REGOLAMENTO (CE) N. 2417/94 DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 1994 recante apertura di gare relative alla fissazione degli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1886/942, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/934, prevede le modalità relative alla procedura di gara;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1258/916, ha stabilito in particolare i quantitativi minimi per i quali possono essere presentate offerte;
considerando che l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 può dare luogo all'apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato; che, tenendo conto della situazione del mercato nella Comunità, si è ritenuto opportuno decidere l'apertura di tale procedura;
considerando che, a norma dello stesso articolo, tali misure sono adottate tenendo conto della situazione di ogni zona di quotazione; che è pertanto opportuno indire gare separate per ognuna delle zone in cui sussistono i presupposti richiesti;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Sono indette gare per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Francia, in Gran Bretagna, in Irlanda del Nord, in Irlanda, nei Paesi Bassi e in Danimarca.
Ferme restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3447/90, le offerte possono essere presentate agli organismi di intervento dei rispettivi Stati membri.
Art. 2
Le offerte devono essere presentate ai rispettivi organismi di intervento entro le ore 14 del 14 ottobre 1994.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione