REGOLAMENTO (CE) N. 1478/95 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1995 che abroga i regolamenti n. 164/67/CEE, (CEE) n. 1777/74 e (CEE) n. 3011/79
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 e l'articolo 7, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (4), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare gli articoli 3 e 5, paragrafo 5,
considerando che il regolamento n. 164/67/CEE della Commissione (5), modificato dal regolamento (CE) n. 3501/93 (6), ha stabilito gli elementi per il calcolo dei prelievi e dei prezzi limite applicabili ai prodotti derivati nel settore delle uova;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1777/74 della Commissione (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 4156/87 (8), ha stabilito alcuni elementi di calcolo dell'imposta all'importazione e del prezzo limite per l'ovoalbumina e la lattoalbumina;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3011/79 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92 (10), ha stabilito i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti derivati nel settore del pollame;
considerando che, data la sostituzione dei prelievi e delle imposte all'importazione nonché la soppressione dei prezzi limite, occorre abrogare i regolamenti n. 164/67/CEE, (CEE) n. 1777/74 e (CEE) n. 3011/79;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
I regolamenti n. 164/67/CEE, (CEE) n. 1777/74 e (CEE) n. 3011/79 sono abrogati.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione