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REGOLAMENTO (CE) N. 753/95 DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 1995 recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2561/94 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina africana in talune regioni di produzione della Spagna in cui vengono allevati suini di razza iberica, con la decisione 89/21/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, recante deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana (2), modificata da ultimo dalla decisione 94/475/CE della Commisisone (3), sono state create una zona esente dalla malattia e una regione infetta e, con il regolamento (CE) n. 2561/94 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CE) n. 155/95 (5), sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine;

considerando che, grazie ai progressi compiuti sul piano sanitario, è opportuno porre fine all'applicazione delle misure eccezionali di sostegno del mercato; che occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 2561/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le canri suini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione