REGOLAMENTO (CE) N. 1095/95 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 1995 recante apertura di una gara relativa alla fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di giovani ovini (hoggets) di età superiore a dodici mesi in Irlanda
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93 (4), prevede le modalità relative alla procedura di gara;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 879/95 (6), ha stabilito in particolare i quantitativi minimi per i quali possono essere presentate offerte;
considerando che l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 può dare luogo all'apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato; che tenendo conto della situazione del mercato nella Comunità si è ritenuto opportuno decidere l'apertura di tale procedura;
considerando che a norma dello stesso articolo, tali misure sono adottate tenendo conto della situazione di ogni zona di quotazione; che è tuttavia opportuno indicare la gara esclusivamente in Irlanda, data la situazione particolarmente difficile del mercato di tale paese, per un tipo di prodotto corrispondente alle carcasse di agnello ottenute da animali di età superiore ai dodici mesi; che è quindi necessario derogare a tal fine all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3446/90;
considerando che il comitato di gestione per gli ovini e caprini non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
È indetta una gara in Irlanda per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di giovani ovini (hoggets) di età superiore a dodici mesi. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3447/90, le offerte possono essere presentate all'organismo d'intervento dello Stato membro interessato.
Art. 2
In deroga all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) e paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3446/90;
— possono essere oggetto di aiuti all'ammasso privato esclusivamente le carcasse di giovani ovini (hoggets) di età superiore a dodici mesi e i pezzi di tali carcasse di qualità sana, leale e mercantile, prodotte a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettere da a) a e) della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (7), provenienti da animali allevati nella Comunità nel corso degli ultimi due mesi almeno e macellati non oltre dieci giorni prima della data di entrata all'ammasso a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3446/90;
— la dichiarazione e gli obblighi di cui all'articolo 3 di detto regolamento riguardano i prodotti definiti al primo trattino.
Art. 3
Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento competente entro le ore 14 del 17 maggio 1995.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione