REGOLAMENTO (CE) N. 437/95 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1995 recante modalità d'applicazione della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi terzi nel settore del pollame
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame1, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria e della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 15,
visto il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore del pollame, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo2, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando che è necessario agevolare la Russia, l'Azerbaigian, l'Armenia, la Georgia, il Tagikistan, l'Uzbekistan, l'Albania, l'Angola e l'Iran nell'acquisto di taluni quantitativi di prodotti del settore del pollame nella Comunità; che, a tal fine, è necessario prevedere la concessione di una restituzione speciale per tali destinazioni, purché siano rispettate determinate condizioni;
considerando che è necessario prescrivere la fissazione anticipata della restituzione ai fini del controllo e che in deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3652/81 della Commissione, del 18 dicembre 1981, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del pollame3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1617/944, è necessario aumentare l'importo della cauzione e assoggettare l'applicazione di detta misura a condizioni specifiche onde evitare speculazioni; che è necessario fissare una data limite per la presentazione delle domande di titolo di fissazione anticipata al fine di accelerare lo svolgimento delle operazioni;
considerando che, tenuto conto dei vincoli di bilancio, occorre prevedere le misure necessarie per assicurare il rispetto del quantitativo totale di 40 000 t e precisare le modalità per la presentazione delle domande di titolo di fissazione anticipata e il rilascio dei titoli;
considerando che, nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere la possibilità di ritirare la domanda di titolo dopo la fissazione del coefficiente di riduzione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Per i prodotti dei codici 0207 21 10 900 e 0207 21 90 190 della nomenclatura per le restituzioni è concessa una restituzione speciale ove siano rispettate le seguenti condizioni:
a) i prodotti sono esportati per essere immessi al consumo in Russia, in Azerbaigian, in Armenia, in Georgia, in Tagikistan, in Uzbekistan, in Albania, in Angola o in Iran prima del 1o luglio 1995;
b) l'esportatore deve chiedere la fissazione anticipata della restituzione e, in deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3652/81, l'importo della cauzione relativa ai titoli di fissazione anticipata della restituzione è fissato a 30 ECU/100 kg;
c) i richiedenti devono essere in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, di aver esportato nel 1994 almeno 500 t (peso prodotto) di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75;
d) le domande di titolo devono riguardare non meno di 20 t e non più di 10 000 t;
e) la casella 20 della domanda di titolo e di titolo di fissazione anticipata reca una delle seguenti diciture:
— «Russia, Azerbaigian, Armenia, Georgia, Tagikistan, Uzbekistan, Albania, Angola e Iran»;
f) il titolo obbliga ad esportare verso uno dei paesi di cui alla lettera a);
g) la casella 22 del titolo di fissazione anticipata reca una delle seguenti diciture:
— «Restituzione speciale Russia, Azerbaigian, Armenia, Georgia, Tagikistan, Uzbekistan, Albania, Angola e Iran, regolamento (CE) n. 437/95»;
— «.....».
2. Le condizioni di cui alle lettere a), b), e f) del paragrafo 1 sono obbligazioni principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione5.
Art. 2
1. Le domande di titolo di fissazione anticipata di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) sono presentate alle autorità competenti il lunedì e il martedì di ogni settimana.
2. In deroga all'articolo 5, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3652/81, gli Stati membri comunicano alla Commissione, il mercoledì di ogni settimana, l'elenco dei titoli di fissazione anticipata delle restituzioni che sono stati richiesti nei due giorni di cui al paragrafo 1, indicando il numero del presente regolamento.
Art. 3
Qualora il quantitativo totale per il quale sono stati richiesti i titoli di fissazione anticipata abbia raggiunto il limite di 40 000 t, la Commissione può adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto del quantitativo previsto e segnatamente:
— decidere di sospendere il rilascio dei titoli,
— decidere di non accettare le domande presentate a decorrere da una certa data,
— stabilire un coefficiente unico di accettazione dei quantitativi per i quali sono state presentate domande di titolo. Se tale coefficiente è inferiore a 50 % la Commissione può decidere di non concedere i quantitativi richiesti e di svincolare le cauzioni.
Art. 4
Qualora la Commissione si avvalga della facoltà prevista all'articolo 3, terzo trattino, prima frase l'esportatore può ritirare la domanda di titolo entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione del coefficiente unico di accettazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, se l'applicazione di tale coefficiente comporta la fissazione di un quantitativo inferiore a 20 t. La relativa cauzione è immediatamente svincolata.
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione