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REGOLAMENTO (CE) N. 1328/95 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 1995 relativo all'istituzione di un regime di sorveglianza sulle importazioni di ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 3355/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 3355/94 prevede concessioni tariffarie per le ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche sopra menzionate, entro un massimale di 3 000 t; che, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 656/95 della Commissione (3), le ciliegie refrigerate sono da classificare nella stessa voce di quelle fresche;

considerando che, per assicurare una corretta applicazione di tali disposizioni, occorre assoggettare le importazioni di ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia a un regime di titoli di importazione e che si devono stabilire le modalità specifiche di tale regime;

considerando che, per evitare il superamento del quantitativo stabilito nel regolamento (CE) n. 3355/94, è d'uopo derogare al regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 340/95 (5);

considerando che i titoli d'importazione sono rilasciati in base al codice NC più dettagliato; che la nomenclatura combinata contiene due codici, in relazione ai periodi di importazione delle ciliegie acide; che è quindi opportuno prevedere il rilascio dei titoli di importazione per entrambi i codici NC interessati; che, d'altro canto, il periodo di validità del titolo tiene conto dei termini di inoltro del prodotto verso la Comunità;

considerando che, per assicurare il buon funzionamento di tale regime, è opportuno stabilire che gli Stati membri comunichino settimanalmente i quantitativi relativi ai titoli inutilizzati o parzialmente utilizzati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Le importazioni nella Comunità di ciliegie acide fresche dei codici NC 0809 20 20 e 0809 20 60 originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono assoggettate alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato dallo Stato membro interessato a chi ne faccia richiesta, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità.

2. Il rilascio del titolo d'importazione è subordinato alla costituzione di una cauzione intesa a garantire che l'importazione avrà luogo durante il periodo di validità del certificato.

Art. 2

1.

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 si applicano ai titoli di importazione per le ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche di cui all'articolo 1, salve le disposizioni specifiche previste dal presente regolamento.

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento sopraccitato, non si applicano le disposizioni relative ai margini superiori di tolleranza.

2. Nella domanda del titolo d'importazione e nel titolo stesso devono essere indicati, alla casella 16, i codici NC 0809 20 20 e 0809 20 60.

3. L'importo della cauzione è fissato a 0,72 ECU/100 kg netti.

4.

I titoli di importazione sono validi per 20 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata integralmente o parzialmente qualora l'operazione non venga eseguita, o venga effettuata soltanto in parte, entro tale termine.

Art. 3

1. Nella domanda del titolo d'importazione e nel titolo stesso devono essere indicate alla casella 8, quale paese di origine del prodotto, la o le Repubbliche d'origine di cui trattasi. Il titolo d'importazione è valido soltanto per i prodotti originari di tali Repubbliche.

2. I titoli d'importazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, a condizione che non sia stata adottata alcuna misura durante tale lasso di tempo.

Art. 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

1. I quantitativi di ciliegie acide fresche previsti nei titoli di importazione richiesti. La comunicazione viene effettuata con la seguente frequenza:

— ogni mercoledì, per le domande presentate il lunedì e il martedì,

— ogni venerdì, per le domande presentate il mercoledì e il giovedì,

— ogni lunedì, per le domande presentate il venerdì della settimana precedente;

2.

I quantitativi previsti nei titoli d'importazione non utilizzati o utilizzati parzialmente, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi registrati a tergo dei titoli stessi e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

Tale comunicazione avviene settimanalmente, ogni mercoledì, per i dati ricevuti nella settimana precedente.

3. Se non è stata presentata alcuna domanda di titoli d'importazione nel corso di uno dei periodi di cui al punto 1, o se non vi sono quantitativi non utilizzati ai sensi del punto 2, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione nei giorni indicati nel presente articolo.

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione