REGOLAMENTO (CE) N. 2371/95 DELLA COMMISSIONE del 9 ottobre 1995 che revoca il regolamento (CE) n. 2030/95 relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Svezia
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 2030/95 della Commissione (2) ha proibito la pesca dello spratto nelle acque della divisione CIEM III b, c, d (zona CE) da parte delle navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia;
considerando che la Finlandia ha trasferito alla Svezia 12 000 tonnellate di spratto nelle acque della divisione CIEM III b, c, d (zona CE); che la pesca dello spratto nelle acque della divisione CIEM III b, c, d (zona CE) effettuata da navi battenti banliera della Svezia o registrate in Svezia deve essere quindi autorizzata; che è di conseguenza necessario revocare il regolamento (CE) n. 2030/95,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CE) n. 2030/95 viene revocato dal presente.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1995. Per la Commissione Emma BONINO Membro della Commissione