REGOLAMENTO (CE) N. 813/95 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 1995 relativo alla vendita mediante gara di carni bovine, detenute da taluni organismi di intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara;
considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2173/79 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93 (4), (CEE) n. 3002/92 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93 (6) e (CEE) n. 2182/77 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93, fatte salve determinate eccezioni connesse all'uso particolare al quale i prodotti sono destinati;
considerando che, in vista di assicurare una procedura d'appalto regolare ed uniforme, delle misure dovrebbero essere adottate oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79; che queste misure devono essere applicabili quanto prima;
considerando che è opportuno prevedere deroghe alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale comma crea negli Stati membri interessati;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1.
Sono messe in vendita mediante gara:
— circa 13 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo di intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° novembre 1993;
— circa 59 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo di intervento danese e acquistate anteriormente al 1° settembre 1993;
— cira 1 167 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo di intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° febbraio 1993;
— circa 340 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo di intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1992.
Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.
2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti, conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, in particolare degli articoli da 6 a 12, (CEE) n. 3002/92 e (CEE) n. 2182/77.
Art. 2
1. Il termine per la presentazione delle offerte di gara, che devono essere espresse in ecu, scade alle ore 12 del 19 aprile 1995. Gli organismi d'intervento interessati redigono un bando di gara nel quale sono indicati fra l'altro:
a) i quantitativi di carni bovine mese in vendita,
b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.
2. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I, gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.
3. In deroga al disposto degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.
4. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi che figurano nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procederanno inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 1 e potranno effettuare pubblicazioni complementari.
5. Per deroga a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 1.
6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.
Art. 3
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le offerte ricevute entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto, oppure si decide di non dare seguito alla gara.
Art. 4
1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2182/77 l'offerta a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro;
b) deve essere corredata:
— dell'impegno scritto del richiedente di trasformare le carni acquistate nei prodotti specificati nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77;
— dell'indicazione precisa degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.
2. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso, il mandatario presenta le offerte dei richiedenti da lui rappresentati.
3. Gli acquirenti e i mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consente di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza dei quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.
Art. 5
1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79 è pari a 12 ECU/100 kg.
2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 è fissato a:
— 300 ECU/100 kg per le carni disossate di cui all'alelgato I, lettera a);
— 170 ECU/100 kg per le carni disossate di cui all'allegato I, lettera b).
Art. 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I >SPAZIO PER TABELLA> ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção - Interventioelinten osoitteet - Interventionsorganens adresser >SPAZIO PER TABELLA>