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REGOLAMENTO (CE) N. 1616/95 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 1995 che modifica l'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi, per tener conto del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e di abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio (1), del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3289/94 (2) in particolare il combinato disposto degli articoli 19 e 17,

considerando che il regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio (3) che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi è entrato in vigore il 1° gennaio 1995;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3036/94 vengono assegnati ai precedenti beneficiari importi specifici nell'ambito del regime di perfezionamento passivo;

considerando che ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3036/94 le autorizzazioni preliminari vengono rilasciate soltanto dopo che la Commissione ha confermato la disponibilità delle quantità richieste;

considerando che l'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93, contenente disposizioni relative alla gestione dei limiti comunitari per il traffico di perfezionamento passivo dev'essere pertanto modificato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come segue:

1.

All'articolo 4, paragrafo 1, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:

«La Commissione trasmette conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per la reimportazione entro i rispettivi limiti comunitari conformemente alla pertinente normativa comunitaria sul regime economico di perfezionamento passivo.»

2. All'articolo 4, paragrafo 2, dopo la lettera d) è aggiunto il testo seguente: «

  1. e) se la richiesta si riferisce:

  2. i) a un precedente beneficiario che presenta domanda per i quantitativi accantonati a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 o in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma del regolamento (CE) n. 3036/94 o ii) a un richiedente di cui all'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma o all'articolo 3, paragrafo 5 di detto regolamento.»

3.

All'articolo 4, paragrafo 5, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:

«Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente accreditati ai quantitativi compresi entro i limiti quantitativi comunitari non accantonati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma del regolamento (CE) n. 3036/94.

I quantitativi per i quali è stata presentata una rinuncia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (CE) n. 3036/94, sono automaticamente addizionati ai quantitativi compresi nel contingente comunitario non accantonati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma di detto regolamento.

Tutti i quantitativi definiti nei commi precedenti vanno notificati alla Commissione conformemente al disposto del paragrafo 3.»

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1995. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente