REGOLAMENTO (CE) N. 628/95 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 1995 che fissa l'importo dell'aiuto per l'ammasso privato di burro e di crema di latte di cui al regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,
considerando che il regolamento (CE) n. 454/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, recante modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte2, prevede all'articolo 12, paragrafo 4, che l'importo dell'aiuto per l'ammasso privato di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sia fissato ogni anno;
considerando che le operazioni di entrata in deposito devono aver luogo tra il 15 aprile e il 15 agosto dello stesso anno e che pertanto occorre fissare gli elementi dell'importo di detto aiuto prima dell'inizio delle operazioni di entrata in deposito del 1995;
considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato al riguardo entro il termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 è fissato, per tonnellata di burro o di equivalente di burro oggetto dei contratti di ammasso privato che iniziano nel 1995, nel modo seguente:
a) 24 ECU per le spese fisse;
b) 0,42 ECU per giorno di ammasso contrattuale, per le spese di deposito in magazzino frigorifero;
c) un importo per giorno di ammasso contrattuale, calcolato in funzione del 91 % del prezzo d'intervento del burro, espresso in moneta nazionale, in vigore il giorno dell'inizio dell'ammasso contrattuale e in funzione di un tasso d'interesse del 6,5 % all'anno.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 15 aprile 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione