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REGOLAMENTO (CE) N. 1277/95 DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1995 riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 18 luglio 1994 è stato firmato a Bruxelles un accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra (1), in appresso denominato «accordo», e che detto accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1995;

considerando che è opportuno inserire alcune modalità per applicare le disposizioni dell'accordo riguardanti i prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Sono adottate dalla Commissione disposizioni per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2 e paragrafo 3 dell'accordo riguardante i prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato soggetti, nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati, ad un regime di prelievi e dazi all'importazione, a norma della procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 (2) in applicazione delle disposizioni di cui ai regolamenti che stabiliscono l'organizzazione comune del mercato per i prodotti agricoli in questione. Se l'applicazione dell'accordo richiede una stretta cooperazione con la Lituania, la Commissione può prendere le misure necessarie per assicurare detta cooperazione.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1995. Per il Consiglio Il Presidente H. de CHARETTE