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REGOLAMENTO (CE) N. 2179/94 DELLA COMMISSIONE del 6 settembre 1994 recante misure specifiche per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 220/94, (CE) n. 1018/94, (CE) n. 1066/94, (CE) n. 1067/94, (CE) n. 1323/94, (CE) n. 1491/94 e (CE) n. 1508/94, relativi alla vendita di carni bovine detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/942, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che, a norma dei regolamenti della Commissione (CE) n. 220/943, (CE) n. 1018/944, (CE) n. 1066/945, (CE) n. 1067/946, (CE) n. 1323/947, (CE) n. 1491/948 e (CE) n. 1508/949, sono state aperte vendite di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento di parecchi Stati membri; che certi quantitativi non sono stati ancora presi in consegna o ritirati materialmente dagli operatori interessati; che, se questi ultimi quantitativi provengono dalle scorte d'intervento del Regno Unito, essi non possono più essere spediti dal territorio del Regno Unito a quello degli altri Stati membri, a seguito del rafforzamento delle norme veterinarie di cui alla decisione 94/474/CE della Commissione, del 27 luglio 1994, che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina ed abroga la decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE10; che potrebbero crearsi problemi anche se le carni in questione venissero esportate in paesi terzi; che è pertanto necessario prendere provvedimenti specifici per evitare che questa nuova situazione comprometta gli interessi degli operatori interessati;

considerando che le carni vendute ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1067/94 e (CE) n. 1491/94 devono essere trasformate all'interno della Comunità; che è quindi opportuno dare agli operatori la scelta di chiedere l'annullamento dei contratti e lo svincolo delle cauzioni, oppure l'estensione di tre mesi dei limiti di tempo fissati nei suddetti regolamenti per la presa in consegna e la trasformazione delle carni bovine;

considerando che le carni vendute ai sensi del regolamento (CE) n. 1018/94 devono essere consegnate alle isole Canarie; che è pertanto opportuno consentire agli operatori di chiedere l'annullamento dei contratti e lo svincolo delle cauzioni;

considerando che le carni vendute ai sensi dei regolamenti (CE) n. 220/94, (CE) n. 1066/94 e (CE) n. 1508/94 devono essere esportate in paesi terzi; che le carni vendute ai sensi del regolamento (CE) n. 1323/94 possono essere usate senza limitazioni; che gli operatori sono autorizzati a cercare sbocchi alternativi in caso di problemi derivanti dalle nuove norme veterinarie in materia di commercializzazione del prodotto all'interno o all'esterno della Comunità; che è pertanto opportuno prevedere un'estensione trimestrale dei limiti di tempo fissati nei suddetti regolamenti per la presa in consegna e l'esportazione delle carni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Qualsiasi operatore che abbia acquistato, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1018/94, (CE) n. 1067/94 e (CE) n. 1491/94, carni bovine detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito:

— che non siano state prese in consegna o ritirate materialmente dal deposito frigorifero in questione,

— che, conformemente alle disposizioni della decisione 94/474/CE, non possano essere consegnate agli stabilimenti di trasformazione citati nell'offerta come richiesto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) dei regolamenti (CE) n. 1067/94 e (CE) n. 1491/94, oppure alle isole Canarie come richiesto dal regolamento (CE) n. 1018/94,

  1. a) per quanto si riferisce ai quantitativi di cui ai regolamenti (CE) n. 1067/94 e (CE) n. 1491/94, a un'estensione di tre mesi dei limiti di tempo fissati dai suddetti regolamenti per la presa in consegna e la trasformazione delle carni, oppure all'annullamento dei contratti di vendita conclusi e allo svincolo delle cauzioni costituite e, se del caso, alla restituzione del prezzo d'acquisto pagato;

  2. b) per quanto si riferisce ai quantitativi di cui al regolamento (CE) n. 1018/94, all'annullamento dei contratti di vendita conclusi e allo svincolo delle cauzioni costituite e, se del caso, alla restituzione del prezzo d'acquisto pagato.

ha diritto, dietro sua domanda:

2. Le domande di cui al paragrafo 1 devono essere presentate all'organismo d'intervento del Regno Unito. Esse devono essere accompagnate:

  1. a) da una dichiarazione dell'operatore con la quale egli si impegna a rinunciare a tutti i suoi diritti sui quantitativi in questione e

  2. b) da un certificato emesso dalle autorità veterinarie del Regno Unito attestante che, a norma delle disposizioni della decisione 94/474/CE, i quantitativi in questione non possono essere consegnati agli stabilimenti di trasformazione citati nell'offerta, come richiesto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) dei regolamenti (CE) n. 1067/94 e (CE) n. 1491/94, oppure alle isole Canarie.

3. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le norme di cui ai regolamenti (CE) n. 1067/94 e (CE) n. 1491/94 relative alla presa in consegna e alla trasformazione dei quantitativi in questione.

Art. 2

I limiti di tempo per la presa in consegna e l'esportazione delle carni bovine detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito assegnate o vendute ai sensi dei regolamenti (CE) n. 220/94, (CE) n. 1066/94, (CE) n. 1323/94 e (CE) n. 1508/94 sono prorogati di tre mesi.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione