REGOLAMENTO (CE) N. 887/95 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 1995 che abroga il regolamento (CE) n. 734/95 recante sospensione della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti a base di cereali o di riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, terzo comma,
visto il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 482/953, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, primo comma,
considerando che l'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede la possibilità di sospendere l'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di base esportati sotto forma di talune merci;
considerando che il regolamento (CE) n. 734/95 della Commissione4 ha sospeso la fissazione anticipata delle restituzioni per il frumento duro esportato sotto forma di merci che figurano nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92; che nelle circostanze attuali la sospensione della fissazione anticipata non è più necessaria; che, di conseguenza, è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 734/95;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CE) n. 734/95 è abrogato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1995. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione