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REGOLAMENTO (CE, EURATOM, CECA) N. 2688/95 DEL CONSIGLIO del 17 novembre 1995 che istituisce misure speciali concernenti la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del Comitato dello statuto (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Corte di giustizia (3),

visto il parere della Corte dei conti (4),

considerando che l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia comporta la necessità di ristrutturare la composizione dell'organico delle Comunità;

considerando che a tale scopo l'autorità di bilancio ha accordato alle istituzioni nuovi posti;

considerando tuttavia che il Parlamento europeo ha affermato la volontà, per quanto di sua competenza, di realizzare tale ristrutturazione facendo ricorso, a partire dal 1996, quasi esclusivamente a misure speciali di cessazione definitiva dal servizio;

considerando che è pertanto opportuno adottare tali misure speciali per i funzionari del Parlamento europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Nell'interesse del servizio e per tener conto delle necessità derivanti dall'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea, il Parlamento europeo è autorizzato fino al 30 giugno 2000 ad adottare nei confronti dei funzionari che abbiano raggiunto l'età di 55 anni, ad eccezione di quelli di grado A1 e A2, provvedimenti di cessazione definitiva dal servizio, alle condizioni specificate dal presente regolamento.

Art. 2

1. Il numero dei funzionari che possono beneficiare dei provvedimenti di cui all'articolo 1 è fissato a settanta.

2. Il numero dei funzionari che possono beneficiare, nel corso di ognuno dei periodi indicati, del provvedimento di cessazione dal servizio è fissato come segue:

— per il periodo dal 1° uglio 1995 al 30 giugno 1996: 14,

— per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997: 14,

— per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998: 14,

— per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999: 14,

— per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000: 14.

Art. 3

Tenuto conto dell'interesse del servizio connesso con l'ampliamento, il Parlamento europeo sceglie, dopo aver dato modo al personale di manifestare il proprio interesse, entro i limiti previsti dall'articolo 2 e previa consultazione della commissione paritetica, i funzionari cui applicare un provvedimento di cessazione definitiva del servizio a titolo dell'articolo 1.

A tal fine esso prende in considerazione l'età, la competenza, il rendimento, il comportamento in servizio, la situazione di famiglia e l'anzianità di servizio degli interessati. Detta anzianità è fissata ad un minimo di 10 anni.

L'applicazione del provvedimento è comunque subordinata al consenso dell'interressato.

Art. 4

1. L'ex funzionario cui sia stato applicato il provvedimento previsto all'articolo 1 ha diritto ad un'indennità mensile pari al 70 % dello stipendio base relativo al suo grado e scatto al momento della cessazione dal servizio, quale figura nella tabella dell'articolo 66 dello statuto, in vigore il primo giorno del mese in cui l'indennità deve essere liquidata.

2.

Il beneficio dell'indennità cessa, al più tardi, l'ultimo giorno del mese nel corso del quale l'ex funzionario raggiunge l'età di 65 anni, in ogni caso, allorché per l'interessato, prima di questa età, ricorrano le condizioni che danno diritto all'importo massimo della pensione di anzianità.

L'ex funzionario è allora ammesso d'ufficio al beneficio della pensione di anzianità, che prende effetto il primo giorno del mese civile successivo al mese in cui è stata versata per l'ultima volta l'indennità.

3.

All'indennità di cui al paragrafo 1 si applica il coefficiente correttore fissato ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, per il paese situato all'interno o all'esterno della Comunità in cui il beneficiario comprova di aver stabilito la propria residenza.

Se il beneficiario dell'indennità fissa la propria residenza in un paese per il quale non sia stato fissato alcun coefficiente correttore, si applica all'indennità il coefficiente correttore 100.

L'indennità è espressa in franchi belgi. Essa viene pagata nella moneta del paese di residenza del beneficiario. Tuttavia, essa è pagata in franchi belgi allorché si applica il coefficiente correttore 100, a norma del secondo comma.

L'indennità pagata in una moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base delle parità di cui all'articolo 63, secondo comma dello statuto.

4.

L'importo dei redditi lordi riscossi dall'interessato nelle sue nuove funzioni è dedotto dall'indennità prevista al paragrafo 1 nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione globale lorda del beneficiario calcolata sulla base della tabella degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità. A tale retribuzione si applica il coefficiente correttore di cui al paragrafo 3.

Per redditi lordi ed ultima retribuzione globale di cui al primo comma si intendono gli importi considerati dopo la deduzione degli oneri sociali e prima della deduzione dell'imposta.

L'interessato è tenuto a fornire tutti i documenti che possono essere richiesti ed a comunicare all'istituzione ogni elemento che può modificare i suoi diritti all'indennità.

5. Alle condizioni elencate all'articolo 67 dello statuto ed agli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII dello statuto, gli assegni familiari sono corrisposti o al beneficiario dell'indennità prevista al paragrafo 1 ovvero alla o alle persone a cui, in virtù di disposizioni di legge o per effetto di una decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, è stata affidata la custodia dei figli; l'importo dell'assegno di famiglia è calcolato sulla base di tale indennità.

6. Il beneficiario dell'indennità ha diritto, per se stesso e per le persone assicurate per suo tramite, alle prestazioni garantite dal regime di sicurezza sociale previsto dall'articolo 72 dello statuto, purché versi il relativo contributo, calcolato sulla base dell'importo dell'indennità di cui al paragrafo 1, e non sia coperto da un altro regime di assicurazione malattia, legale o regolamentare.

7. Durante il periodo nel corso del quale ha diritto all'indennità, l'ex funzionario continua ad acquisire nuovi diritti alla pensione di anzianità, sulla base dello stipendio relativo al suo grado e scatto, purché durante tale periodo versi il contributo previsto dallo statuto sulla base di detto stipendio; il massimo della pensione non può superare l'importo massimo previsto dall'articolo 77, secondo comma, dello statuto. Per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 dell'allegato VIII dello statuto e dall'articolo 108 dell'ex regolamento generale della CECA, tale periodo viene considerato come periodo di servizio.

8.

Fatti salvi l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 22 dell'allegato VIII dello statuto il coniuge superstite di un ex funzionario deceduto allorché era beneficiario dell'indennità mensile prevista al paragrafo 1 ha diritto, purché coniugato da un anno almeno al momento in cui l'interessato ha cessato di prestare servizio presso l'istituzione, ad una pensione di reversibilità pari al 60 % della pensione di anzianità di cui avrebbe beneficiato l'ex funzionario se avesse potuto, a prescindere dalle condizioni relative alla durata del servizio ed all'età, effettivamente beneficiarne al momento della morte.

L'importo della pensione di reversibilità prevista al primo comma non può essere inferiore agli importi previsti all'articolo 79, secondo comma dello statuto. Tuttavia, l'importo di tale pensione non può in alcun caso superare l'importo del primo versamento della pensione di anzianità cui l'ex funzionario avrebbe avuto diritto se, rimasto in vita, dopo aver beneficiato del diritto alla succitata indennità, fosse stato ammesso al beneficio della pensione di anzianità.

La condizione di anteriorità del matrimonio, prevista al primo comma, non è richiesta se siano nati uno o più figli da un matrimonio dell'ex funzionario contratto prima della cessazione dal servizio, purché il coniuge superstite provveda od abbia provveduto ai bisogni di questi figli.

Ciò vale quando il decesso dell'ex funzionario sia dovuto ad una delle circostanze previste all'articolo 17, secondo comma, in fine, dell'allegato VIII dello statuto.

9. In caso di decesso di un ex funzionario, beneficiario dell'indennità prevista al paragrafo 1, i figli riconosciuti a suo carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto, hanno diritto ad una pensione di orfano alle condizioni previste dall'articolo 80, primo, secondo e terzo comma dello statuto, nonché dell'articolo 21 dell'allegato VIII dello statuto.

10. Per l'applicazione dell'articolo 107 dello statuto, nonché dell'articolo 102, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il caso del funzionario cui sia stato applicato il provvedimento di cui all'articolo 1 è assimilato a quello del funzionario rimasto fino all'età di 65 anni, purché continui a versare il contributo durante il periodo di riscossione dell'indennità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 5

1. I funzionari di cui all'articolo 2, ultimo comma del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, nonché all'articolo 102, paragrafo 5 dello statuto, esclusi quelli che prima del 1° gennaio 1962 occupavano un posto di grado A1 o A2 nel quadro dello statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e ai quali si applicano le misure ai sensi dell'articolo 1, possono chiedere che i loro diritti pecuniari siano determinati a norma dell'articolo 34 dello statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dell'articolo 50 del regolamento generale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

2. L'articolo 4, paragrafi 3 e da 5 a 9 del presente regolamento si applica tuttavia ai funzionari menzionati nel presente articolo e ai loro aventi diritto.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1995. Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES MIRA