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REGOLAMENTO (CE) N. 1915/95 DELLA COMMISSIONE del 2 agosto 1995 che istituisce misure transitorie per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale destinato alla raffinazione

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 37, paragrafo 6 e l'articolo 48,

considerando che, a norma dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1785/81, durante le campagne di commercializzazione 1995-96/2000-01 viene riscosso un dazio ridotto denominato «dazio speciale» all'importazione dello zucchero greggio di canna originario dei paesi ACP e dell'India, denominato «zucchero preferenziale speciale», destinato all'approvvigionamento delle raffinerie comunitarie in forza di accordi conclusi con questi e con altri paesi, alle condizioni in essi previste; che tali accordi sono in procinto di essere conclusi con effetto a decorrere dal 1° luglio 1995; che, a causa delle procedure necessarie per la loro conclusione, questi accordi non potranno essere attuati in tempo utile per consentire l'approvvigionamento regolare da tale data delle raffinerie comunitarie in Portogallo;

considerando che le scorte di zucchero greggio in queste raffinerie come pure le disponibilità comunitarie di zucchero greggio per la raffinazione non bastano a garantire l'approvvigionamento nelle prossime settimane e che vi è quindi un grave rischio di interruzione degli approvvigionamenti, che potrebbero provocare la chiusura temporanea di tali raffinerie; che per assicurare temporaneamente questo approvvigionamento e consentire al tempo stesso il passaggio dal vecchio al nuovo regime d'importazione istituito dagli accordi summenzionati è necessario adottare apposite misure transitorie;

considerando che è opportuno adottare misure transitorie che si richiamino alle disposizioni fondamentali contenute negli accordi summenzionati, segnatamente lo stesso dazio ridotto all'importazione e lo stesso prezzo minimo d'acquisto espresso in ecu agricoli che i raffinatori devono corrispondere; che è altresì opportuno stabilire il quantitativo da importare a dazio ridotto tenendo conto delle necessità di raffinazione per il primo trimestre della campagna di commercializzazione 1995-96; che a seguito dei flussi tradizionali di scambio, dei contratti in corso e della necessità di ottenere al più presto la fornitura di questo quantitativo di zucchero greggio è necessario per il momento prevedere che quest'ultimo sia originario dei paesi ACP parti al protocollo n. 8 allegato alla quarta convenzione di Lomé;

considerando che per agevolare l'impiego per la raffinazione dopo il 30 giugno delle scorte esistenti in Finlandia e in Portogallo è opportuno disporre che dette scorte possano continuare, dopo la raffinazione, a beneficiare dell'aiuto di adattamento concesso allo zucchero greggio importato in questi Stati membri per la raffinazione durante la campagna di commercializzazione 1994-95; che, per garantire la stessa parità di trattamento, è opportuno prevedere una disposizione analoga per le scorte di zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare che nel 1994-95 potevano beneficiare dell'aiuto alla raffinazione a norma del regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2750/86 della Commissione (4), del regolamento (CE) n. 1459/94 (5), del regolamento (CE) n. 1543/94 (6) e del regolamento (CE) n. 359/95 della Commissione (7);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Il Portogallo è autorizzato a importare dai paesi ACP parti al protocollo n. 8 allegato alla quarta convenzione di Lomé un quantitativo di zucchero greggio di canna che non superi, in equivalente zucchero bianco, 70 000 t applicando il dazio di cui al paragrafo 2.

2. Il dazio all'importazione per i quantitativi di cui al paragrafo 1 è fissato a 6,9 ECU/100 kg di zucchero greggio della qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (8).

3. Fatto salvo l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1916/95 della Commissione (1). Il prezzo minimo d'acquisto che i raffinatori devono pagare per il quantitativo di cui al paragrafo 1 è fissato a 51,17 ECU/100 kg di zucchero greggio della qualità tipo di cui al paragrafo 2.

Art. 2

Le modalità d'applicazione previste dal regolamento (CE) n. 1916/95 per le importazioni speciali si applicano ai quantitativi di zucchero greggio importati a norma del presente regolamento.

Art. 3

1.

L'aiuto di adattamento di cui all'articolo 9, paragrafo 4 quater, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 fissato per la campagna di commercializzazione 1994-95 resta applicabile allo zucchero greggio importato dai paesi terzi per la raffinazione, rispettivamente a norma della decisione 95/46/CE della Commissione (2) e dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3300/94 della Commissione (3), in Portogallo e in Finlandia durante la campagna di commercializzazione 1994-95, che si trova ancora in giacenza in questi Stati membri al 30 giugno 1995 e che viene raffinato nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1995.

I quantitativi raffinati suddetti vanno computati tra i quantitativi stabiliti rispettivamente dalla decisione e dal regolamento summenzionati.

2.

L'aiuto alla raffinazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86 e l'aiuto complementare di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1543/94 fissati per la campagna di commercializzazione 1994-95 restano applicabili ai quantitativi di zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare che rientrano nei quantitativi indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1459/94 e del regolamento (CE) n. 359/95, che si trovano ancora in giacenza il 30 giugno 1995 nella Comunità e che vengono raffinati nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1995.

I quantitativi raffinati suddetti sono computati tra i quantitativi stabiliti rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1459/94 e dal regolamento (CE) n. 359/95.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1995. Per la Commissione Hans VAN DEN BROEK Membro della Commissione