REGOLAMENTO (CE) N. 2755/94 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 1994 relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione a Mosca
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/942, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando che certi organismi d'intervento dispongono di ingenti scorte di carni; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che, in seguito ad una domanda del governo della città di Mosca, occorre mettere in vendita una parte di tali carni da fornire a tale città;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi di intervento3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/934, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte di intervento; che il regolamento (CEE) n. 2824/85 della Commissione, del 9 ottobre 1985, recante modalità di applicazione della vendita di carni bovine disossate congelate, provenienti da scorte di intervento e destinate ad essere esportate come tali oppure previo sezionamento e/o reimballaggio5, modificato dal regolamento (CEE) n. 251/936, ha previsto la possibilità di reimballare i prodotti a determinate condizioni;
considerando l'urgenza e la peculiarità dell'operazione e tenendo conto delle necessità di controllo, occorre stabilire modalità speciali, in merito soprattutto al quantitativo minimo da acquistare durante l'operazione;
considerando che, per una procedura di gara regolare e uniforme, è opportuno adottare misure supplementari oltre a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione7, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93;
considerando che è opportuno prevedere che i prodotti lascino la Comunità entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita, permettendo un periodo di presa in consegna di 3 mesi;
considerando che, a garanzia dell'esportazione delle carni vendute verso il paese di destinazione previsto, è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;
considerando che è opportuno precisare che, tenendo conto dei prezzi fissati nel quadro della vendita, le carni vendute non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione fissate periodicamente nel settore delle carni bovine;
considerando che i prodotti detenuti dagli organismi di intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione8, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/939;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Si procede alla vendita di circa 30 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo di intervento irlandese.
2. Le carni devono essere fornite alla città di Mosca.
3.
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85.
A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione10.
4. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.
5. Le offerte o le domande di acquisto sono valide soltanto se:
— riguardano un quantitativo minimo globale di 5 000 tonnellate;
— le offerte vertono su una partita contenente tutti i tagli figuranti nell'allegato II, secondo la ripartizione ivi indicata e recano un prezzo unico per tonnellata, espresso in ecu, della partita così composta.
6. Subito dopo aver presentato l'offerta o la domanda di acquisto, l'operatore è tenuto ad inviare una copia della stessa mediante telescritto alla Commissione delle Comunità europee, divisione VI/D/2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles [telex 220 37 AGREC B; telefax (32 2) 296 60 27].
7. L'organismo di intervento irlandese procede alla conclusione del contratto di vendita solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta della Commissione, in particolare in relazione alle disposizioni dei paragrafi 5 e 6.
8. Sono prese in considerazione per la gara solamente le offerte pervenute all'organismo d'intervento interessato entro le ore 12 del 21 novembre 1994.
9. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi all'indirizzo indicato nell'allegato III.
10. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta deve venir presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale figuri il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 8.
Art. 2
1. In deroga all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2539/84, il termine di presa in consegna ivi definito è portato a 3 mesi.
2. I prodotti venduti nel quadro del presente regolamento devono lasciare il territorio doganale della Comunità entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.
Art. 3
1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.
2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è di 320 ECU/100 kg di carni disossate.
Art. 4
1.
Le carni vendute nel quadro del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione. L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione ed eventualmente l'esemplare di controllo T 5 sono completati dalla dicitura:
Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) no 2755/94];
Interventionsvarer uden restitution [Forordning (EF) nr. 2755/94];
Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 2755/94];
Proionta paremvaseos choris epistrofi [Kanonismos (EK) arith. 2755/94];
Intervention products without refund [Regulation (EC) No 2755/94];
Produits d'intervention sans restitution [Règlement (CE) no 2755/94];
Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 2755/94];
Produkten uit interventievoorraden zonder restitutie [Verordening (EG) nr. 2755/94];
Produtos de intervençao sem restituiçao [Regulamento (CE) nº 2755/94].
2. Per la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione11.
3. Per la verifica del rispetto della destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, occorre presentare all'organismo di intervento irlandese un attestato in inglese di conformità relativo alla quantità ripartita in tagli, rilasciato da un'autorità competente designata dal governo di Mosca.
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 1994.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione PARARTIMA I ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I >Kratos melosProiontaPosotitestonoiElachistes times poliseos ekfrazomenes setono"> ID="1">Ireland> ID="2">- Boned cuts from:"> ID="2">Category C, classes U, R and O> ID="3">30 000> ID="4">8001"" Elachisti timi ana tono proiontos symfona me tin katanomi poy anaferetai sto parartima III> (1) Precio mínimo por cada tonelada de producto de acuerdo con la distribución contemplada en el Anexo III. (2) Minimumpris pr. ton produkt efter fordelingen i bilag III. (3) Mindestpreis je Tonne des Erzeugnisses gemaess der in Anhang III angegebenen Zusammensetzung. (4). (5) Minimum price per tonne of products made up according to the percentages referred to in Annex III. (6) Prix minimal par tonne de produit selon la répartition visée à l'annexe III. (7) Prezzo minimo per tonnellata di prodotto secondo la ripartizione indicata nell'allegato III. (8) Minimumprijs per ton produkt volgens de in bijlage III aangegeven verdeling. (9) Preço mínimo por tonelada de produto segundo a repartiçao indicada no anexo III. PARARTIMA II ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II Distribución del lote contemplado en el segundo guión del apartado 5 del artículo 1 Fordeling af det i artikel 1, stk. 5, andet led, omhandlede parti Zusammensetzung der in Artikel 1 Absatz 5 zweiten Gedankenstrich genannten Partie Katanomi tis partidas poy anaferetai sto arthro 1 paragrafos 5 defteri periptosi Repartition of the lot meant in the second subparagraph of Article 15 Répartition du lot visé à l'article 1er paragraphe 5 deuxième tiret Composizione della partita di cui all'articolo 1, paragrafo 5, secondo trattino Verdeling van de in artikel 1, lid 5, tweede streepje, bedoelde partij Repartiçao do lote referido no nº 5, segundo travessao, do artigo 1º >Kratos melosTemachiaPososto toy varoys"> ID="1">IRELAND> ID="2">Rumps> ID="3">13 %"> ID="2">Cube rolls> ID="3">7 %"> ID="2">Outsides> ID="3">3 %"> ID="2">Forequarters> ID="3">73 %"> ID="2">Shins/shanks> ID="3">4 %"> ID="3">100,0 %"> PARARTIMA III ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Diefthynseis ton organismon paremvaseos - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao IRELAND: Department of Agriculture, Food and Forestry Agriculture House Kildare Street Dublin 2 Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806 Telex 93292 and 93607, telefax (01) 6616263, (01) 6785214 and (01) 6620198