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REGOLAMENTO (CE) N. 906/95 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 1995 recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 508/71 del Consiglio, dell'8 marzo 1971, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi di riporto (3), dispone che la concessione di un aiuto all'ammasso privato può essere decisa, in particolare per i formaggi fabbricati con latte di pecora, che necessita una maturazione della durata di almeno 6 mesi, quando uno squilibrio grave del mercato possa essere soppresso o ridotto con un ammasso stagionale;

considerando che il mercato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri è attualmente perturbato dall'esistenza di giacenze difficili da vendere che provocano una diminuzione dei prezzi; che è pertanto opportuno far ricorso per tali quantitativi ad un ammasso stagionale che permetta di migliorare la situazione e di dare ai produttori di tali formaggi il tempo necessario per reperire altri sbocchi;

considerando che, per quanto concerne le modalità di applicazione di tale misura, occorre fissare la quantità massima che beneficia dell'aiuto e la durata dei contratti in funzione delle effettive necessità del mercato e della possibilità di conservazione dei formaggi in oggetto, che è inoltre opportuno precisare il contenuto del contratto di ammasso per garantire l'identificazione dei formaggi e il controllo delle scorte che beneficiano di un aiuto, che l'aiuto deve essere fissato tenendo conto delle spese di ammasso e della prevedibile evoluzione dei prezzi di mercato;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita in materia di controllo, è opportuno precisare le disposizioni ad esso relative, con particolare riferimento alla documentazione da presentare e alle verifiche in loco da effettuare; che queste nuove disposizioni rendono necessario accordare agli Stati membri la possibilità di disporre che le spese dei controlli siano a carico, in tutto o in parte, del contraente;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1756/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 693/95 (5), stabilisce il tasso di conversione da applicare nell'ambito delle misure a favore dell'ammasso privato nel settore lattiero-caseario;

considerando che è opportuno assicurare la continuità delle operazioni di stoccaggio in oggetto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione