REGOLAMENTO (CE) N. 2658/95 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 1995 che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1994/95
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2),
visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/95 (4), in particolare l'articolo 19,
considerando che l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che le rese di olive e di olio vengano stabilite per zone omogenee di produzione sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori; che, tenuto conto dei dati ricevuti, occorre fissare tali rese come indicato nell'allegato I;
considerando che la delimitazione delle zone di produzione ha formato oggetto dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1934/93 della Commissione, dell'8 luglio 1993, che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1992/1993 (5), modificato dal regolamento (CE) n. 38/94 (6); che, per la campagna 1994/95, è opportuno fare riferimento al suddetto allegato per la delimitazione delle zone di produzione; che tuttavia, per motivi amministrativi e strutturali, è opportuno apportare alcune modifiche alle zone omogenee, in particolare della Spagna e della Grecia;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Per la campagna 1994/95, le rese di olive e di olio nonché le relative zone di produzione sono stabilite nell'allegato I.
2. La delimitazione delle zone di produzione è quella indicata nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1934/93, con le seguenti modifiche:
1. Nell'allegato II C sono introdotte le modifiche seguenti:
a) nomos Argolidos, nella zona 2 il comune di Stathaiika è sostituito da Vrousti;
b) nomos Attikis, nella zona 4 è soppresso il comune di Aigaleo ed è aggiunto il comune di Nea Liossia;
c) nomos Evias, nella zona 11 sono soppressi i comuni di Aidipsou e Ilias;
d) nomos Pella, nella zona 2 sono aggiunti i comuni di Axos, Athyra, Agrossykia, Neos Mylotopos, Palaios Mylotopos, Drosero, Anydro, Archondiko, Mesiano, Damiano, Leptokariya e Rachona;
e) nomos Pieria, il comune Palaio Eleftherochori è soppresso dalla zona 2 ed aggiunto nella zona 1;
f) nomos Samos, è aggiunta una nuova zona 11 in cui sono inseriti la città Pythagorio e i comuni Mytilinio e Chora, che vengono pertanto soppressi dalla zona 7.
2. Nell'allegato II D sono introdotte le modifiche seguenti:
a) comunità autonoma di Aragón:
— provincia di Zaragoza, nella zona 2 è aggiunto il comune di Villalba de Perejil, nella zona 3 è soppresso il comune di Leciñena e nella zona 5 sono aggiunti i comuni di Cosuenda e Alpartir,
— provincia di Teruel, nella zona 4 sono aggiunti i comuni di Jatiel, La Portellada e Torre del Compte;
— provincia di Huesca, nella zona 5 sono aggiunti i comuni di Agueero, Alberuela de Tubo, Altorricón, Baldellou, Ballobar, Castejón del Puente, Estada, Lanaja e Valfarta;
b) comunità autonoma di Castilla-La Mancha:
— provincia di Toledo, nella zona 2 è aggiunto il comune di Ventas de Retamosa; nella zona 5 il comune di San Martín de los Montes è sostituito da San Martín de Montalbán e nella zona 7 è soppresso il comune di Camuñas;
c) comunità autonoma di Navarra:
— nella zona 1 è aggiunto il comune di Buñuel.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I A. ITALIA - ITALIEN - ITALIEN - ÉÔÁËÉÁ - ITALY - ITALIE - ITALIA - ITALIË - ITÁLIA - ITALIA - ITALIEN >SPAZIO PER TABELLA> B. FRANCIA - FRANKRIG - FRANKREICH - ÃÁËËÉÁ - FRANCE - FRANCE - FRANCIA - FRANKRIJK - FRANÇA - RANSKA - FRANKRIKE >SPAZIO PER TABELLA> C. GRECIA - GRAEKENLAND - GRIECHENLAND - AAËËÁAEÁ - GREECE - GRÈCE - GRECIA - GRIEKENLAND - GRÉCIA - KREIKKA - GREKLAND >SPAZIO PER TABELLA> D. ESPAÑA - SPANIEN - SPANIEN - ÉÓÐÁÍÉÁ - SPAIN - ESPAGNE - SPAGNA - SPANJE - ESPANHA - ESPANJA - SPANIEN >SPAZIO PER TABELLA> E. PORTUGAL - PORTUGAL - PORTUGAL - ÐÏÑÔÏÃÁËÉÁ - PORTUGAL - PORTUGAL - PORTOGALLO - PORTUGAL - PORTUGAL - PORTUGALI - PORTUGAL >SPAZIO PER TABELLA>