REGOLAMENTO (CE) N. 2897/95 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1995 recante le disposizioni di attuazione delle norme di cui all'articolo 1 della decisione 94/762/CE del Consiglio, relativa alle norme in materia di divulgazione dei risultati dei programmi specifici di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la decisione 94/762/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, relativa alle norme in materia di divulgazione dei risultati dei programmi specifici di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea1, in particolare l'articolo 2,
considerando che con la decisione n. 1110/94/CE2 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico per il periodo 1994-1998, stabilendo che le norme sulla divulgazione dei risultati siano fissate in una decisione del Consiglio separata, ai sensi dell'articolo 130 J del trattato;
considerando che tali norme sono state adottate con decisione 94/762/CE; considerando che l'articolo 1 di tale decisione contempla le norme applicabili alla divulgazione e all'utilizzazione delle conoscenze acquisite grazie ai programmi specifici di RST adottati conformemente all'articolo 130 I, paragrafo 4 del trattato e che l'articolo 2, paragrafo 1 di detta decisione dispone che le regole per l'attuazione delle norme devono essere fissate dalla Commissione;
considerando che, ai sensi della parte introduttiva dell'articolo 1 della decisione 94/762/CE del Consiglio, le norme stabilite si applicano nel rispetto dei diritti preesistenti;
considerando che il ventesimo comma dell'allegato III della decisione n. 1110/94/CE dispone che le attività di diffusione devono essere svolte in maniera coerente e coordinata, ciò che presuppone non solo una gestione centralizzata (terza azione) ma anche modalità di diffusione all'interno dei programmi specifici della prima azione; considerando che tale attività devono essere sviluppate entro il quadro giuridico fissato dal Consiglio mediante l'adozione delle norme disciplinanti la diffusione del know-how acquisito nell'ambito dei programmi specifici e delle altre disposizioni per l'attuazione del programma quadro;
considerando che il trattato enuncia all'articolo 130 F che la Comunità si propone l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità, di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi del trattato;
considerando che i contratti a costi ripartiti sono diventati lo strumento principale di attuazione dei programmi specifici della Comunità in materia di ricerca e sviluppo tecnologico e fruiscono della maggior parte dei finanziamenti destinati al programma quadro;
considerando che nell'ambito di tali contratti le attività sono spesso condotte da più parti contraenti del mondo industriale e scientifico che cooperano alla realizzazione di uno o più progetti di ricerca e sviluppo tecnologico e sono proprietarie dei relativi risultati, in quanto in generale la Comunità non partecipa direttamente alle attività svolte in esecuzione di contratti di questo tipo;
considerando che il numero crescente dei progetti con partecipazione di più contraenti e la componente industriale di vari programmi hanno richiesto l'adozione di clausole contrattuali armonizzate riguardanti la diffusione e la valorizzazione delle conoscenze in relazione ai contratti di ricerca e sviluppo stipulati dalla Commissione; che occorre tener conto dei risultati di questa prassi contrattuale, in particolare in considerazione del gran numero di contratti e di contraenti e dei diritti da essi acquisiti;
considerando che le soluzioni adottate con questa prassi contrattuale sono state accolte nella decisione 92/272/CEE del Consiglio3 e nel regolamento (CE) n. 1990/94 della Commissione4 recante le disposizioni di divulgazione e valorizzazione in relazione al terzo programma quadro e che esse sono sostanzialmente compatibili con le norme stabilite nell'articolo 1 della decisione 94/762/CE;
considerando che il Consiglio e la Commissione hanno adottato il 26 giugno 1992 una dichiarazione comune sul metodo di negoziazione per quanto riguarda gli aspetti della proprietà intellettuale degli accordi scientifici e tecnici tra la Comunità e i paesi terzi, in cui è sottolineata in particolare l'esigenza di tutelare gli interessi reciproci delle parti contraenti di tali accordi e di promuovere l'adozione di norme internazionali;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito con la decisione 94/762/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni di attuazione delle norme di cui all'articolo 1 della decisione 94/762/CE. Esso si applica alle conoscenze risultanti dall'esecuzione di tali programmi attraverso azioni svolte direttamente o finanziate interamente dalla Comunità o azioni svolte in esecuzione di contratti a costi ripartiti. Esso si applica inoltre alle informazioni relative a tali conoscenze.
2. Ai fini del presente regolamento:
1. per «conoscenze» si intendono i risultati e le invenzioni, brevettabili o meno, ottenuti o direttamente dalla Comunità con i propri mezzi di ricerca o in esecuzione di un contratto di ricerca e sviluppo tecnologico stipulato tra la Comunità e terzi;
2. per «informazioni di base» si intendono le informazioni, escluse le conoscenze, e ogni diritto ad esse relativo, in possesso dei contraenti, attinenti all'ambito della ricerca oggetto del contratto a costi ripartiti o ad ambiti affini;
3. per «contraente» si intende la parte che ha stipulato un contratto a costi ripartiti con la Comunità, nonché qualsiasi consociata di ciascuna parte ai sensi di detto contratto; tale nozione include anche, se del caso, la Comunità allorché quest'ultima non soltanto finanzia ma conduce effettivamente una parte dei lavori nell'ambito di un contratto a costi ripartiti in associazione e in maniera simile agli altri contraenti;
4. per «altri contraenti» si intendono le parti che hanno stipulato uno stesso contratto a costi ripartiti con la Comunità;
5. per «progetto» si intende uno o più contratti a costi ripartiti, relativi ad attività tecnicamente interdipendenti, che le parti contraenti convengono di considerare come tale alle condizioni definite contrattualmente;
6. per «programma» si intende ciascuno dei programmi di cui al paragrafo 1;
7. per «condizioni di mercato» si intendono condizioni di pagamento e altre condizioni di mercato;
8. per «condizioni preferenziali» si intendono condizioni meno onerose delle condizioni di mercato;
9. per «condizioni di trasferimento» si intendono condizioni meno onerose delle condizioni preferenziali, di norma il costo della concessione di licenze e diritti di utilizzazione.
Art. 2
1. Le conoscenze risultanti da attività svolte in esecuzione di un contratto a costi ripartiti appartengono al contraente che ha svolto tali attività.
2. Qualora due o più contraenti svolgano un'attività in esecuzione di un contratto a costi ripartiti, essi concordano tra di loro l'attribuzione dei diritti di proprietà relativi alle conoscenze.
3. Se, secondo le norme vigenti, i dipendenti delle parti di un contratto a costi ripartiti possono far valere diritti sulle conoscenze, i contraenti prendono gli opportuni provvedimenti o concludono gli appropriati accordi onde garantire che l'esercizio di tali diritti sia compatibile con il pieno adempimento delle obbligazioni loro derivanti dal contratto a costi ripartiti in forza del presente regolamento.
Art. 3
1. I contraenti provvedono a che le conoscenze di loro proprietà, che potrebbero essere utilizzate per applicazioni industriali o commerciali e la cui natura lo giustifichi, siano tutelate nella misura richiesta dagli interessi della Comunità e dei contraenti e in conformità di tutti gli obblighi legali o contrattuali vigenti.
2. Su richiesta o con il consenso dei contraenti, la Commissione può, nella misura richiesta dagli interessi della Comunità e dei contraenti stessi, prendere provvedimenti adeguati per la tutela delle conoscenze in un paese determinato, qualora i contraenti non possano o non vogliano assicurare direttamente tale tutela delle conoscenze di loro proprietà. In tal caso, la Commissione assume gli stessi obblighi, relativi alla concessione di licenze per l'uso o lo sfruttamento delle conoscenze nel paese di cui trattasi, che sarebbero stati assunti dai contraenti se questi avessero protetto direttamente le conoscenze e concede ai contraenti interessati una licenza non esclusiva in tale paese, alle condizioni stabilite nel contratto a costi ripartiti.
Art. 4
1. I contraenti che partecipano allo stesso progetto si concedono reciprocamente, a titolo gratuito, licenze e diritti di utilizzazione relativi alle conoscenze, nella misura necessaria all'adeguata esecuzione delle attività previste dai rispettivi contratti a costi ripartiti.
2.
Salvo il disposto dell'articolo 16, le conoscenze originate da ciascun contraente sono messe a disposizione degli altri contraenti partecipanti allo stesso programma e i diritti di utilizzazione e le licenze necessari sono a questi concessi a condizioni di trasferimento, nella misura necessaria all'esecuzione delle loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico, previste dai rispettivi contratti a costi ripartiti, purché siano conclusi gli opportuni accordi richiesti dal contraente per garantire che le conoscenze non siano utilizzate a scopi diversi da quelli per i quali vengono trasmesse.
Le stesse condizioni si applicano anche ai contraenti che partecipano ad altri programmi in settori connessi o aventi obiettivi collegati, che sono stabiliti nella Comunità e svolgono in essa attività di ricerca e sviluppo tecnologico, purché i rispettivi contratti a costi ripartiti prevedano per i contraenti l'obbligo di concedere un analogo accesso alle loro conoscenze.
3.
Chiunque sia stabilito nella Comunità, svolgendovi attività di ricerca e sviluppo tecnologico, ha facoltà di richiedere, a condizioni preferenziali, licenze o diritti di utilizzazione relativi alle conoscenze necessarie per lo svolgimento di tali attività negli stessi settori o in settori connessi con quelli oggetto del contratto a costi ripartiti tramite il quale le conoscenze sono ottenute.
La concessione delle licenze e dei diritti di utilizzazione può essere rifiutata solo per motivi espressamente stabiliti nei contratti a costi ripartiti, ossia per preminenti interessi commerciali dei contraenti o per interessi della Comunità. Essa può comunque essere rifiutata qualora il titolare delle conoscenze o un suo licenziatario abbia preso o stia prendendo adeguate misure per sfruttare o commercializzare le conoscenze nella Comunità.
4. Alla Comunità è concessa gratuitamente, su richiesta e ai fini delle attività di ricerca e sviluppo tecnologico svolte in attuazione delle politiche comunitarie da parte del Centro comune di ricerca per azioni dirette a norma dei programmi quadro comunitari (in particolare per le sue attività istituzionali non concorrenziali), di imprese comuni e di qualsiasi altra struttura di cui all'articolo 130 N del trattato, una licenza non esclusiva per l'uso a scopi di ricerca delle conoscenze, con obbligo di riservatezza e senza il diritto di concedere sottolicenze.
Art. 5
1.
I contraenti sono tenuti a sviluppare, sfruttare o mettere in commercio le conoscenze di cui sono titolari, o a farle sviluppare, sfruttare o commercializzare entro il termine stabilito nel contratto, conformemente agli interessi comunitari e tenendo conto:
— dell'obiettivo di rafforzare la competitività internazionale dell'industria della Comunità,
— della coesione economica e sociale nella Comunità,
— delle esigenze delle altre politiche comunitarie a sostegno delle quali sono condotte le azioni di RST,
— dell'esistenza di accordi di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità e paesi terzi o tra la Comunità e organizzazioni internazionali.
Con l'accordo dei contraenti interessati, la Commissione può prendere provvedimenti per incentivare l'uso o lo sfruttamento di tali conoscenze conformemente agli interessi della Comunità.
2. Tutti i contraenti partecipanti ad uno stesso progetto hanno il diritto di sfruttare o commercializzare le conoscenze da esso risultanti e di beneficiare di licenze e diritti di utilizzazione relativi a tali conoscenze, necessari ai fini dello sfruttamento o della commercializzazione. Tali licenze e diritti di utilizzazione non danno il diritto di concedere sotto licenze senza l'accordo formale del titolare delle conoscenze e sono concessi gratuitamente, a meno che i contratti a costi ripartiti non prevedano altre clausole e modalità di sfruttamento appropriate, basate sulla natura del progetto e sulle caratteristiche specifiche dei prodotti che ne risultano, sull'orientamento commerciale o non commerciale di ciascun contraente e sul suo contributo al progetto.
3.
Salvo il disposto dell'articolo 16, ogni contratto a costi ripartiti indica le condizioni alle quali altri contraenti partecipanti allo stesso programma possono beneficiare di licenze e diritti di utilizzazione relativi alle conoscenze risultanti dal contratto, necessari per lo sfruttamento o la commercializzazione delle conoscenze originate dal loro progetto nello stesso programma, a condizioni preferenziali.
Le stesse condizioni si applicano ai contraenti che partecipano ad altri programmi in settori connessi o aventi obiettivi collegati, che sono stabiliti nella Comunità e svolgono in essa attività di ricerca e sviluppo, purché i rispettivi contratti a costi ripartiti prevedano per i contraenti l'obbligo di concedere, a condizioni preferenziali, un analogo accesso alle proprie conoscenze.
4.
Chiunque sia stabilito nella Comunità ed abbia un legittimo interesse ad ottenere diritti o licenze di sfruttamento o commercializzazione delle conoscenze può richiederne la concessione a condizioni di mercato, a meno che il titolare delle conoscenze o i suoi licenziatari non abbiano preso provvedimenti adeguati per sfruttare a commercializzare le conoscenze, o farle sfruttare o commercializzare, entro il termine stabilito.
Salvo il disposto dell'articolo 16, la concessione delle licenze o dei diritti di utilizzazione di cui al paragrafo 3 e al presente paragrafo può essere rifiutata soltanto per motivi espressamente stabiliti nei contratti a costi ripartiti, ossia per interessi della Comunità o per preminenti interessi commerciali dei contraenti, purché tali interessi commerciali non limitino abusivamente lo sfruttamento e la commercializzazione delle conoscenze nella Comunità. La concessione di tali licenze e diritti di utilizzazione può segnatamente essere rifiutata quando riguardino prodotti ovvero servizi, o la fabbricazione di prodotti, che sono o stanno per diventare disponibili commercialmente.
Art. 6
1. Le specifiche modalità dei diritti e degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5, con particolare riguardo alla durata, sono stabilite nei contratti a costi ripartiti.
2. Qualora stipulino subcontratti o contratti collegati, quali definiti nei rispettivi contratti a costi ripartiti, il contraenti assicurano, mediante clausole appropriate, il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei propri obblighi contrattuali nei riguardi della Comunità.
3. Allorché il tasso di finanziamento comunitario si discosta in misura rilevante da quello generale (50 %) o allorché ciò sia richiesto dalla natura particolare del progetto, i contratti a costi ripartiti possono prevedere disposizioni in materia di accesso alle conoscenze diverse da quelle stabilite negli articoli 4 e 5.
Art. 7
Tutti i contraenti verificano con la necessaria diligenza in quale misura la conoscenze siano o possano essere soggette a limiti, obblighi o restrizioni di ordine contrattuale, amministrativo o legislativo, tali da limitare a condizionare la divulgazione delle conoscenze e delle informazioni di base e quindi da ostacolare in modo rilevante la buona esecuzione del progetto o lo sfruttamento e la commercializzazione delle conoscenze che ne risultano.
Essi informano gli altri contraenti e gli altri partecipanti al progetto prima di sottoscrivere il contratto a costi ripartiti o immediatamente dopo l'inizio dell'esecuzione del progetto, per consentire loro di valutare gli effetti dei limiti, degli obblighi e delle restrizioni in questione, secondo le modalità stabilite nei contratti a costi ripartiti.
Art. 8
1. Le conoscenze risultanti da attività eseguite direttamente o finanziate interamente dalla Comunità appartengono alla Comunità stessa, salvo diversamente disposto nella decisione sul programma o nell'accordo contrattuale.
2. La Commissione provvede alla tutela delle conoscenze appartenenti alla Comunità, utilizzabili per applicazioni industriali o commerciali e la cui natura lo giustifichi, nella misura richiesta dagli interessi della Comunità e in conformità ai vigenti obblighi legali o contrattuali.
3. Le conoscenze appartenenti alla Comunità sono messe a disposizione dei contraenti e dei terzi interessati stabiliti nella Comunità, che necessitino di tali conoscenze per le loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico o che si impegnino a sfruttarle conformemente agli interessi della Comunità. Tale comunicazione delle conoscenze può essere subordinata a congrue condizioni, in particolare al pagamento di un corrispettivo.
Art. 9
1.
In ogni contratto a costi ripartiti sono indicate le condizioni alle quali, su richiesta delle parti interessate e dietro pagamento di un corrispettivo adeguato, le informazioni di base detenute da un contraente possono essere messe a disposizione di altri contraenti partecipanti allo stesso progetto.
Nell'ambito di uno stesso progetto, le informazioni di base sono messe a disposizione e i relativi diritti di utilizzazione sono concessi quando e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione da parte del richiedente di attività di ricerca e sviluppo tecnologico nell'ambito di detto progetto e il contraente detentore dell'informazione di base ha facoltà di concederne l'accesso e i relativi diritti di utilizzazione.
2. I contratti a costi ripartiti indicano inoltre le condizioni alle quali possono essere messe a disposizione, dietro pagamento di un corrispettivo e su richiesta dei contraenti partecipanti allo stesso programma o a programmi in settori connessi o con obiettivi collegati, le informazioni di base necessarie per l'uso delle conoscenze comunicate a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3. Tali condizioni tengono conto, in particolare, di eventuali restrizioni alla diffusione o alla disponibilità delle informazioni di base, nonché dei legittimi interessi del detentore.
Art. 10
1.
La Commissione pubblica informazioni generali relative agli obiettivi, ai costi totali stimati e al contributo finanziario della Comunità, alla durata delle attività di ricerca e sviluppo tecnologico intraprese, nonché allo stato di avanzamento e ai risultati dei progetti eseguiti nel quadro dei programmi. La designazione ufficiale degli enti che eseguono le attività definite nel contratto a costi ripartiti è pubblicata, unitamente ai nomi dei laboratori partecipanti, salvo che il contraente vi si opponga per giustificati motivi industriali o commerciali all'atto della firma del contratto.
La pubblicazione è eseguita nel rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali confidenziali.
2.
I contraenti concordano con la Commissione le procedure specifiche per la pubblicazione delle conoscenze o di qualsiasi informazione che presentino qualità e interesse tali da giustificare un'ampia divulgazione, purché non sussistano obiezioni alla pubblicazione motivate da legittimi interessi commerciali, dalla tutela dei diritti di proprietà intellettuale o dalla natura riservata delle conoscenze e delle informazioni stesse. Essi forniscono alla Commissione le informazioni destinate alla pubblicazione di cui al paragrafo 1.
Salvo il disposto dell'articolo 3, qualsiasi contraente può, per ragioni accademiche, pubblicare le conoscenze di cui sia unico proprietario purché abbia trasmesso alla Commissione e agli altri contraenti una copia della pubblicazione prevista e questi non abbiano sollevato obiezioni scritte per giustificati motivi industriali o commerciali entro un mese dalla ricezione della copia stessa.
Art. 11
1. I contraenti informano la Commissione dei risultati dell'attività di ricerca e sviluppo tecnologico, indicano se e in quale misura essi intendono far tutelare i loro diritti di proprietà intellettuale e successivamente riferiscono sulle iniziative prese al riguardo.
2. Ultimata l'attività di ricerca e sviluppo tecnologico in esecuzione dei contratti a costi ripartiti, i contraenti trasmettono alla Commissione, entro un termine stabilito contrattualmente, un programma di divulgazione illustrante le loro intenzioni circa la diffusione e lo sfruttamento dei risultati ottenuti e successivamente riferiscono sulle iniziative intraprese al riguardo.
3. La Commissione e i contraenti interessati definiscono sotto ogni aspetto rilevante un sistema di comunicazione limitata e riservata, diretta ai governi degli Stati membri, delle relazioni concernenti le conoscenze ottenute nell'esecuzione dei contratti a costi ripartiti, tenendo conto dei preminenti interessi commerciali dei contraenti e degli interessi della Comunità.
4. Con l'accordo esplicito dei contraenti interessati, la Commissione può comunicare in via riservata le relazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 a paesi terzi o a organizzazioni internazionali nell'ambito di convenzioni o accordi sullo scambio di informazioni conclusi tra la Comunità e i paesi o le organizzazioni in questione.