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REGOLAMENTO (CE) N. 2965/94 DEL CONSIGLIO del 28 novembre 1994 relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che a seguito della decisione del 29 ottobre 1993 adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti a livello dei capi di Stato e di governo relativa alla fissazione delle sedi di taluni organismi delle Comunità europee, nonché di Europol1, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno adottato di comune accordo una dichiarazione relativa all'istituzione, all'interno dei servizi di traduzione della Commissione installati a Lussemburgo, di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione, che fornirà i servizi di traduzione necessari al funzionamento degli organismi aventi sede nei luoghi determinati con la decisione del 29 ottobre 1993, ad eccezione dell'Istituto monetario europeo;

considerando che l'istituzione di un centro specializzato unico dà una soluzione pratica al problema di coprire il fabbisogno di traduzioni di un notevole numero di organismi distribuiti sul territorio dell'Unione;

considerando che le norme che disciplinano il Centro di traduzione dovrebbero consentirgli di prestare i propri servizi ad organismi singolarmente dotati di personalità giuridica, di autonomia di gestione e di un bilancio proprio, mantenendo tuttavia un vincolo funzionale con la Commissione;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione del presente regolamento, poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

È istituito un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione, qui di seguito denominato il «Centro».

Art. 2

1.

Il Centro assicura i servizi di traduzione necessari al funzionamento dei seguenti organismi:

— Agenzia europea dell'ambiente,

— Fondazione europea per la formazione,

— Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze,

— Agenzia europea di valutazione dei medicinali,

— Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro,

— Ufficio di armonizzazione a livello del mercato interno (marchi, disegni e modelli),

— Ufficio europeo di polizia (Europol) e Unità d'informazione sugli stupefacenti di Europol.

Il Centro e ciascuno dei suddetti organismi concordano tra loro le modalità della loro cooperazione.

2. Gli organismi istituiti dal Consiglio, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, possono accedere ai servizi del Centro in base ad accordi con il Centro stesso.

3. Le istituzioni e gli organi dell'Unione che dispongono già di propri servizi di traduzione possono eventualmente fare ricorso al Centro, su base volontaria, secondo accordi che saranno conclusi tra le parti per accedere ai suoi servizi.

4. Il Centro partecipa a pieno titolo ai lavori del Comitato interistituzionale di traduzione.

Art. 3

1. Il Centro è dotato di personalità giuridica.

2. Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti il Centro è dotato in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica, riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali.

Art. 4

1. Il Centro è dotato di un consiglio d'amministrazione, composto di:

  1. a) un rappresentante di ciascuno degli organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 1; ogni accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 può prevedere una rappresentanza dell'organismo parte dell'accordo,

  2. b) un rappresentante di ogni Stato membro dell'Unione europea,

  3. c) due rappresentanti della Commissione e

  4. d) un rappresentante di ciascuna delle istituzioni e di ciascuno degli organi che dispongono di propri servizi di traduzione ma che hanno concluso con il Centro un accordo di collaborazione su base volontaria.

2. Membri supplenti per i rappresentanti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 sono nominati per sostituire i rappresentanti in loro assenza.

3. Il consiglio di amministrazione è presieduto da uno dei rappresentanti della Commissione.

Art. 5

1. La durata del mandato dei membri del consiglio d'amministrazione è di tre anni.

2. Il mandato dei membri del consiglio d'amministrazione è rinnovabile.

Art. 6

1. Il presidente convoca il consiglio d'amministrazione almeno due volte all'anno e quando lo richiede almeno un terzo dei membri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

2. Le decisioni del consiglio d'amministrazione sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

3. Ogni membro del consiglio d'amministrazione dispone di un voto.

4. Il presidente non partecipa al voto.

Art. 8

1. Il consiglio d'amministrazione adotta il programma di lavoro annuale del Centro, sulla base di un progetto preparato dal direttore.

2. Con la procedura di cui al paragrafo 1, il programma può essere adattato nel corso dell'anno.

3. Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività del Centro e la comunica, al più tardi il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, nonché agli organismi di cui all'articolo 2.

4. Il Centro trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.

Art. 9

1. A capo del Centro è posto un direttore nominato dal consiglio d'amministrazione su proposta della Commissione, per un periodo di cinque anni, rinnovabile.

2. Il direttore è il rappresentante legale del Centro. È responsabile:

— dell'elaborazione e dell'attuazione corrette del programma di lavoro e delle decisioni del consiglio d'amministrazione;

— dell'amministrazione corrente;

— dell'esecuzione dei compiti affidati al Centro;

— dell'esecuzione del bilancio;

— di qualsiasi questione concernente il personale;

— della preparazione delle riunioni del consiglio d'amministrazione.

3. Il direttore rende conto del suo operato al consiglio d'amministrazione.

Art. 10

1.

Tutte le entrate e le spese del Centro sono oggetto di previsioni per ogni esercizio di bilancio, il quale coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio del Centro. 2.

  1. a) Le entrate e le spese del bilancio del Centro devono essere in pareggio.

  2. b) Le entrate del Centro comprendono i versamenti effettuati dagli organismi per i quali il Centro opera e dalle istituzioni e dagli organi con i quali è stata convenuta una collaborazione in contropartita delle prestazioni da esso fornite, ivi comprese attività a carattere interistituzionale, nonché una sovvenzione comunitaria.

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2.

3. Le spese del Centro comprendono la retribuzione del personale, le spese amministrative e di infrastruttura nonché le spese di esercizio.

Art. 11

1. Prima del riesame previsto all'articolo 19, qualsiasi organismo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 che incontrasse difficoltà particolari connesse con le prestazioni dei servizi del Centro può rivolgersi al Centro al fine di individuare le soluzioni più adeguate.

2. Qualora non fosse possibile trovare siffatte soluzioni entro un termine di tre mesi, l'organismo in questione può inviare una comunicazione debitamente documentata alla Commissione in modo che quest'ultima possa adottare le misure necessarie e, se del caso, organizzare, sotto l'autorità del Centro e con la sua assistenza, un ricorso più sistematico a terzi per tradurre i documenti in questione.