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REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. 3162/94 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 28, primo comma,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

considerando che è opportuno estendere l'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee, alle condizioni e secondo la procedura stabilite nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/883 agli stipendi, ai salari ed agli emolumenti dei membri degli organi del Fondo europeo per gli investimenti nell'esercizio delle loro funzioni, nonché al personale del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 12ter

Il presente regolamento si applica ai membri degli organi del Fondo europeo per gli investimenti nell'esercizio delle loro funzioni, al personale del Fondo e ai beneficiari di pensioni versate dal Fondo stesso compresi nelle categorie determinate dal Consiglio in base all'articolo 16, primo comma del protocollo sui privilegi e sulle immunità per quanto riguarda gli stipendi, i salari e gli emolumenti, nonché le pensioni di invalidità, anzianità e reversibilità versati dal Fondo.»

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994. Per il Consiglio Il Presidente K. KINKEL