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REGOLAMENTO (CE) N. 2248/94 DELLA COMMISSIONE del 16 settembre 1994 che istituisce una vigilanza comunitaria a posteriori per le importazioni di taluni cavi di acciaio originari dei paesi terzi

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 518/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CEE) n. 288/821, in particolare l'articolo 9 paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/832, modificato dal regolamento (CE) n. 1921/943, in particolare l'articolo 9, sentiti i comitati consultivi istituiti dai menzionati regolamenti,

considerando che dalle informazioni trasmesse dalla Danimarca risulta che le importazioni nella Comunità di trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità, dei codici NC 7312 10 91, 7312 10 95 e 7312 10 99, originari dei paesi terzi sono in aumento dal 1991 e vengono effettuate a condizioni che possono provocare turbative nella situazione dei produttori comunitari di detti prodotti; che i dati disponibili per il 1993 sembrano confermare tale aumento; che i prezzi ai quali si effettuano dette importazioni sono di gran lunga inferiori al prezzo di costo dell'industria comunitaria;

considerando che la situazione dell'industria comunitaria dei prodotti simili o direttamente concorrenti è andata deteriorandosi dal 1991, come dimostrato dall'evoluzione dei seguenti indicatori economici:

- la produzione è passata da 215 395 tonnellate nel 1991, a 193 846 tonnellate nel 1992, a 173 715 tonnellate nel 1993 e, secondo le ultime stime, dovrebbe scendere, nel 1994, a 159 900 tonnellate;

- l'utilizzazione delle capacità di produzione dell'industria comunitaria è diminuita di circa il 30 % fra il 1991 e il 1994;

- fra il 1990 e il 1993 i posti di lavoro diretti sono diminuiti del 28 % e fra il 1992 e il 1993 del 9 %, passando, in quest'ultimo periodo, da 4 662 a 4 235 unità;

considerando che, in tali condizioni, occorre prevedere gli strumenti che consentano di disporre in breve tempo di informazioni rapide e precise sull'evoluzione delle importazioni nella Comunità dei prodotti in oggetto e istituire a tale scopo una vigilanza comunitaria a posteriori di dette importazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Le importazioni nella Comunità di trefoli, cavi, trecce, brache e articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità, dei codici NC 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 e 7312 10 99, originari dei paesi terzi sono sottoposte a vigilanza comunitaria a posteriori, a partire dal 1° ottobre 1994.

Art. 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati della vigilanza relativi a ciascun mese entro il decimo giorno del secondo mese successivo al mese in oggetto indicando, per ciascun codice della nomenclatura combinata e per ciascun paese d'origine, la quantità e il valore delle importazioni, calcolato in base al prezzo cif.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1994. Per la Commissione Leon BRITTAN Membro della Commissione