REGOLAMENTO (CE) N. 2921/95 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1995 recante modalità di applicazione delle compensazioni previste in caso di riduzione dei tassi di conversione agricoli
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 1527/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che determina le compensazioni in caso di riduzione dei tassi di conversione agricoli di alcune monete (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,
considerando che il regolamento (CE) n. 1527/95 permette agli Stati membri di concedere agli agricoltori delle compensazioni in caso di riduzione dei tassi di conversione agricoli di talune monete nazionali; che lo stesso regolamento stabilisce altresì alcune condizioni in merito alla concessione dell'aiuto compensativo, fissa i massimali dei pagamenti degli Stati membri, la loro evoluzione nel tempo e ne prevede il finanziamento, totale o parziale, a carico del bilancio comunitario;
considerando che per tener conto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità e per una sana gestione è necessario stabilire, in particolare, alcune norme procedurali che gli Stati membri che intendano concedere pagamenti compensativi sono tenuti a seguire;
considerando che, per conseguire la finalità compensativa perseguita, è necessario che gli Stati membri concedano gli aiuti entro determinati termini, in linea generale direttamente ai beneficiari, principalmente agricoltori, ad un tasso non superiore alla perdita di reddito stimata e senza condizioni quanto al loro impiego; che, tuttavia, per evitare gli oneri connessi al pagamento di piccole somme ai beneficiari, si può adottare una procedura semplificata qualora il livello medio dell'aiuto sia inferiore a un dato limite;
considerando che nel corso del periodo in cui può essere concesso l'aiuto compensativo può verificarsi un aumento del tasso di conversione agricolo della moneta nazionale dello Stato membro interessato; che in tal caso sarebbe necessario valutare l'opportunità di effettuare i versamenti annuali dell'aiuto non ancora pagati;
considerando che è necessario stabilire il fatto generatore per il tasso di conversione agricolo da utilizzare per convertire in moneta nazionale gli importi fissati in ecu all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1527/95;
considerando che i competenti comitati di gestione non si sono pronunciati nel termine stabilito dal loro presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il presente regolamento definisce le modalità d'applicazione dell'aiuto compensativo previsto dal regolamento (CE) n. 1527/95, fatti salvi la metodologia e i criteri da utilizzare per esaminare, a norma dell'articolo 4 dello stesso regolamento, l'incidenza, sul reddito agricolo, delle riduzioni dei tassi di conversione agricoli.
Art. 2
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4:
a) gli Stati membri possono concedere aiuti esclusivamente con versamenti annuali ai beneficiari, senza condizioni relative all'impiego dell'aiuto e b) gli aiuti possono essere concessi esclusivamente ad aziende agricole, da designarsi dagli Stati membri interessati in base a criteri obiettivi.
2. Gli importi fissati in ecu all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1527/95 sono convertiti in moneta nazionale con il tasso di conversione agricolo in vigore immediatamente prima della prima riduzione del tasso a cui tale regolamento si applica.
Art. 3
1. L'importo dell'aiuto concesso a ciascun beneficiario deve essere vincolato alla dimensione dell'azienda con riferimento ad un periodo precedente il 1° luglio 1995.
2.
Per valutare la dimensione dell'azienda, occorre tener conto esclusivamente della produzione colpita in misura significativa della riduzione del tasso di conversione agricolo.
L'aiuto globale da concedere viene ripartito, a livello macroeconomico, in proporzione alla perdita subita da tutti i settori colpiti in misura significativa dalla suddetta riduzione.
3. Gli Stati membri possono stabilire dimensioni minime delle aziende esclusivamente nella misura necessaria ad agevolare la gestione dell'aiuto.
4. Gli aiuti devono comunque essere conformi agli impegni internazionali assunti dalla Comunità.
Art. 4
Se l'importo complessivo dell'aiuto compensativo da concedere per ciascuna rata annua, diviso per il numero stimato di aziende agricole beneficiarie, è inferiore a 400 ECU, può essere concesso un aiuto a tutti i beneficiari, per la rata prevista, per misure relative al settore agricolo:
— d'interesse collettivo e/o - qualora le disposizioni comunitarie permettano agli Stati membri di concedere aiuti nazionali, nel rispetto delle intensità ammesse nel quadro della politica degli aiuti di Stato.
L'applicazione delle misure suddette non può eccedere il triennio previsto dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1527/95 e deve essere portata a termine entro sei mesi dallo scadere di tale periodo.
Per poter beneficiare del finanziamento comunitario, le misure devono essere complementari, per natura e/o intensità, a quelle che lo Stato membro avrebbe adottato in assenza dell'aiuto compensativo; esse non devono beneficiare di altri contributi comunitari.
Art. 5
1. Entro il 30 giugno 1996 gli Stati membri presentano alla Commissione una domanda di autorizzazione di concedere aiuti. La domanda contiene le informazioni che permettano alla Commissione di verificarne la compatibilità a norma del paragrafo 3.
2. Lo Stato membro che intenda concedere un aiuto è tenuto ad adottare disposizioni nazionali di attuazione, entro un anno dalla data della decisione della Commissione o della comunicazione preventiva dello Stato membro prevista al paragrafo 4.
3. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato e alle disposizioni previste dal presente regolamento, verifica la compatibilità delle domande di aiuto con il presente regolamento e con il regolamento (CE) n. 1527/95.
4. La Commissione decide in merito all'approvazione di un aiuto entro due mesi dal ricevimento della domanda di cui al paragrafo 1. Qualora la Commissione non adotti alcuna decisione entro tale termine, le misure previste possono essere attuate a condizione che lo Stato membro ne abbia dato comunicazione preventiva alla Commissione.
Art. 6
1. Gli Stati membri interessati presentano ogni anno alla Commissione un rapporto sull'attuazione delle misure di aiuto, indicando in particolare gli importi versati. Il primo rapporto è presentato entro 18 mesi dalla decisione della Commissione o, rispettivamente, dalla data della comunicazione preventiva dello Stato membro, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4.
2. La Commissione rivede le modalità di concessione dell'aiuto qualora il tasso di conversione agricolo della moneta di uno Stato membro subisca un incremento prima dell'inizio del secondo o del terzo periodo successivo di 12 mesi per i quali è previsto il versamento dell'aiuto. Tenendo conto dell'impatto di simili svalutazioni sul reddito agricolo, la Commissione, nel quadro della procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (1), può decidere di non versare le rate di aiuto successive o di ridurne l'entità.
Art. 7
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione