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REGOLAMENTO (CE) N. 1568/95 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1995 che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 (2),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1423/95, il prezzo cif all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio, in appresso denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 784/68 della Commissione (4); che tale prezzo s'intende fissato per le qualità tipo definite rispettivamente dal regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (5) e dal regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (6);

considerando che, per la fissazione di tali prezzi rappresentativi, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, le quotazioni presso le borse importanti per il commercio internazionale dello zucchero, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che tuttavia, ai sensi del regolamento (CEE) n. 784/68, non si deve tener conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono inoltre essere esclusi i prezzi d'offerta che possono essere supposti come non rappresentativi dell'andamento effettivo del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi allo zucchero della qualità tipo, è necessario, per lo zucchero bianco, applicare alle offerte prese in considerazione le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 784/68; che, per quanto riguarda lo zucchero greggio, è necessario applicare il metodo dei coefficienti correttori definito all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b);

considerando che il prezzo rappresentativo viene modificato solo quando la variazione degli elementi di calcolo determina, rispetto al prezzo rappresentativo fissato, una maggiorazione o una riduzione uguale o superiore a 0,5 ECU/100 kg;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per lo scatto del meccanismo d'intervento per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare taluni dazi addizionali all'importazione secondo quanto disposto all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1423/95;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati come indicato nell'allegato.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione ALLEGATO al regolamento, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali applicabili all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 99 >SPAZIO PER TABELLA>