REGOLAMENTO (CE) N. 611/95 DELLA COMMISSIONE del 21 marzo 1995 relativo alla vendita mediante gara di carni bovine, detenute da taluni organismi di intervento e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2785/94
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/952, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di ingenti scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara;
considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/934, prevedendo inoltre talune deroghe ritenute necessarie;
considerando che, in vista di assicurare una procedura d'appalto regolare ed uniforme, delle misure dovrebbero essere adottate oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79; che queste misure devono essere applicabili quanto prima;
considerando che è opportuno prevedere deroghe alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale comma crea negli Stati membri interessati;
considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2785/945 della Commissione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1.
Sono messe in vendita mediante gara:
— circa 6 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano, e acquistate dopo il 1° gennaio 1992;
— circa 802 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo di intervento irlandese, e acquistate dopo il 1° gennaio 1992;
— circa 410 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate dopo il 1° gennaio 1992;
— circa 800 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo di intervento del Regno Unito e acquistate dopo il 1° gennaio 1992.
Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare degli articoli da 6 a 12, e del presente regolamento.
Art. 2
1. Il termine per la presentazione delle offerte di gara, che devono essere espresse in ecu, scade alle ore 12 del 28 marzo 1995. Gli organismi d'intervento interessati redigono un bando di gara nel quale sono indicati fra l'altro:
a) i quantitativi di carni bovine messe in vendita,
b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.
2. Gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.
3. In deroga al disposto degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.
4. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi che figurano nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procederanno inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 1 e potranno effettuare pubblicazioni complementari.
5. Per deroga a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 1.
6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.
Art. 3
Dopo l'esame delle offerte ricevute in risposta al bando di gara, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto, oppure si decide di non dare seguito alla gara.
Art. 4
In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 120 ECU/t.
Art. 5
Il regolamento (CE) n. 2785/94 è abrogato.
Art. 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I >SPAZIO PER TABELLA> ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Äéåõèýíóåéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñåìâÜóåùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção - Interventioelinten osoitteet - Interventionsorganens adresser >SPAZIO PER TABELLA>