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REGOLAMENTO (CE) N. 3231/94 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 relativo ad alcune disposizioni derivanti dalla conclusione dei negoziati a titolo XXIV, paragrafo 6 del GATT e ad altre misure necessarie a fini di semplificazione

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per alcuni prodotti non agricoli per i quali le riduzioni dell'Uruguay Round sono complessivamente pari o inferiori ad 1 punto percentuale per diversi anni l'attuale aliquota del dazio sarà ridotta di 0,5 punti percentuali il 1o gennaio 1995 e successivamente il 1o gennaio 1997;

considerando che il regolamento (CE) n. 532/941 proroga alcune disposizioni prese nel quadro di un accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT dopo l'adesione della Spagna e del Portogallo; che, nel contesto di tale accordo, le disposizioni provvisorie riguardanti aliquote ridotte nel 1994 per i prodotti agricoli in questione saranno prorogate fino al primo stadio dell'attuazione delle concessioni accordate nell'ambito dei risultati dell'Uruguay Round per detti prodotti e che, per alcuni prodotti chimici precedentemente soggetti a tali disposizioni provvisorie, l'aliquota finale risultante dai negoziati dell'Uruguay Round sarà applicata immediatamente nei casi in cui la precedente aliquota ridotta era più bassa, mentre nei casi in cui la disposizione provvisoria prevedeva un'aliquota più elevata, quest'ultima sarà mantenuta fino a quando non sarà raggiunto negli anni successivi il punto appropriato nel processo di graduale introduzione delle riduzioni risultanti dall'Uruguay Round,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Per alcuni prodotti non agricoli per i quali le riduzioni dell'Uruguay Round sono complessivamente pari o inferiori a 1 punto percentuale per diversi anni, l'attuale aliquota del dazio viene ridotta di 0,5 punti percentuali il 1o gennaio 1995 e successivamente il 1o gennaio 1997. I prodotti in questione sono elencati nell'allegato A.

2. Le disposizioni di cui allo scambio di lettere che integra l'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT sono applicate dalla Comunità fino al 30 giugno 1995 per i prodotti agricoli per i quali le misure tariffarie derivanti dall'Uruguay Round entreranno in vigore il 1o luglio 1995.

Art. 2

Per alcuni prodotti chimici elencati nell'allegato B l'aliquota del dazio applicabile il 1o gennaio 1995 è quella figurante nella colonna 6.

Art. 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994. Per il Consiglio Il Presidente H. SEEHOFER