e
— che, a norma della decisione 94/474/CE, non possono essere spedite agli stabilimenti di trasformazione indicati nell'offerta dell'operatore conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) del regolamento succitato,
detto operatore può ottenere, dietro sua domanda, invece dei quantitativi detenuti dall'organismo d'intervento del Regno Unito, quantitativi corrispondenti provenienti dalle scorte d'intervento irlandesi nella composizione prevista all'allegato II, lettera b) del suddetto regolamento (denominati qui di seguito «quantitativi di sostituzione») e al prezzo aggiudicato.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve essere indirizzata all'organismo d'intervento irlandese. Essa deve essere accompagnata:
a) dal contratto concluso con l'organismo d'intervento del Regno Unito;
b) da un attestato dello stesso organismo:
— che certifica la costituzione delle cauzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione5 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione6,
— che indica i quantitativi non ancora presi in consegna o ritirati materialmente dai depositi frigoriferi interessati,
— che certifica la rinuncia definitiva, da parte dell'operatore, a tutti i diritti relativi,
— che certifica il pagamento delle carni in questione;
c) da un'attestazione delle autorità veterinarie del Regno Unito, secondo la quale questi quantitativi non possono essere spediti allo stabilimento di trasformazione indicato nell'offerta ai sensi della decisione 94/474/CE.
3. A seguito della conclusione del contratto con l'organismo di intervento irlandese, l'operatore procede alla presa in consegna dei quantitativi di sostituzione nelle condizioni previste nel regolamento (CE) n. 3208/93. Il pagamento dell'organismo d'intervento del Regno Unito vale per la presa in consegna delle carni in Irlanda.
4. L'organismo d'intervento del Regno Unito decide in merito allo svincolo della cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2173/79, costituita dall'operatore presso lo stesso organismo, sulla base della totalità dei quantitativi presi in consegna, ivi compresi quelli di sostituzione provenienti dalle scorte di intervento irlandesi, nonché del loro pagamento. La presa in consegna di questi ultimi deve essere provata dall'operatore mediante un'attestazione rilasciata dall'organismo d'intervento irlandese.
5. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate le modalità di cui al regolamento (CE) n. 3208/93 relative alla presa in consegna e alla trasformazione delle carni, nonché all'esportazione dei prodotti trasformati. Tuttavia, per quanto si riferisce ai quantitativi di sostituzione, i termini previsti all'articolo 3 sono prorogati rispettivamente di tre mesi.
Art. 2
Invece della sostituzione dei quantitativi di cui all'articolo 1, l'operatore può chiedere l'annullamento del contratto di vendita concluso, lo svincolo delle cauzioni costituite per questi quantitativi e alla restituzione del prezzo d'acquisto pagato. La domanda deve essere presentata all'organismo d'intervento del Regno Unito. Essa deve essere accompagnata:
a) da una dichiarazione dell'operatore secondo la quale egli ha definitivamente rinunciato alla presa in consegna dei quantitativi in questione, nonché ai relativi diritti;
b) dall'attestazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione