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REGOLAMENTO (CE) N. 1936/95 DEL CONSIGLIO del 3 agosto 1995 che abroga il regolamento (CEE) n. 1391/91 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame originario del Giappone e degli Stati Uniti d'America

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, in particolare l'articolo 23 che stabilisce che il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea2, continua ad applicarsi ai procedimenti in cui un'inchiesta in corso al 1° settembre 1994 non sia stata conclusa al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 3283/94,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88, in particolare l'articolo 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE1 Con il regolamento (CEE) n. 1391/913 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame originario del Giappone e degli Stati Uniti d'America (in appresso denominati «USA»).

B. PRESENTE PROCEDIMENTO 1. Domanda di riesame2 Nel gennaio del 1994, un esportatore statunitense, la NutraSweet Company (in appresso denominata «NSC») ha richiesto alla Commissione di riesaminare il dazio antidumping applicabile alle importazioni di aspartame originario degli USA e di riaprire l'inchiesta. Nella domanda di riesame, la NSC sosteneva che dopo l'istituzione del dazio definitivo antidumping si erano verificati i seguenti cambiamenti significativi che costituivano un motivo sufficiente a giustificare l'apertura di un riesame ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (in appresso denominato «regolamento di base»):

- i prezzi sul mercato interno degli Stati Uniti erano notevolmente diminuiti a causa della scadenza del brevetto USA detenuto dalla NSC. Di conseguenza, il valore normale della NSC è diminuito drasticamente, eliminando le condizioni per l'esistenza di un margine di dumping;

- la costruzione, in Francia, di uno stabilimento tecnologicamente all'avanguardia per la produzione di aspartame, di cui la NSC è coproprietaria. La capacità di produzione del nuovo stabilimento sarà sufficiente a soddisfare la normale domanda del prodotto in questione nella Comunità;

- le esportazioni della NSC di aspartame statunitense nella Comunità sono sensibilmente diminuite e sono progressivamente sostituite dalle vendite di aspartame prodotto nella Comunità.

2. Apertura dell'inchiesta di riesame3 Dopo aver sentito il comitato consultivo, si è ritenuto che la domanda contenesse sufficienti elementi di prova di una modifica delle circostanze e che fosse pertanto giustificato un riesame ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di base.

La Commissione ha quindi pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee4 e ha aperto un'inchiesta.

3. Portata del riesame (5) Il prodotto oggetto dell'inchiesta di riesame è lo stesso al quale si applica il dazio antidumping definitivo, ovvero l'aspartame, un dolcificante di gusto simile allo zucchero ma con un minore contenuto calorico, che rientra nel codice NC ex 2924 29 90.

L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° ottobre 1993 e il 31 marzo 1994.

Sebbene la richiesta di riesame presentata dalla NSC si riferisca esplicitamente solo al dazio antidumping istituito sulle importazioni originarie degli USA, la Commissione ha esaminato se questa importazione fosse giustificata e ha deciso di informare anche l'esportatore giapponese interessato dalla prima inchiesta, l'Ajinomoto Co. Ltd, Tokio (in appresso denominato «Ajinomoto»), prima di aprire la nuova inchiesta. L'interessato ha tuttavia fatto sapere che attualmente rifornisce il mercato comunitario da stabilimenti di produzione situati nella Comunità e che pertanto non ha interesse a partecipare all'inchiesta di riesame.

Poiché nella domanda di riesame si affermava esplicitamente che il riesame chiesto si sarebbe dovuto limitare al margine di dumping accertato per la NSC, nella fase iniziale dell'inchiesta la Commissione non ha preso in esame gli aspetti relativi al pregiudizio. Quando però è apparso evidente che il dazio antidumping in vigore non sarebbe stato abrogato in base alle conclusioni raggiunte in materia di dumping, la NSC ha deciso di fondare la sue argomentazioni sugli aspetti relativi al pregiudizio, chiedendo esplicitamente alla Commissione di verificare se l'eventuale abrogazione delle misure antidumping oggetto del riesame implicasse il rischio che si ripetesse un dumping pregiudizievole di aspartame esportato dagli USA.

4. Inchiesta (9) La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura dell'inchiesta all'unico produttore di aspartame, e denunziante nell'inchiesta precedente, la Holland Sweetener Company Vof (in appresso denominato «HSC»), all'esportatore statunitense NSC, nonché alle autorità statunitensi e ha dato alle parti interessate l'opportunità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere di essere sentite.

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e ha visitato la sede dell'esportatore statunitense NSC a Deerfield, Illinois.

Al produttore comunitario HSC, all'esportatore statunitense NSC e all'esportatore giapponese Ajinomoto è stata offerta la possibilità di essere informati in merito ai fatti e alle conclusioni essenziali in base ai quali si intendeva abrogare il dazio antidumping. Tuttavia, nessuna delle parti interessate ha presentato una richiesta in tal senso.

C. RISULTATO DELL'INCHIESTA 1. Dumping 1.1. Valore Normale (12) Durante il periodo d'inchiesta, la NSC vendeva aspartame sul mercato statunitense in quantità più che sufficienti per calcolare il valore normale in base ai prezzi vigenti sul mercato interno. È stato accertato che tali vendite venivano effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

L'elemento fondamentale nell'inchiesta sul valore normale è stato il calo dei prezzi sul mercato degli Stati Uniti, determinato, secondo la NSC, dalla scadenza del brevetto esclusivo detenuto dalla società in questione. È stato confermato che il brevetto è effettivamente scaduto nel dicembre 1992, con la conseguente ripresa della concorrenza sul mercato statunitense e che i prezzi erano notevolmente diminuiti rispetto a quelli registrati nel corso dell'inchiesta precedente.

1.2. Prezzo all'esportazione (14) Durante il periodo d'inchiesta, la NSC ha effettuato due sole operazioni di esportazione nella Comunità. Ciò è dovuto al fatto che la società ha praticamente smesso di esportare dopo l'apertura di uno stabilimento in Francia che rifornisce attualmente tutti i clienti della NSC nella Comunità. Si è scoperto che le operazioni di cui sopra, che riguardavano quantitativi relativamente limitati di aspartame, erano state appositamente organizzate con clienti europei ai fini dell'inchiesta di riesame. Per questo motivo le informazioni relative ai prezzi pagati dai clienti in questione sono state considerate fuorvianti e si è deciso di ignorarle conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base.

In tali circostanze, e in assenza di qualunque altra base ragionevole per determinare il prezzo all'esportazione, la Commissione ha deciso di fare riferimento ai prezzi all'esportazione che erano stati registrati nel corso dell'inchiesta precedente.

1.3. Confronto (16) Dal confronto tra il «nuovo» valore normale, basato sui prezzi statunitensi del periodo d'inchiesta e i prezzi all'esportazione registrati durante l'inchiesta precedente è emerso che, sebbene il valore normale della NSC sia sensibilmente diminuito rispetto all'inchiesta precedente, tale riduzione non è sufficiente ad eliminare interamente il margine di dumping.

2. Pregiudizio 2.1. Argomenti presentati dalla NSC (17) Tra gli argomenti addotti dalla NSC, i seguenti sono direttamente rilevanti ai fini della valutazione del pregiudizio nel caso in esame:

- la NSC, nell'ambito di una joint venture con il produttore giapponese Ajinomoto, ha aperto nella Comunità uno stabilimento la cui produzione è sufficiente a soddisfare la domanda dei clienti comunitari della NSC;

- di conseguenza, dalla metà del 1993, la NSC ha praticamente smesso di esportare aspartame nella Comunità;

- dato che la capacità di produzione dello stabilimento francese è sufficiente a coprire per intero la domanda prevista del mercato comunitario, non vi è motivo di ritenere che se le misure antidumping venissero abolite le esportazioni dagli USA riconquisterebbero una notevole quota di mercato.

Gli elementi di prova forniti dalla NSC su questi punti sono stati esaminati.

2.2. Il produttore comunitario non ha comunicato alcuna osservazione (18) La HSC è stata invitata a comunicare eventuali osservazioni sugli argomenti addotti dalla NSC in relazione al pregiudizio. È stato messo in evidenza il fatto che in assenza di obiezioni si sarebbe potuto decidere di abrogare i dazi antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di aspartame originario degli USA e del Giappone. Tuttavia, la HSC non ha fatto obiezioni a tale eventualità.

2.3. Conclusioni in materia di pregiudizio 2.3.1. Non si corre il rischio che il pregiudizio si ripeta (19) Dato che la HSC è l'unico produttore comunitario di aspartame e il solo denunziante nella procedura precedente, l'assenza di osservazioni deve essere interpretata come una mancanza di interesse per la continuazione delle misure antidumping e come una conferma dell'affermazione della NSC secondo la quale l'abrogazione di tali misure non comporterebbe alcun rischio che si possa ripetere un dumping pregiudizievole.

2.3.2. Validità di tale conclusione per il Giappone oltre agli USA (20) Benché la portata del riesame si limitasse esplicitamente alle importazioni dagli USA, il fatto che nella presente inchiesta sia stato concluso che non esisteva alcun pregiudizio implica la necessità di riesaminare la validità del dazio antidumping istituito sulle importazioni dal Giappone. Tale riesame è stato effettuato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento di base senza che fosse necessario riaprire l'inchiesta.

Le informazioni disponibili indicano che la principale ragione per cui l'industria comunitaria non si sente più danneggiata dalle esportazioni di aspartame è che tali importazioni sono cessate in seguito all'apertura di un impianto di produzione in Francia ed è improbabile che riprendano conquistando una quota di mercato significativa. L'unico produttore di aspartame giapponese, la Ajinomoto, è socio alla pari della NSC nella joint venture e le informazioni ha esso fornito (cfr. punto 7) indicano che anche la Ajinomoto rifornisce il mercato comunitario esclusivamente con aspartame prodotto nella Comunità.

In tali circostanze, anche per la Ajinomoto vale la conclusione relativa alla NSC secondo la quale non esiste il rischio che il pregiudizio si ripeta.

D. ABROGAZIONE DEI DAZI ANTIDUMPING (23) In considerazione di quanto sopra, è opportuno abrogare i dazi antidumping in vigore sulle importazioni di aspartame originario degli USA e del Giappone e concludere il procedimento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 3 agosto 1995. Per il Consiglio Il Presidente J. SOLANA