REGOLAMENTO (CE) N. 2722/95 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 1995 che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6 e l'articolo 5, paragrafo 4,
considerando che nel settore delle carni suine possono essere decise misure d'intervento quando sui mercati rappresentativi della Comunità la media dei prezzi di suini macellati risulti inferiore al 103 % del prezzo di base e rischi di mantenersi al di sotto di tale livello;
considerando che la situazione del mercato è caratterizzata da un netto ribasso dei prezzi che sono inferiori al livello citato; che tale situazione rischia di protrarsi a causa dell'evoluzione stagionale e ciclica;
considerando che è necessario adottare misure d'intervento; che tali misure possono limitarsi alla concessione di aiuti all'ammasso privato;
considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio (3), può essere decisa la riduzione o la proroga della durata contrattuale d'ammasso; che occorre pertanto fissare, oltre agli importi degli aiuti per una durata d'ammasso determinata, gli importi di eventuali supplementi e detrazioni applicabili nei casi di proroga o di riduzione di tale durata;
considerando che, onde agevolare le pratiche amministrative e di controllo derivanti dalla conclusione dei contratti, è opportuno fissare quantitativi minimi;
considerando che l'importo della cauzione deve essere tale da obbligare l'ammassatore ad adempiere gli obblighi contratti;
considerando che non è opportuno applicare le disposizioni che consentono l'uscita anticipata dei prodotti dall'ammasso, come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CE) n. 3533/93 (5), al fine di assicurare pari trattamento a tutti i prodotti indipendentemente dalla loro destinazione;
considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. A datare dal 27 novembre 1995, possono essere presentate domande di aiuto all'ammasso privato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3444/90. L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti e i relativi importi sono fissati in allegato.
2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta, l'importo degli aiuti viene adattato in conformità. Gli importi dei supplementi o delle detrazioni per mese e per giorno sono fissati nell'allegato, colonne 5 e 6.
Art. 2
I quantitativi minimi, per contratto e per prodotto, sono i seguenti:
a) 10 t per i prodotti disossati,
b) 15 t per tutti gli altri prodotti.
Art. 3
La cauzione ammonta al 20 % degli importi degli aiuti fissati nell'allegato.
Art. 4
Il contraente non può ritirare l'intera quantità o parte di essa indicata nel contratto, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3444/90.
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione