REGOLAMENTO (CE) N. 811/95 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 1995 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio, che istituisce misure speciali per il trasporto di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia, spediti nel 1995
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992, che istituisce misure speciali per il trasporto di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 456/95 (2),
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4), in particolare l'articolo 3 e l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3438/92 ha istituito un'indennità speciale temporanea per le spedizioni di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia, effettuate nel 1992, 1993, 1994 e 1995 mediante automezzi o vagoni frigoriferi in provenienza dalla Grecia e a destinazione degli altri Stati membri, ad eccezione dell'Italia;
considerando che le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3438/92 sono già stabilite per quanto riguarda le spedizioni effettuate nel 1992, 1993 e 1994;
considerando che è necessario determinare gli speditori e le spedizioni che possono beneficiare, nel 1995, di tale indennità speciale temporanea, nonché le indicazioni minime che devono figurare nelle domande d'indennità;
considerando che l'aumento delle spese di trasporto derivante dalla necessità di aggirare i territori dell'ex Iugoslavia può essere considerato della medesima entità per tutti i mezzi di trasporto e per tutti i tipi di destinazione;
considerando che è opportuno verificare le domande d'indennità speciale temporanea e sanzionare le irregolarità gravi;
considerando che occorre determinare le informazioni che le autorità greche competenti devono trasmettere alla Commissione e il termine entro cui vanno trasmesse;
considerando che le disposizioni del presente regolamento devono essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 1995;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'indennità speciale temporanea di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3438/92 è concessa:
a) agli speditori, persone fisiche o giuridiche, che hanno effettivamente sostenuto il costo finanziario delle spedizioni in oggetto;
b) per le spedizioni che hanno lasciato il territorio greco nel corso del 1995;
c) per i quantitativi effettivamente importati in uno Stato membro, fatta eccezione per l'Italia, la Spagna e il Portogallo.
Art. 2
1.
La domanda d'indennità speciale temporanea deve essere presentata dall'autorità greca competente al più tardi entro i sei mesi successivi alla spedizione in causa.
Per le spedizioni effettuate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, la domanda va tuttavia presentata entro i sei mesi successivi a tale data.
2. La domanda d'indennità deve recare almeno i seguenti elementi informativi:
a) il nome o la ragione sociale del richiedente e il suo indirizzo;
b) i quantitativi globali di prodotti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3438/92 e all'articolo 1 del presente regolamento, espressi in peso netto e suddivisi per prodotto e per spedizione;
c) per ciascuna spedizione:
— il quantitativo globale, espresso in peso netto e suddiviso per prodotto;
— lo Stato membro destinatario;
— il mezzo o i mezzi di trasporto utilizzato/utilizzati;
— la fattura delle spese di trasporto, emessa a nome del richiedente e quietanzata, o una copia del documento di trasporto se questo consente di risalire alla persona che ha sostenuto il costo finanziario della spedizione in causa;
— una copia del documento T5 emesso dalle autorità greche e timbrato dallo Stato membro di destinazione;
— una dichiarazione del richiedente in cui si certifica che i prodotti della spedizione sono originari della Grecia.
3. L'autorità greca competente decide sulla ricevibilità delle domande.
Art. 3
1. L'importo dell'indennità speciale temporanea di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3438/92 è fissato a 4,830 ECU/100 kg (peso netto) per le spedizioni effettuate nel 1995.
2.
Il tasso applicabile per la conversione in dracme greche dell'indennità speciale temporanea è pari al tasso di conversione agricolo vigente alla data di rilascio del documento T5 di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), quinto trattino.
Qualora tale data cada nel mese di gennaio 1995, l'importo di cui al paragrafo 1 è pari a 4 ECU.
3. Il pagamento dell'indennità speciale temporanea deve avvenire entro i due mesi successivi alla presentazione della domanda, sempre che questa sia stata dichiarata ricevibile.
Art. 4
L'esecuzione dei controlli relativi alla concessione dell'indennità speciale temporanea incombe alle autorità greche competenti.
Art. 5
1. Qualora un'indennità speciale temporanea sia stata corrisposta indebitamente, le autorità greche competenti provvedono a ricuperare gli importi versati, maggiorati di un interesse applicabile alla data del versamento fino alla data dell'effettivo recupero e, in caso di grave irregolarità, di una penale pari agli importi indebitamente versati. Il tasso da utilizzare per il calcolo dell'interesse è quello previsto dalla legislazione greca per analoghe operazioni di recupero.
2. Gli importi recuperati dall'indennità speciale temporanea ed eventualmente degli interessi e della penale vengono versati agli organismi o ai servizi pagatori, che li dedurranno dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.
Art. 6
L'autorità greca competente comunica alla Commissione, entro il 31 agosto 1995, i quantitativi globali di prodotti che formano oggetto di domande ricevibili ai sensi del presente regolamento, suddivisi per prodotto, mezzo di trasporto e Stato membro destinatario.
Art. 7
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione