REGOLAMENTO (CE) N. 1096/95 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 1995 che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore delle carni bovine
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 (2),
visto il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, primo comma,
visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94 (6), in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 2,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2377/80 prevede misure intese a garantire il rispetto del limite quantitativo previsto per i titoli di prefissazione con una validità che oltrepassa il 30 giugno 1995, a norma del regolamento (CE) n. 974/95 della Commissione (7);
considerando che i quantitativi figuranti nelle domande di prefissazione delle restituzioni presentate nel periodo dal 9 all'11 maggio 1995 sono superiori allo smercio normale constatato ed è quindi necessario stabilire una percentuale di accettazione dei quantitativi richiesti in virtù del regolamento (CE) n. 974/95,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Le domande di fissazione anticipata delle restituzioni presentate dal 9 all'11 maggio 1995 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/95 sono accolte nella misura del 76,84 %.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione