diritto.io

REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. 2300/94 DEL CONSIGLIO del 22 settembre 1994 che rettifica il coefficiente correttore applicabile nel Regno Unito e adegua il coefficiente correttore applicabile in Grecia, alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/681 e modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3608/932, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che Eurostat ha rettificato la sua relazione annuale per il 1993 per tenere conto dei prezzi rettificati dall'Istituto centrale di statistiche del Regno Unito; che è pertanto opportuno rettificare il coefficiente correttore applicabile al Regno Unito con effetto dal 1o luglio 1993;

considerando che un sensibile aumento del costo della vita è stato registrato nel corso del secondo semestre 1993 in Grecia, Stato membro che è sede di servizio dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee; che occorre pertanto adeguare, con effetto al 1o gennaio 1994, il coefficiente correttore applicabile in virtù del regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3608/93 alle retribuzioni e pensioni di tali funzionari e altri agenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Con effetto al 1o luglio 1993, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio nel paese qui in appresso indicato è fissato come segue:

Regno Unito (tranne Culham): 107,3.

Art. 2

1.

Con effetto al 1o gennaio 1994, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio nel paese qui in appresso indicato è fissato come segue:

Grecia: 85,4.

2.

I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.

Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/883 continuano ad essere applicabili.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1994. Per il Consiglio Il Presidente N. BLUEM