REGOLAMENTO (CE) N. 985/95 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 1995 recante applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio in ordine all'importazione di 150 000 tonnellate di frumento tenero di qualità e di 150 000 tonnellate di frumento duro di qualità
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (1), in particolare l'articolo 7,
considerando che il regolamento (CE) n. 1854/94 della Commissione, del 27 luglio 1994, che stabilisce le disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio riguardo ai titoli di importazione del frumento di qualità (2), modificato dal regolamento (CE) n. 2547/94 (3), ha stabilito le disposizioni particolari relative alle importazioni nel quadro del contingente indetto dal citato regolamento (CE) n. 774/94;
considerando che, tenendo conto della situazione del mercato comunitario del frumento, è opportuno stabilire un termine per la presentazione di domande di titoli di importazioni nel quadro del contingente in esame; che a tal fine occorre, tra l'altro, stabilire disposizioni particolari in merito alla qualità tipo di riferimento del frumento duro e del frumento tenero da importare e quelle relative ai controlli da effettuare sulle merci importate; che, per evitare la speculazione, occorre vietare gli annullamenti dei titoli di importazione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1.
Il periodo per la presentazione di domande di titoli di importazione di frumento duro di qualità di cui al codice NC 1001 10 00 e di frumento tenero di qualità di cui al codice NC 1001 90 99, che beneficiano delle condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 774/94, inizia il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento e scade alla fine del terzo giorno in cui ha avuto inizio.
Qualora il quantitativo totale richiesto entro il termine di presentazione delle domande indicato al primo comma sia inferiore, per uno dei due prodotti, a quello indicato al paragrafo 2, è indetto un secondo termine per la presentazione delle domande di titoli d'importazione per tale prodotto a partire dal settimo giorno successivo a quello della scadenza del termine di cui al primo comma. Questo secondo termine scade alla fine del terzo giorno successivo al giorno in cui ha avuto inizio.
2. In forza del presente regolamento possono essere importati quantitativi complessivi pari a 150 000 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 10 00 e 150 000 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 90 99. La qualità del frumento importato deve corrispondere ai requisiti minimi indicati in allegato.
3. Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1854/94.
Art. 2
1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1854/94, la cauzione di importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), terzo trattino dello stesso regolamento è svincolata su presentazione della prova che l'importazione è stata effettuata nel rispetto delle condizioni quantitative e qualitative previste. A tal fine, l'organismo competente dello Stato membro di importazione effettua un controllo sulla merce da importare.
2. La prova di cui al paragrafo 1 è presentata all'organismo incaricato del controllo nello Stato membro di importazione.
3. L'autorità doganale dello Stato membro di importazione preleva separatamente, e conserva per conto della Commissione, campioni rappresentativi all'atto dell'immissione in libera pratica nella Comunità.
4. Le spese dei controlli e il costo dei campioni sono a carico del titolare del titolo di importazione.
5. I metodi di riferimento per il controllo di cui al paragrafo 1 per la determinazione della qualità del frumento duro e del frumento tenero sono quelli illustrati nel regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione (1).
Art. 3
In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1854/94 il concorrente non può in nessun caso ritirare la domanda di titolo.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione