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REGOLAMENTO (CE) N. 1574/95 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1995 che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1528/95 (2),

visto il regolamento (CE) n. 1502/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità di applicazione, per la campagna 1995/1996, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi;

considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1502/95 ha fissato le modalità di applicazione, per la campagna 1995/1996, del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1502/95 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1502/95 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione