REGOLAMENTO (CE) N. 3280/94 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1994 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT per taluni prodotti agricoli industriali e della pesca
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, nel quadro dell'accordo sulle tariffe doganali e il commercio (GATT), la Comunità si è impegnata ad aprire ogni anno, a determinate condizioni, contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo, per una serie di prodotti agricoli e industriali e della pesca;
considerando che, nell'accordo con gli Stati Uniti d'America relativo alle preferenze mediterranee, agli agrumi e alle paste alimentari la Comunità si è impegnata a sospendere provvisoriamente e parzialmente i dazi doganali applicabili a talune specie di frutta e succhi di frutta, entro il limite dei contingenti tariffari comunitari di adeguato volume e di durata variabile; che per consentirle di garantire l'equilibrio delle reciproche concessioni convenute nell'accordo occorre prevedere che la Commissione possa sospendere, mediante regolamento, l'applicazione delle misure tariffarie in questione; che l'ammissione al beneficio di tali contingenti tariffari è tuttavia subordinata alla presentazione alle autorità doganali della Comunità di un certificato di autenticità rilasciato dalle autorità competenti del paese d'origine e attestante che i prodotti rispondono alle caratteristiche specifiche previste;
considerando che, con decisione del 9 marzo 1993, la Commissione ha approvato gli accordi negoziati tra la Comunità e gli Stati Uniti d'America riguardo all'importazione, a titolo permanente, in esenzione dei dazi doganali e di prelievi agricoli, di alcuni miscugli di radichette di malto e residui della vagliatura dell'orzo, nel limite di contingenti tariffari comunitari;
considerando che, per taluni prodotti fatti a mano, la Comunità si è dichiarata pronta ad aprire ogni anno un contingente tariffario comunitario, in esenzione da dazi, per un importo complessivo annuo di 10 540 000 ecu ed entro il limite di 1 200 000 ecu per ogni gruppo di prodotti considerato; che l'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è tuttavia subordinata alla presentazione alle autorità doganali della Comunità di un certificato rilasciato dagli organismi riconosciuti dal paese di fabbricazione, attestante che le merci in questione sono fatte a mano;
considerando che per i tessuti di seta o di borra di seta (schappe) e i tessuti di cotone, lavorati su telai a mano, la Comunità si è dichiarata disposta ad aprire contingenti tariffari comunitari annuali in esenzione da dazi, entro un limite di valore annuo per ciascuno di essi (valore in dogana) di 2 316 000 ecu per i tessuti di seta e 2 069 000 ecu per i tessuti di cotone; che l'ammissione al beneficio di tali contingenti tariffari comunitari è tuttavia subordinata alla presentazione di un certificato di fabbricazione riconosciuto dalle competenti autorità della Comunità, all'inizio e alla fine di ogni pezza, di un marchio ammesso da dette autorità e al trasporto diretto dal paese di fabbricazione nella Comunità;
considerando che spetta alla Comunità decidere l'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, di contingenti comunitari per quanto riguarda i prodotti figuranti negli allegati del presente regolamento; che occore garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento; che, tuttavia, nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare ai volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
I prodotti elencati negli allegati del presente regolamento beneficiano delle riduzioni tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari comunitari per i periodi e secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento e nei summenzionati allegati.
Art. 2
1. Per quanto riguarda i contingenti tariffari di cui all'allegato I corrispondenti ai numeri d'ordine 09.0015 e 09.0017, e fatti salvi gli obblighi internazionali della Comunità, gli Stati membri possono imputare a detti contingenti tariffari le altre carte che rispondono, a prescindere dalle linee d'acqua, alla definizione della carta da giornale figurante nella nomenclatura combinata, seconda parte, capitolo 48, nota complementare 1 e che rientrano nel codice NC 4801 00 90.
2. A decorrere dal 30 novembre 1995 i residui dei volumi contingentali indicati nell'allegato I per la carta da giornale, che non sono stati effettivamente utilizzati al 29 novembre 1995 o che non possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 1995 possono coprire le importazioni dei prodotti in questione provenienti dal Canada o da un altro paese terzo.
Art. 3
1. I dazi doganali per i prodotti figuranti nell'allegato IIIa sono totalmente sospesi nei limiti del contingente tariffario ripreso al numero d'ordine 09.0105, di un valore in dogana determinato secondo le disposizioni del codice doganale con un importo massimo di 1 200 000 ecu per ciascun codice a sei cifre della nomenclatura combinata.
2. Il beneficio del contingente è tuttavia riservato ai prodotti accompagnati da un certificato riconosciuto dalle autorità competenti della Comunità e conforme ad uno dei modelli figuranti nell'allegato IIIc, rilasciato da uno degli organismi riconosciuti del paese di fabbricazione di cui all'allegato IIId e attestante che le merci in questione sono fatte a mano.
3. I dazi doganali per i prodotti compresi nell'allegato IIIb sono sospesi nel limite dei contingenti tariffari fissati alla parte B.
Art. 4
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, e per quanto riguarda i prodotti figuranti nell'allegato IIIc, sono considerati:
a) telai a mano i telai che, per la fabbricazione di tessuti, sono mossi esclusivamente con movimenti delle mani o dei piedi;
b) valore in dogana, il valore definito dalla regolamentazione comunitaria in materia.
2. Possono tuttavia beneficiare di detti contingenti solo i tessuti, i velluti e le felpe:
a) accompagnati da un certificato di fabbricazione riconosciuto dalle autorità competenti della Comunità e conforme ad uno dei modelli figuranti nell'allegato IIIe, vistato da un'autorità riconosciuta del paese di fabbricazione di cui all'allegato IIIf;
b) recanti all'inizio e alla fine di ciascuna pezza un marchio ammesso dalle suddette autorità o, a titolo di deroga, un piombo ammesso dalle autorità del paese di fabbricazione apposto su ogni pezza;
c) trasportati direttamente dal paese di fabbricazione nella Comunità.
3. A tale riguardo, sono considerate trasportate direttamente:
a) le merci il cui trasporto viene effettuato senza passare attraverso il territorio di un paese non membro della Comunità. Si precisa che gli scali nei porti di paesi non membri della Comunità non interrompono il trasporto diretto, a condizione che le merci non vi siano trasbordate;
b) le merci il cui trasporto viene effettuato passando attraverso il territorio di uno o più paesi non membri della Comunità, o con trasbordo in uno di questi, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi o il trasbordo si effettuino sotto la scorta di un solo titolo di trasporto emesso nel paese di fabbricazione.
Art. 5
1. I contingenti tariffari previsti dall'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione, che può prendere qualsiasi provvedimento amministrativo atto a garantirne una gestione efficace.
2.
Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto di cui al presente regolamento, e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.
Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.
I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.
3. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.
4. L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.
Art. 6
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.
Art. 7
Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori delle merci in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti nella misura in cui il saldo del volume contingentale lo permetta.
Art. 8
La Commissione può, mediante regolamento, sospendere l'applicazione delle misure tariffarie aperte per i limoni e le mandorle, dei numeri d'ordine 09.0039 e 09.0041 dell'elenco figurante nell'allegato I, nonché per i prodotti di cui all'allegato II se si constatasse che non era più garantita la reciprocità.
Art. 9
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994. Per il Consiglio Il Presidente K. KINKEL