REGOLAMENTO (CE) N. 233/95 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 1995 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1912/92 e (CEE) n. 1913/92 recanti modalità d'applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento dei prodotti del settore delle carni bovine nelle isole Canarie, da un lato, e nelle Azzorre e a Madera, dall'altro
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione2, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93, in particolare l'articolo 10,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1912/92 della Commissione, del 10 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le isole Canarie4, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3023/945, ha fissato nell'allegato II gli aiuti per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento provenienti dal mercato della Comunità;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/92 della Commissione, del 10 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera6, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2490/947, ha fissato nell'allegato II gli aiuti per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento provenienti dal mercato della Comunità;
considerando che l'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario all'attuale situazione dei mercati nel settore in oggetto e, in particolare, ai corsi e ai prezzi di detti prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare come indicato in allegato gli importi dell'aiuto all'approvvigionamento dei prodotti del settore delle carni bovine per le isole Canarie, da un lato, e Madera, dall'altro;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Gli allegati II e II bis del regolamento (CEE) n. 1912/92 sono sostituiti dall'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1913/92 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione