REGOLAMENTO (CE) N. 201/95 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 1995 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3077/78 relativo alla constatazione dell'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3124/922, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3077/78 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1757/944, ha riconosciuto l'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato da taluni paesi terzi e ha stabilito l'elenco dei servizi di questi paesi autorizzati a rilasciare gli attestati di equivalenza, nonché dei prodotti coperti dagli attestati; che i servizi interessati dei paesi terzi hanno l'obbligo di tenere aggiornati i dati indicati nell'allegato del presente regolamento e di comunicarli ai servizi della Commissione nell'ambito di una stretta cooperazione;
considerando che nel frattempo lo Zimbabwe si è impegnato a rispettare i requisiti necessari per la commercializzazione del luppolo e dei prodotti da esso ottenuti ed ha autorizzato un servizio a rilasciare gli attestati di equivalenza; che è pertanto indicato riconoscere tali attestati equivalenti ai certificati comunitari e immettere in libera pratica i prodotti da essi scortati; che è quindi necessario completare in conformità l'allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione