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REGOLAMENTO (CE) N. 3046/94 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 1994 in ordine al regolamento (CE) n. 121/94 relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti nel settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovaca

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/942, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 121/94 della Commissione, del 25 gennaio 1994, relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti nel settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovaca3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3003/944, ha fissato in particolare i quantitativi di malto non torrefatto originari della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca e della Repubblica di Ungheria che possono beneficiare di un accesso preferenziale in virtù dell'accordo interinale concluso con tali paesi;

considerando che la Commissione è tenuta a fissare un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli di importazione qualora essi superino il contingente annuo; che le domande di titolo presentate il 12 dicembre 1994 per l'importazione di malto in provenienza della Repubblica slovaca vertono su 8 260 tonnellate, mentre il quantitativo massimo che può essere importato con il beneficio di un prelievo ridotto del 60 % è pari a 7 945 tonnellate; che è quindi necessario fissare le corrispondenti percentuali di riduzione per le domande di titoli di importazione presentate il 12 dicembre 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Le domande di titoli per l'importazione a prelievo ridotto del 60 %, nel quadro del contingente relativo alla Repubblica slovaca di cui al regolamento (CE) n. 121/94, presentate il 12 dicembre 1994 per il malto, di cui al codice NC 1107 10 99 e trasmesse alla Commissione, sono accolte previa applicazione ai quantitativi in esse indicati di un coefficiente pari a 0,91686.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione