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REGOLAMENTO (CE) N. 1644/95 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1995 che fissa le aliquote autonome del dazio da applicare alla carta da giornale, in rotoli o in fogli, di cui alle voci NC 4801 00 10 e 4801 00 90 in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 dell'atto di adesione del 1994, l'Austria, la Finlandia e la Svezia hanno applicato la tariffa doganale comune a partire dal 1° gennaio 1995;

considerando che, nella riunione dell'8 febbraio 1995, il Consiglio ha autorizzato l'apertura di negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994), al fine di risolvere i casi in cui l'applicazione della tariffa doganale comune da parte dei nuovi Stati membri porta a una modifica o alla soppressione delle concessioni tariffarie da essi precedentemente concesse;

considerando che l'applicazione della tariffa doganale comune da parte dei nuovi Stati membri ha determinato la riduzione dei dazi applicati a talune importazioni e l'aumento di alcuni altri dazi;

considerando che, in attesa della conclusione di un accordo globale risultante dai negoziati fra la Comunità e i paesi terzi, è opportuno applicare misure autonome volte a ridurre l'impatto negativo su alcune esportazioni provenienti dai paesi terzi in seguito all'ampliamento;

considerando che le misure da applicare non pregiudicano i risultati dei negoziati in corso a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994 e non hanno ripercussioni sull'intenzione della Comunità di concludere un accordo che tenga conto dell'impatto globale dell'ampliamento sugli scambi con i paesi terzi;

considerando che in tale contesto è opportuno accelerare in modo autonomo la prevista riduzione fino allo 0 % del dazio applicato alla carta da giornale, in rotoli o in fogli, di cui alle voci NC 4801 00 10 e 4801 00 90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Le aliquote autonome del dazio applicate alla carta da giornale in rotoli o in fogli cui alle voci NC 4801 00 10 e 4801 00 90 sono quelle stabilite nell'allegato.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 3

Le aliquote autonome del dazio fissate dal presente regolamento si applicano fino al momento in cui il Consiglio decide, a maggioranza qualificata, che i negoziati condotti ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994 con il Canada sono conclusi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995. Per il Consiglio Il Presidente J. BARROT