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REGOLAMENTO (CE, EURATOM, CECA) N. 1197/95 DEL CONSIGLIO del 22 maggio 1995 che modifica il regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3161/94 per quanto riguarda i coefficienti correttori applicabili in Austria, Finlandia e Svezia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3161/94 (2), in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a seguito dell'adesione al 1° gennaio 1995 dei nuovi Stati, devono essere calcolati, a norma dell'allegato XI dello statuto, per l'Austria, la Finlandia e la Svezia i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee;

considerando che, non essendo ancora disponibili i valori definitivi all'atto dell'adozione del regolamento (CECA, CE, Eurtom) n. 3161/94, i coefficienti correttori applicabili in questi tre paesi sono stati fissati provvisoriamente a 100;

considerando che Eurostat ha completato la sua relazione annuale del 1994 con le parità economiche corrispondenti per questi tre paesi; che è quindi opportuno modificare il regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3161/94 per quanto riguarda i coefficienti correttori applicabili all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'articolo 6 del regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3161/94 è modificato come segue:

  1. a) al paragrafo 2, le cifre sono sostituite dalle cifre seguenti:

  2. b) al paragrafo 4, la seconda frase è completata dai seguenti termini: «salvo per quanto riguarda le persone menzionate in detti articoli e residenti in Austria, Finlandia e Svezia».

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Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 1995. Per il Consiglio Il Presidente A. MADELIN