diritto.io

REGOLAMENTO (CE) N. 3095/94 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1994 riguardante l'aiuto che può essere concesso dall'Austria e dalla Finlandia per le scorte detenute dagli operatori privati al 1o gennaio 1995

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto di adesione del 1994, in particolare l'articolo 150, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 150 dell'atto di adesione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prevedere che, a determinate condizioni, un aiuto nazionale, corrispondente al massimo alla differenza fra il prezzo constatato in un nuovo Stato membro prima dell'adesione e quello che risulta dall'applicazione del trattato d'adesione, possa essere concesso a degli operatori privati che detengono alla data del 1o gennaio 1995 scorte di prodotti agricoli di base o di prodotti derivanti dalla loro trasformazione;

considerando che la differenza di cui sopra del livello dei prezzi si potrà riscontrare solo in Austria e in Finlandia, poiché in Svezia il livello dei prezzi non differisce da quello dei prezzi comuni;

considerando che dall'articolo 150 dell'atto di adesione risulta che le misure comunitarie previste, pur specificando l'importo massimo e talune condizioni di concessione degli aiuti, dovrebbero limitarsi a determinare il quadro generale entro il quale i due nuovi Stati membri, cui incombe la responsabilità finanziaria, restino arbitri delle loro scelte;

considerando che, ai sensi di tale articolo, i settori che si possono prendere in considerazione sono nel contempo quelli dei prodotti di base e dei prodotti derivanti dalla loro trasformazione; che è opportuno che, pur includendo gli animali vivi, il presente regolamento consenta la concessione dell'aiuto per qualsiasi prodotto che si trovi in scorta di magazzino nei due nuovi Stati membri di cui sopra il 1o gennaio 1995;

considerando che il livello massimo dell'aiuto per gli animali vivi e i prodotti di base deve essere pari alla diminuzione dei prezzi constatata negli Stati membri per effetto dell'applicazione del trattato d'adesione; che, tuttavia, deve essere lasciata a tali Stati membri la determinazione del periodo durante il quale detta riduzione ha avuto luogo e prevedere, a fini di semplificazione, che il livello massimo dell'aiuto possa essere calcolato in base ai prezzi istituzionali ove tale prezzi esistano o siano esistiti;

considerando che, conformemente alla prassi generale della politica agricola comune, l'importo massimo dell'aiuto per i prodotti trasformati deve, nella misura del possibile, basarsi sul livello previsto per i prodotti di base; che, tuttavia, la difficoltà di applicare tale metodo in taluni casi (in particolare, se il prodotto di base non è immagazzinabile o non ha un'incidenza sostanziale sul prezzo dei prodotti trasformati) induce a calcolare l'aiuto in base alla diminuzione dei prezzi subita dagli stessi prodotti trasformati e rende quindi opportuna l'elaborazione di un elenco che specifiche, per i principali settori agricoli, quali sono i prodotti in base ai quali è calcolato l'importo massimo per i prodotti derivati; che è tuttavia opportuno prevedere la concessione dell'aiuto anche ad altri prodotti;

considerando che non è opportuno escludere che il pagamento, per il periodo compreso fra il 1o gennaio 1995 e la data del versamento dell'aiuto, di un interesse pari al massimo al tasso normale del mercato di ciascuno dei nuovi Stati membri in questione sia considerato da questi ultimi come parte della compensazione prevista dal presente regolamento;

considerando che le altre condizioni da prevedere devono evitare rischi di sovracompensazione e di cumulo con altre misure previste dall'atto di adesione ed escludere la concessione dell'aiuto per le scorte detenute a fini di speculazione e per i prodotti importati nei nuovi Stati membri anteriormente al 1o gennaio 1995 senza il pagamento dei relativi oneri all'importazione;

considerando che, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui sopra, è opportuno lasciare ai nuovi Stati membri la facoltà di determinare le modalità di applicazione del regime, prevedendo che esse siano sottoposte alla Commissione nel quadro di una procedura che concili gli interessi di un appropriato controllo a livello comunitario con la necessità di un'azione rapida da parte dei nuovi Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'Austria e la Finlandia possono concedere un aiuto inteso a compensare totalmente o parzialmente la diminuzione dei prezzi eventualmente constatata a seguito dell'applicazione del trattato d'adesione agli operatori privati (produttori, trasformatori, commercianti), che alla data del 1o gennaio 1995, alle ore zero, sono proprietari di:

  1. a) animali vivi di cui al capitolo I della TDC;

  2. b) scorte di prodotti agricoli elencati all'allegato I;

  3. c) scorte di prodotti derivati da quelli di cui alla lettera b);

  4. d) scorte di prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CE diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) o di prodotti ottenuti dalla loro trasformazione.

Art. 2

1.

L'aiuto di cui all'articolo 1 non può superare:

  1. a) per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e d), la diminuzione dei prezzi constatata in Austria o Finlandia:

    — nella fase del commercio all'ingrosso o in qualsiasi fase che costituisce la prima fase di commercializzazione del prodotto in oggetto e

    — durante un periodo:

    — considerato dai suddetti Stati rappresentativo degli effetti dell'applicazione del trattato d'adesione sul livello di prezzi e

    — il cui termine non supera la durata di conservazione del prodotto dopo la data d'adesione;

  2. b) per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c) e per quelli ottenuti dalla trasformazione dei prodotti dell'allegato II di cui all'articolo 1, lettera d), il limite di cui alla lettera a) per i prodotti da cui derivano, moltiplicato:

    — per un coefficiente di valore, se si tratta del settore delle carni;

    — per un coefficiente di trasformazione che riflette l'incidenza dei prodotti da cui derivano se si tratta di altri settori.

I coefficienti di cui alla lettera b) sono determinati dallo Stato membro interessato.

2. Il limite di cui al paragrafo 1, lettera a) può essere sostituito:

— per i prodotti soggetti, prima dell'adesione sia nella Comunità che in Austria o Finlandia, al regime di sostegno di un certo livello di prezzi dalla differenza fra il livello di prezzi che è oggetto del sostegno pubblico nel dicembre 1994 nei suddetti Stati membri e il livello di prezzi oggetto del sostegno della Comunità nel gennaio 1995;

— per i prodotti soggetti, prima dell'adesione, a un regime di sostegno di un certo livello di prezzi soltanto in Austria o Finlandia, dalla differenza fra il livello di prezzi oggetto del sostegno dei suddetti Stati membri nel dicembre 1994 e i prezzi praticati nei medesimi Stati membri nella fase di commercializzazione prevista al paragrafo 1, lettera a), primo trattino a una data del 1995 che essi considerano rappresentativa per il calcolo della diminuzione dei prezzi determinata dall'applicazione del trattato d'adesione;

— per i prodotti soggetti, prima dell'adesione, a un regime di sostegno di un certo livello di prezzi nella Comunità, ma non in Austria o Finlandia, dalla differenza fra i prezzi constatati in detti Stati membri nella fase di commercializzazione prevista al paragrafo 1, lettera a), primo trattino a una data del 1994 che essi considerano rappresentativa per il calcolo della diminuzione dei prezzi determinata dall'applicazione del trattato d'adesione e il livello di prezzi oggetto del sostegno della Comunità nel gennaio 1995.

3. I limiti previsti ai paragrafi 1 e 2 non escludono la facoltà di maggiorare l'aiuto con un interesse pari al massimo al tasso normale del mercato dello Stato membro in questione, per il periodo compreso fra il 1o gennaio 1995 e la data del versamento dell'aiuto.

Art. 3

1.

Ai fini del presente regolamento, si intendono per scorte i prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato che alla data del 1o gennaio 1995 si trovano nel territorio dell'Austria o della Finlandia.

Tuttavia, i prodotti immessi in libera pratica nel territorio dei suddetti Stati membri beneficiano degli aiuti previsti dal presente regolamento solo se sono stati importati previa riscossione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente cui sono soggetti.

2. L'Austria e la Finlandia vigilano affinché l'aiuto di cui all'articolo 1:

— non superi l'importo necessario a compensare la diminuzione dei prezzi constatata a seguito dell'applicazione del trattato d'adesione;

— non costituisca una duplicazione con gli aiuti previsti all'articolo 138 dell'atto di adesione, qualora tali aiuti siano concessi per gli stessi prodotti, come tali o trasformati;

— non sia concesso per le scorte detenute a fini di speculazione.

Art. 4

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento l'Austria e la Finlandia

  1. a) possono procedere all'inventario delle scorte;

  2. b) procedono alla constatazione dei prezzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), per quanto è possibile sulla base di esigenze qualitative comparabili a quelle previste dalla normativa comunitaria;

  3. c) adottano le modalità d'applicazione relative alla concessione dell'aiuto previsto dal presente regolamento e quelle concernenti il relativo controllo. Tali modalità comprendono, in particolare, le misure idonee ad evitare la concessione dell'aiuto a scorte detenute a fini di speculazione.

2. Entro il 31 marzo 1995 l'Austria e la Finlandia comunicano alla Commissione le quantità che possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente regolamento.

Art. 5

1. L'Austria e la Finlandia comunicano alla Commissione i progetti di misure intese a istituire gli aiuti previsti dal presente regolamento, precisando:

— il livello dell'aiuto previsto;

— i criteri applicati per la sua determinazione.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono entrare in vigore solo dopo l'approvazione della Commissione. Quest'ultima può subordinare la propria approvazione a qualsiasi condizione che essa ritenga utile al rispetto degli obiettivi e delle disposizioni del presente regolamento.

3. Qualora, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento della comunicazione relativa agli aiuti previsti, la Commissione non abbia formulato osservazioni al riguardo, le misure di cui al paragrafo 1 possono entrare in vigore.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore unitamente al trattato d'adesione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1994. Per il Consiglio Il Presidente J. BORCHERT