REGOLAMENTO (CE) N. 1553/95 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1995 che adotta per la quinta volta il regime di aiuto per il cotone istituito dal protocollo n. 4 dell'allegato all'atto di adesione della Grecia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 11 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2760/941,
visto il regolamento (CEE) n. 2052/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, recante secondo adattamento del regime di aiuto per il cotone istituito dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia2, in particolare l'articolo 5,
vista la proposta della Commissione3,
visto il parere del Parlamento europeo4,
visto il parere del Comitato economico e sociale5,
considerando che dai risultati dell'esame del funzionamento del regime istituito per il cotone dal protocollo n. 4, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/92, emerge la necessità di adattare tal regime;
considerando che dallo studio sull'incidenza della coltura del cotone per le regioni in cui viene praticata risulta opportuno aumentare la produzione nelle zone della Comunità più adatte a tale coltura, tenuto conto anche del fabbisogno di fibre di cotone della Comunità; che per tali motivi occorre aumentare il quantitativo massimo garantito;
considerando invece che, allo scopo di non provocare un'espansione di tale coltura nelle regioni meno adatte alla stessa né un aumento delle spese, occorre ridurre il prezzo di obiettivo in proporzione all'aumento del quantitativo massimo garantito nonché sopprimere qualsiasi limitazione alla diminuzione dell'aiuto in caso di superamento del quantitativo massimo garantito; che nella fissazione del prezzo di obiettivo occorre tener conto dell'adattamento ai prezzi in ecu previsto dal regolamento (CE) n. 150/95 del Consiglio, del 23 gennaio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3813/92 relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune6;
considerando che per motivi di facilità di bilancio e di equità tra operatori occorre sopprimere qualsiasi riporto della riduzione dell'aiuto;
considerando che l'evoluzione divergente della produzione negli Stati membri produttori ha condotto a certi effetti non equi per quanto riguarda il funzionamento del sistema degli stabilizzatori; che allo scopo di instaurare un sistema più equo occorre prevedere che la riduzione dell'aiuto, in caso di superamento del quantitativo massimo garantito si applichi proporzionalmente agli Stati membri responsabili del superamento; che, tuttavia, l'effetto di una tale riduzione può essere ridotto nella misura in cui, tenuto conto in particolare del livello medio dei prezzi sul mercato mondiale, le previsioni non siano superate; che, inoltre, occorre prevedere, per gli Stati membri potenziali produttori di cotone, la possibilità di far avviare tale coltura fissando un livello di produzione cui non venga applicato il sistema degli stabilizzatori;
considerando che, al fine di consentire agli operatori, l'approntamento di programmi di produzione e di trasformazione a più lungo termine, occorre non ricorrere più alla fissazione annua del prezzo di obiettivo e del prezzo minimo pagabile al produttore allo scopo di garantirgli il beneficio dell'aiuto;
considerando che il regime di aiuto ai piccoli produttori di cotone instaurati dal regolamento (CEE) n. 1152/907 ha avuto come effetto di modificare le strutture di produzione al punto di impedire di raggiungere l'obiettivo perseguito, che è pertanto opportuno sopprimere tale regime abrogando il regolamento (CEE) n. 1152/90;
considerando che, tenuto conto del problema della siccità sofferto da uno Stato membro produttore e delle conseguenze gravi per i suoi operatori, l'introduzione di un sistema di gestione più equo comporta una particolare urgenza; che il perseguimento di altri obiettivi risultanti dall'analisi del summenzionato regime necessita ugualmente l'attuazione degli adattamenti quanto prima; che, in particolare, la soppressione del regime di aiuto ai piccoli produttori dovrebbe essere effettuata quanto prima al fine di terminare l'utilizzo inefficace e non auspicabile di fondi comunitari; che le varie misure fanno parte di un pacchetto globale; che è pertanto opportuno prevedere l'applicazione di tali misure nel loro insieme per la campagna 1995/1996;
considerando che dalla futura esperienza potrebbe risultare la necessità di apportare altri adattamenti del regime previsto dal succitato protocollo; che occorre pertanto prevedere una procedura che consenta al Consiglio di adottare il suddetto regime,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il presente regolamento stabilisce degli adeguamenti al regime di aiuto alla produzione di cotone di cui ai paragrafi 3, 8, 9 e 11 del protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia e adattato dal regolamento (CEE) n. 1964/871.
Art. 2
Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1964/87 è sostituito con il seguente:
«Articolo 2 1. È istituito un quantitativo massimo garantito (QMG) per il quale è concesso l'aiuto di cui al paragrafo 3 del protocollo n. 4 concernente il cotone.
Detto quantitativo è fissato, per ogni campagna di commercializzazione, a 1 031 000 tonnellate di cotone non sgranato.
2.
Il QMG è ripartito tra gli Stati membri come segue (quantitativo nazionale garantito - QNG):
Spagna: 249 000 tonnellate,
Grecia: 782 000 tonnellate.
3.
Fatto salvo il disposto del paragrafo 4, qualora nel corso di una campagna di commercializzazione la produzione reale superi il QMG, il prezzo di obiettivo per tale campagna è ridotto in ogni Stato membro nel quale la produzione supera il QNG di una percentuale pari alla metà del superamento della propria QNG. Tale riduzione è stabilita, da un lato, tenendo conto del superamento del QMG e, dall'altro, proporzionalmente allo scarto tra la produzione effettiva di ciascuno Stato membro e il proprio QNG.
Le riduzioni da applicare sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70 (*).
4.
Qualora nel corso di una campagna di commercializzazione:
— le disposizioni del paragrafo 3 sono state applicate;
— la media ponderata del prezzo del mercato mondiale considerato per la fissazione dell'importo dell'aiuto da versare è superiore a 30,2 ecu/100 kg, e - le spese totali di bilancio del regime di aiuto sono inferiori a 770 milioni di ecu,
— l'importo dell'aiuto calcolato senza applicare il paragrafo 3, né - l'importo dell'aiuto calcolato dopo l'applicazione del paragrafo 3 sulla base di una QMG di 1 120 000 tonnellate di cotone non sgranato di cui, il QNG per la Spagna è 270 000 tonnellate e il QNG per la Grecia è 850 000 tonnellate.
la differenza di bilancio di cui al terzo trattino è utilizzata per effettuare una maggiorazione dell'importo dell'aiuto in ciascuno Stato membro nel quale la produzione effettiva è superiore al suo QNG. Tuttavia, l'importo dell'aiuto, aumentato in applicazione del primo comma non può superare:
Le modalità relative alla determinazione dell'aiuto nonché i dati da fornire da parte degli Stati membri alla Commissione al fine della sua determinazione sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70.
5.
Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 non si applicano agli Stati membri diversi da Grecia e Spagna. Tuttavia, nel caso in cui in uno di tali Stati membri, la produzione effettiva di cotone non sgranato superi le 1 500 tonnellate nel corso della campagna e la produzione effettiva della Comunità superi il QMG, il prezzo di obiettivo è ridotto nello Stato membro in questione di una percentuale pari alla metà di quella di superamento della quantità di 1 500 tonnellate.
(*) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).»
Art. 3
Il testo del paragrafo 8 del protocollo n. 4 è sostituito con il seguente:
«8. Il prezzo di obiettivo è fissato a 106,30 ecu/100 kg di cotone non sgranato.
Detto prezzo riguarda il cotone - di qualità sana, leale e mercantile,
— con un tenore di umidità del 10 % e un tenore di impurità del 3 %,
— con caratteristiche tali da ottenere, dopo sgranatura, una resa del 32 % di fibre del grado n. 5 (white middling) e di lunghezza di 28 mm (1-3/32).»
Art. 4
Nel protocollo n. 4 è inserito il seguente paragrafo:
«8 bis. L'aiuto alla produzione è concesso soltanto alle imprese che acquistano cotone non sgranato ad un prezzo almeno pari ad un prezzo minimo. Il prezzo minimo è fissato a 100,99 ecu/100 kg di cotone non sgranato per la qualità considerata per il prezzo di obiettivo franco azienda agricola.»
Art. 5
Al paragrafo 9, secondo comma, del protocollo n. 4 la lettera a) è soppressa.
Art. 6
Il testo del paragrafo 11 del protocollo n. 4 è sostituito con il seguente:
«11. Prima dell'inizio della campagna 1999/2000 la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime di aiuto per il cotone. Qualora dalla suddetta relazione ne emergesse la necessità, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decide gli eventuali adattamenti del regime, tenuto conto dell'esperienza acquisita nel funzionamento del medesimo e di quello di sostegno per i seminativi.»
Art. 7
Il regolamento (CEE) n. 1152/90 è abrogato con effetto dal 1° settembre 1995. Tuttavia, esso continua ad applicarsi alle richieste di aiuto relative alla campagna 1994/1995.
Art. 8
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dalla campagna 1995/1996.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995. Per il Consiglio Il Presidente J. BARROT