REGOLAMENTO (CE) N. 158/95 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 1995 recante misure transitorie relative alla soppressione del coefficiente correttore applicabile ai tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/952, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1 e l'articolo 12,
considerando che le modifiche dei tassi di conversione agricoli successive al 1° febbraio 1995 in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92 sono compensate, nella maggioranza dei casi, da modifiche dei prezzi o degli importi in ecu; che per semplificare l'applicazione di dette modifiche, è opportuno non applicare ai tassi di conversione agricoli fissati in anticipo nel corso dell'ultimo periodo di riferimento del mese di gennaio 1995 gli adeguamenti di cui all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95 (4);
considerando che esistono tassi di conversione agricoli che possono essere fissati in anticipo anteriormente al 1° febbraio 1995 ed essere applicabili dopo tale data; che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, questi tassi di conversione fissati in anticipo devono essere, in particolare, comparati con valori limite stabiliti in funzione dei tassi di conversione agricoli fissati a partire dal 1° febbraio 1995; che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92, ai tassi di conversione agricoli fissati a partire dal 1° febbraio 1995 non viene più applicato il coefficiente correttore 1,207509 precedentemente in vigore; che è tuttavia opportuno applicare tale coefficiente correttore ai limiti di adeguamento applicabili ai tassi di conversione agricoli che sono stati fissati in anticipo anteriormente al 1° febbraio 1995;
considerando che occorre evitare l'insorgere, in alcuni Stati membri, di complicazioni amministrative al momento dell'utilizzazione dei livelli di prezzi del 1° febbraio 1995;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/946, ed il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo alla organizzazione comune del settore del riso7, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/948, prevedono che i prelievi e le restituzioni, fissati in anticipo, sono corretti al momento del deposito della domanda, in un caso, ed all'atto dell'importazione o dell'esportazione nell'altro; che è opportuno non tener conto della parte di aumento in ecu dei prezzi di entrata alla data del 1° febbraio 1995, parte che viene compensata da un aggiustamento dei tassi di conversione agricoli previsto dal regolamento (CEE) n. 3813/92;
considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone9, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/9310, prevede che l'importo dell'aiuto sia quello in vigore il giorno di presentazione della pertinente domanda; che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone11, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/9312, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per l'aiuto è costituito dalla presentazione della domanda di messa sotto controllo del cotone, la quale può essere anteriore alla presentazione della domanda di aiuto; che in caso di applicazione di un tasso di conversione agricolo a cui sia stato applicato il coefficiente correttore 1,207509, l'importo dell'aiuto fissato in ecu a partire dal 1° febbraio 1995 deve essere ridotto dell'incidenza di tale coefficiente correttore;
considerando che le disposizioni del presente regolamento devono venir applicate contemporaneamente alle modifiche del regolamento (CEE) n. 3813/92, introdotte con il regolamento (CE) n. 150/95;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 non si applica alle modifiche dei tassi di conversione agricoli in vigore dal 1° febbraio 1995.
Art. 2
1. Ai tassi dell'ecu che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, sostituiscono a partire dal 1° febbraio 1995 i tassi di conversione agricoli fissati in anticipo anteriormente a tale data, è applicato il coefficiente correttore 1,207509.
2. La Commissione fissa i tassi di cui al paragrafo 1 in funzione dei tassi di conversione agricoli fissati nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 1995.
Art. 3
In deroga all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93, qualora il tasso di conversione agricolo applicabile ad un prezzo o ad un importo fissati anteriormente al 1° febbraio 1995 sia uguale al tasso di conversione agricolo in vigore il 31 gennaio 1995 diviso per il coefficiente correttore 1,207509, gli Stati membri hanno facoltà di corrispondere tale prezzo o tale importo senza adeguarlo conformemente a quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e convertendolo in moneta nazionale sulla base del tasso di conversione agricolo vigente il 31 gennaio 1995.
Il presente articolo si applica fino
— al 1° gennaio 1996 per gli importi che non sono riconducibili ad una campagna di commercializzazione,
— all'inizio della campagna di commercializzazione 1996 nei casi in cui tale campagna inizia nel gennaio 1996,
— all'inizio della campagna di commercializzazione 1995/1996 negli altri casi.
Art. 4
Ai fini degli adeguamenti dei prelievi e delle restituzioni di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e agli articoli 13 e 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, fissati in anticipo anteriormente al 1° febbraio ed utilizzati per un'importazione o un'esportazione a decorrere da tale data, la parte di aumento del prezzo d'entrata determinata dall'applicazione del coefficiente correttore 1,207509 non è presa in considerazione.
Art. 5
Qualora venga presentata una domanda di aiuto per il cotone a partire dal 1° febbraio 1995 relativamente ad una quantità per la quale la domanda di messa sotto controllo è stata presentata anteriormente a tale data, l'importo dell'aiuto è quello in vigore il giorno di presentazione della domanda di aiuto, diviso per 1,207509.
Art. 6
Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (4) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.