REGOLAMENTO (CE) N. 2962/95 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1995 che abroga i regolamenti (CEE) n. 868/90 e (CEE) n. 898/91 che istituiscono dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi saldati, di ferro o di acciai non legati, originari della Iugoslavia (eccetto la Serbia ed il Montenegro), della Romania e, rispettivamente, della Turchia e del Venezuela
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, in particolare l'articolo 23,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea2, in particolare l'articolo 14,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
A. INCHIESTE PRECEDENTI 1. Romania ed ex Iugoslavia1 Con il regolamento (CEE) n. 868/903 il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tipi di tubi saldati, di ferro o di acciai non legati, originari della Iugoslavia e della Romania.
Con la decisione 90/166/CEE4, la Commissione ha accettato gli impegni di prezzo offerti dall'ex monopolio di Stato rumeno per le importazioni e le esportazioni e da un produttore iugoslavo.
2. Turchia e Venezuela3 Con il regolamento (CEE) n. 898/915 il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi saldati, di ferro o di acciai non legati originari della Turchia e del Venezuela.
Con il regolamento (CEE) n. 3617/906, la Commissione ha accettato gli impegni di prezzo offerti da diversi produttori/esportatori turchi e venezuelani.
B. ATTUALE INCHIESTA DI RIESAME 1. Domanda di riesame nei confronti della Romania5 Una domanda di riesame è stata presentata dalla S.C. Tepro SA, un produttore rumeno, sulla base di una modifica delle circostanze relative alle importazioni in dumping dalla Romania. Nella domanda, il produttore afferma che il sistema economico a pianificazione centrale è stato abolito e che sono stati varati importanti programmi di riforma economica. Egli afferma inoltre che l'impegno sui prezzi offerto dall'ex monopolio di Stato rumeno per le importazioni e le esportazioni è divenuto discriminatorio nei confronti di tutti i produttori rumeni del prodotto in questione poiché sosteneva la posizione dell'organizzazione statale quale esportatore esclusivo verso la Comunità, mentre altre società, ora indipendenti, sono soggette al dazio antidumping residuo. Si sostiene inoltre che i prezzi all'esportazione verso la Comunità non sono più bassi di quelli praticati sul mercato interno e che il dumping è cessato.
Tali circostanze sono state considerate sufficienti per giustificare un riesame delle importazioni del prodotto interessato originario della Romania.
2. Estensione del riesame all'ex Iugoslavia (eccetto la Serbia e il Montenegro)6 In considerazione dei notevoli cambiamenti avvenuti nell'ex Iugoslavia in seguito alla dissoluzione del paese e del fatto che le misure antidumping sulle importazioni del prodotto in questione sono state imposte in concomitanza con quelle destinate alla Romania, è stato ritenuto giustificato avviare un riesame, per iniziativa della Commissione, anche nei confronti delle importazioni provenienti dalle repubbliche dell'ex Iugoslavia.
Tuttavia, il riesame non era giustificato nei confronti della Serbia e del Montenegro con i quali la Comunità europea ha sospeso gli scambi commerciali e nei cui confronti è attualmente in vigore un embargo commerciale. In mancanza di una domanda di riesame delle misure applicabili alle importazioni del prodotto interessato originario di questi due paesi, il dazio antidumping definitivo pertinente è scaduto l'8 aprile 19957.
3. Estensione del riesame alla Turchia ed al Venezuela8 Poiché i prodotti importati dalla Turchia e dal Venezuela sono identici a quelli soggetti al procedimento concernente la Romania e l'ex Iugoslavia, per le quali era giustificato un riesame, si è deciso, ai fini dell'efficienza e della buona amministrazione, di estendere il riesame alle misure antidumping imposte sulle importazioni di tubi saldati originari della Turchia e del Venezuela.
4. Apertura dell'inchiesta (9) Sulla base di quanto precede, sentito il comitato consultivo, è stato avviato un riesame conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (qui di seguito definito «il regolamento di base») nei confronti delle misure antidumping concernenti le importazioni di alcuni tipi di tubi saldati di ferro o di acciai non legati originari della Romania, dell'ex Iugoslavia (ad eccezione della Serbia e del Montenegro), della Turchia e del Venezuela. Un avviso di riesame è stato pubblicato nel mese di dicembre 19938.
5. Inchiesta (10) La Commissione ha informato ufficialmente i produttori, gli esportatori notoriamente interessati, gli importatori che hanno collaborato nel corso delle inchieste precedenti, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e denunzianti e ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di essere ascoltate. Diverse parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto e sono state sentite.
La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate, ed ha ricevuto informazioni dettagliate dalle seguenti società:
Produttori comunitari:
- British Steel plc., Corby, Regno Unito - Hoogovens Buizen BV, Oosterhout, Paesi Bassi - Mannesmannröhren-Werke AG, Mülheim an der Ruhr, Germania - Perfil en Frío SA, Pamplona, Spagna - Profil Arbed SA, Differdange, Lussemburgo - Siderúrgica Aristrain Madrid SL, Madrid, Spagna - Tubeurop France, Paris la Défense, Francia - Tubi Dalmine Ilva srl, Genova, Italia Produttori/esportatori:
Romania - Metalexportimport SA, Bucarest - S.C. Tepro SA, Iasi Croazia - Zeljezara Sisak «FEMARK» Ex Repubblica iugoslava di Macedonia - FZC 11, Oktomvri, Kumanovo Turchia - Borusan Birlesik Boru Fabrikalari AS, Istanbul - Borusan Ihracat Ithalat ve Dagitim AS, Istanbul - Bosas Boru ve Profil Sanayi AS, Trabzon - Cayirova Sanayi ve Ticaret AS, Istanbul - Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret AS, Kayseri - Mannesmann-Sümerbank Boru Indüstrisi TAS, Smirne - Yücel Boru Ihracat Ithalat ve Pazarlama AS, Istanbul - Yücel Boru ve Profil Indüstrisi AS, Istanbul Venezuela - C.A. Conduven, Caracas, Venezuela (12) Nessuno degli importatori noti [vedere il punto (10)] ha risposto ai questionari inviati dalla Commissione nel corso dell'attuale riesame e nessun nuovo importatore si è manifestato alla Commissione dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura.
La Commissione ha condotto inchieste presso le sedi di tutti i produttori comunitari che hanno collaborato, ad eccezione della Profil Arbed SA, e di tutti i produttori ed esportatori in Romania e in Turchia.
Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si raccomanda l'abrogazione delle misure in vigore. È inoltre stato fissato un termine adeguato entro il quale le parti potevano presentare osservazioni sulle informazioni comunicate.
L'indagine sul dumping riguardava il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 novembre 1993 (il periodo di inchiesta).
C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 1. Descrizione (16) I prodotti in questione sono alcuni tipi di tubi saldati, di ferro o acciai non legati, filettati o filettabili, zincati o no, di sezione circolare, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm classificati nei codici NC 7306 30 51, 7306 30 59, ex 7306 30 71 ed ex 7306 30 78.
2. Prodotto simile (17) I prodotti in questione fabbricati nella Comunità, in Romania, nell'ex Iugoslavia (eccetto la Serbia ed il Montenegro), in Turchia e in Venezuela hanno caratteristiche fisiche e impieghi strettamente simili e sono in concorrenza tra loro e pertanto sono considerati come prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento di base.
D. MARGINE DI DUMPING 1. Ex Iugoslavia a) Bosnia-Erzegovina e Slovenia (18) Per le ragioni menzionate ai punti (45) e (77) riguardo all'assenza di qualsiasi contributo al pregiudizio subito dall'industria comunitaria o di ricorrenza di pregiudizio, il calcolo del dumping non è stato effettuato per quanto riguarda la Bosnia-Erzegovina e la Slovenia. b) Croazia Valore normale (19) Il valore normale è stato basato sui prezzi del prodotto simile praticati sul mercato croato nel corso di normali operazioni commerciali ed in quantità rappresentativa rispetto al volume esportato verso la Comunità durante il periodo di inchiesta. A causa dell'alto tasso di inflazione rilevato durante detto periodo, il valore normale è stato valutato su base mensile.
Prezzo all'esportazione (20) Il prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente pagato per il prodotto in questione venduto per l'esportazione a clienti indipendenti nella Comunità.
Confronto (21) Il valore normale è stato confrontato con il prezzo all'esportazione in base alle singole transazioni, franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Sono stati effettuati adeguamenti rispetto al costo del credito ed agli oneri all'importazione conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettere b) e c), punto iii) del regolamento di base.
Margine di dumping (22) Il margine di dumping rilevato, espresso in percentuale rispetto al prezzo all'esportazione, a livello di CIF franco frontiera comunitaria, ammonta al 31,1 %. c) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (ERIM) (23) In mancanza di esportazioni durante il periodo di inchiesta, non è stato possibile accettare l'esistenza di dumping per quanto riguarda l'ERIM.
2. Romania a) Premessa (24) Dalle informazioni presentate in risposta al questionario della Commissione ed alla successiva inchiesta in loco è emerso che la Romania ha iniziato un processo di liberalizzazione che ha influito tanto sul prezzo delle merci quanto sulle relazioni tra i diversi operatori sul mercato interno. Nel quadro di tale processo, il produttore interessato è divenuto progressivamente indipendente e l'amministrazione ha potuto agire a nome della società. Inoltre, l'inchiesta ha rivelato che la contabilità della società, come risulta dalla relativa documentazione commerciale, si è conformata ai principi contabili generalmente accettati. Di conseguenza, la Commissione ha convenuto che le informazioni fornite dalle società rumene soggette all'inchiesta possono essere utilizzate per la determinazione del valore normale e del prezzo all'esportazione. b) Valore normale (25) Non è stato possibile calcolare il valore normale in riferimento alle vendite sul mercato interno in quanto, nel periodo considerato, non sono state effettuate vendite remunerative. Pertanto, il valore normale è stato determinato in funzione del costo di fabbricazione calcolato sulla base di tutti i costi, fissi e variabili, sostenuti nell'ambito di normali operazioni commerciali in Romania, aggiungendovi un importo adeguato per le spese di amministrazione e generali, ed un equo margine di prodotto. I nastri (coils) d'acciaio utilizzati per fabbricare i tubi in questione sono stati forniti sottocosto da una società collegata. Di conseguenza, il costo relativo ai rotoli d'acciaio utilizzati per la determinazione del costo di fabbricazione dei tubi saldati è stato calcolato sulla base del costo di fabbricazione di nastri di acciaio larghi profilati a caldo fabbricati dalla società collegata che ha fornito le informazioni necessarie. È stato fissato un margine di profitto del 3 % sul giro d'affari, che è stato considerato adeguato per il settore in questione. c) Prezzi all'esportazione (26) Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione, tutte le transazioni sono state realizzate attraverso la precedente società commerciale di Stato, Metalexportimport, la quale, alla fine della prima inchiesta, aveva offerto un impegno sui prezzi che era stato accettato.
Considerando che durante il periodo dell'inchiesta tale organizzazione commerciale è stata considerata collegata al produttore, poiché entrambe le entità facevano capo allo Stato rumeno, i prezzi di esportazione sono stati valutati sulla base del prezzo effettivamente pagato per il prodotto esportato nella Comunità dalla società commerciale di Stato. d) Confronto (28) Il valore normale calcolato è stato confrontato con i prezzi di esportazioni in base alle singole transazioni, a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale.
Per tenere conto di qualsiasi differenza che possa influire sulla comparabilità dei prezzi, sono stati effettuati adeguamenti per quanto riguarda le spese di vendita come previsto dall'articolo, 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base. e) Margine di dumping (30) Il margine di dumping rilevato, espresso in percentuale rispetto al prezzo di esportazione, a livello CIF franco frontiera comunitaria, ammonta al 10,3 %.
3. Turchia a) Premessa (31) Delle otto società che hanno cooperato all'attuale inchiesta, tre fanno parte del gruppo Yücel Boru, due del gruppo Borusan, mentre le tre società rimanenti sono pienamente indipendenti.
Durante il periodo dell'inchiesta, solo il gruppo Yücel Boru ed il gruppo Borusan, che in occasione della prima inchiesta avevano offerto impegni di prezzo che erano stati accettati, hanno realizzato esportazioni nella Comunità europea.
Le tre società rimanenti non hanno esportato i prodotti interessati nella Comunità europea durante il periodo di inchiesta. Per questo motivo, nei loro confronti non è stato determinato alcun margine di dumping. b) Valore normale (34) A causa dell'alto tasso di inflazione registrato in Turchia durante il periodo di inchiesta, il valore normale è stato stabilito su base mensile.
Per il gruppo Borusan ed il gruppo Yücel Boru i valori normali sono stati determinati sulla base dei prezzi comparabili effettivamente pagati o pagabili nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile venduto per il consumo sul mercato interno in Turchia, quando tali vendite erano rappresentative.
Nei casi in cui le vendite sul mercato interno non sono state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento di base sommando al costo di fabbricazione un importo adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e un margine di profitto del 3 % sul volume d'affari, considerato adeguato per l'industria in questione. c) Prezzi all'esportazione (37) Per i due gruppi interessati i prezzi all'esportazione sono stati calcolati sulla base dei prezzi effettivamente pagati per i tubi saldati venduti per l'esportazione verso la Comunità. d) Confronto (38) Il valore normale è stato confrontato con i prezzi all'esportazione in base alle singole transazioni, franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Sono stati effettuati adeguamenti rispetto alle spese di vendita conformemente all'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base. e) Margini di dumping (39) I margini di dumping rilevati, espressi in percentuale rispetto al prezzo di esportazione CIF franco frontiera comunitaria, è il seguente:
>SPAZIO PER TABELLA> 4. Venezuela (40) In mancanza di esportazioni durante il periodo di inchiesta, non è stato possibile determinare l'esistenza di dumping per quanto riguarda il Venezuela.
E. INDUSTRIA COMUNITARIA (41) Ai fini dell'attuale inchiesta, l'industria comunitaria consiste in otto produttori comunitari che hanno collaborato [vedere il punto (11)], che rappresentano circa il 70 % della produzione comunitaria del prodotto interessato.
F. PREGIUDIZIO (42) Per valutare l'evoluzione della situazione dell'industria comunitaria, la Commissione ha preso in considerazione le informazioni disponibili relative al periodo che inizia nel 1990, quando sono state adottate le prime misure antidumping nei confronti della Romania e dell'ex Iugoslavia [vedere sopra ai punti1 e2], e che termina nel novembre 1993 con il periodo di inchiesta.
1. Consumo (43) Per calcolare il consumo apparente nella Comunità di tubi saldati di ferro e di acciai non legati, i servizi della Commissione hanno sommato le vendite complessive sul mercato della CE del prodotto in questione di produzione comunitaria e le importazioni complessive nella Comunità dei prodotti di cui ai codici NC 7306 30 51, 7306 30 59, 7306 60 71 e 7306 30 78.
In base a tali dati, tra il 1990 ed il periodo dell'inchiesta il consumo totale è diminuito del 23,2 % passando da una media di 105 932 a una di 81 334 t mensili.
2. Importazioni oggetto di dumping a) Volume e quota di mercato di ciascun paese (45) Dalle statistiche sulle importazioni provenienti dalle repubbliche dell'ex Iugoslavia (disponibili solo a partire dal 1992) e dalle informazioni fornite dalle società che hanno collaborato si rileva che, durante il periodo esaminato [vedere il punto (42)], soltanto la Croazia ha continuato ad esportare verso la Comunità, mentre l'ERIM ha cessato le esportazioni nel 1990 e la Bosnia-Erzegovina e la Slovenia non hanno esportato verso la Comunità.
Le importazioni provenienti dalla Croazia sono diminuite continuamente da una media mensile di 2 297 t nel 1990, a 1 584 nel 1991, 1 293 nel 1992 e 1 123 t durante il periodo dell'inchiesta, in linea con la corrispondente quota di mercato che è passata dal 2,2 % nel 1990, all'1,7 % nel 1991, all'1,4 % nel 1992 e all'1,4 % durante il periodo di inchiesta.
Durante lo stesso periodo, le importazioni provenienti dalla Romania ammontavano, in media mensile, a 179 t nel 1990, 132 nel 1991, 1 039 nel 1992 e 800 durante il periodo dell'inchiesta. La quota di mercato corrispondente è stata di conseguenza dello 0,2 % nel 1990, dello 0,1 % nel 1991, dell'1,2 % nel 1992 e dello 0,9 % durante il periodo dell'inchiesta.
Le importazioni provenienti dalla Turchia hanno avuto il seguente andamento, in media mensile e in tonnellate: 2 384 nel 1990, 1 759 nel 1991, 2 038 nel 1992 e 3 038 durante il periodo dell'inchiesta, con un aumento globale del volume del 27 %. Le quote di mercato corrispondenti sono state del 2,3 % nel 1990, 1,9 % nel 1991, 2,3 % nel 1992 e 3,7 % durante il periodo dell'inchiesta.
Le importazioni provenienti dal Venezuela sono diminuite da 1 595 t al mese nel 1990 a 287 t al mese nel 1991 e sono cessate nel 1992. b) Volume e quota di mercato delle importazioni complessive (50) Le importazioni complessive dai paesi interessati hanno avuto il seguente andamento durante il periodo esaminato, espresso in tonnellate medie mensili: 6 456 nel 1990, 3 761 nel 1991, 4 372 nel 1992 e 4 960 durante il periodo dell'inchiesta. La quote di mercato complessiva corrispondente è stata rispettivamente del 6,2 % nel 1990, del 4,0 % nel 1991, del 4,9 % nel 1992 e del 6,0 % durante il periodo di inchiesta. c) Sottoquotazione dei prezzi (51) Per valutare il grado di sottoquotazione dei prezzi, i servizi della Commissione hanno confrontato i prezzi medi delle importazioni provenienti dalla Croazia, dalla Romania e dalla Turchia (CIF frontiera comunitaria, dazio corrisposto) con i prezzi di vendita dei produttori della Comunità, calcolati franco fabbrica. Affinché il confronto si svolgesse allo stesso stadio commerciale, i prezzi all'esportazione dei paesi interessati sono stati adeguati in funzione del costo di movimentazione fino al primo acquirente indipendente nella Comunità. In assenza di qualsiasi cooperazione da parte degli importatori del prodotto interessato nella Comunità europea durante l'attuale inchiesta, tali margini sono stati stimati sulla base delle informazioni in possesso della Commissione.
La media ponderata della sottoquotazione dei prezzi era la seguente:
- Croazia: 8,0 % - Romania: 0 % - Turchia - Gruppo Borusan: 6,1 % - Gruppo Yücel Boru: 0,7 % 3. Situazione dell'industria comunitaria a) Produzione (53) Tra il 1990 ed il periodo dell'inchiesta il volume di produzione dei produttori comunitari che hanno collaborato è diminuito sensibilmente, passando da una media di 56 390 t al mese ad una media di 46 946 t al mese, con una diminuzione del 16,75 %. b) Capacità di produzione ed utilizzazione degli impianti (54) Per quanto riguarda la capacità, è opportuno notare che il prodotto in questione è generalmente fabbricato con apparecchiature che possono essere utilizzate anche per la fabbricazione di altri tipi di tubi, non soggetti all'attuale riesame. Pertanto, la quantificazione della capacità e la valutazione del tasso di utilizzazione degli impianti specificamente destinati al prodotto oggetto dell'inchiesta è generalmente difficile da stabilire con precisione.
Tuttavia, un'indicazione della tendenza dell'utilizzazione degli impianti può essere trovata in riferimento ai dati concernenti quei produttori comunitari che fabbricano, per la maggior parte, un prodotto simile. Su tale base, il tasso di utilizzazione della capacità dell'industria comunitaria è diminuito da una media del 59 % nel 1990 a circa il 54 % nel periodo dell'inchiesta.
È opportuno sottolineare che il calo della produzione si riflette solo in parte sull'utilizzazione degli impianti, poiché l'industria in questione ha dovuto fronteggiare un calo della domanda ed ha continuato a ristrutturare migliorando o chiudendo alcuni impianti produttivi. c) Livello delle vendite e quota di mercato (56) Le vendite complessive dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, espresse in media mensile, sono diminuite continuamente da 53 177 t nel 1990 a 46 492 t nel 1991, 42 671 nel 1992 e 41 397 durante il periodo di inchiesta, con una contrazione del volume delle vendite del 22,15 %.
Durante lo stesso periodo, la quota di mercato corrispondente era del 50,2 % nel 1990, del 49,1 % nel 1991, del 47,4 % nel 1992 e del 50,9 % durante il periodo dell'inchiesta. d) Prezzi di vendita (58) I prodotti oggetto dell'attuale riesame comprendono due categorie principali di tubi d'acciaio:
- tubi senza rivestimento (cosiddetti «tubi saldati neri») - tubi saldati galvanizzati, cioè ricoperti di zinco.
Tra il 1990 ed il periodo dell'inchiesta, i prezzi dei prodotti comunitari simili sono costantemente diminuiti, con una flessione del 10 % per i tubi neri e del 19 % per i tubi galvanizzati.
In questo contesto è opportuno sottolineare che i prezzi dei tubi d'acciaio interessati erano aumentati notevolmente nel 1990 a causa dell'effetto combinato di una situazione di mercato molto favorevole e delle misure antidumping adottate contro i quattro paesi summenzionati. In effetti, tra il 1987 ed il 1990 i prezzi erano aumentati di circa il 15 % per i tubi neri e di circa il 22 % per i tubi galvanizzati. e) Redditività (59) In primo luogo occorre rilevare che, durante il periodo coperto dal riesame, l'industria comunitaria ha beneficiato di un notevole ribasso del costo delle materie prime utilizzate per la fabbricazione dei tubi saldati, ovvero dei rotoli di acciaio laminato a caldo e dello zinco utilizzato per la galvanizzazione dei tubi. Tuttavia, a causa dell'effetto combinato della diminuzione del tasso di utilizzazione degli impianti e del corrispondente aumento dei costi fissi, la riduzione del costo delle materie prime ha provocato soltanto un ribasso lieve (sebbene continuo) del costo complessivo di fabbricazione per i produttori comunitari.
Nel 1990 l'industria comunitaria aveva tratto giovamento da un mercato interno in netta crescita, e successivamente da una notevole riduzione delle importazioni in dumping e dei conseguenti effetti di distorsione dei prezzi dopo l'istituzione di misure antidumping. Sulla base delle informazioni in possesso dei produttori comunitari rappresentativi, nel 1990 l'industria comunitaria aveva raggiunto una situazione generalmente in attivo.
Tuttavia, il ribasso continuo del costo di produzione e dei prezzi ha avuto risultati contrastanti, dato che nel 1992 e durante il periodo dell'inchiesta alcuni produttori sono incorsi in notevoli perdite finanziarie, mentre altri hanno potuto ridurre al minimo l'impatto sui loro risultati finanziari della congiuntura economica e della tensione sul fronte dei prezzi. f) Occupazione (62) Il summenzionato processo di ristrutturazione dell'industria comunitaria [vedere il punto (55)] è stato accompagnato da una perdita di circa 800 posti di lavoro nell'ambito delle società che hanno collaborato, che rappresenta una diminuzione di un terzo del numero totale degli occupati tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta.
4. Conclusione (63) Da quanto precede si può dedurre che, nonstante il processo di ristrutturazione in corso e le misure antidumping in vigore, la situazione dell'industria comunitaria ha subito un nuovo deterioramento fino al periodo dell'inchiesta, in particolare in termini di volume di produzione, quota di mercato e situazione finanziaria.
G. NESSO DI CAUSALITÀ (64) Per determinare i fattori che hanno impedito all'industria comunitaria di far fronte al nuovo deterioramento della sua situazione a partire dal 1990, la Commissione ha esaminato i seguenti criteri, che sono stati considerati decisivi nella determinazione delle cause:
- l'efficacia delle misure antidumping in vigore;
- la diminuzione dei consumi;
- la diminuzione delle esportazioni dei produttori comunitari verso i paesi terzi;
- le importazioni provenienti da altri paesi terzi.
1. Effetti delle misure antidumping in vigore (65) Le misure in vigore si basano sui risultati di inchieste concernenti un periodo di tre o quattro anni prima del 1990. Gli impegni sul prezzo accettati dalla Commissione erano destinati ad eliminare l'effetto pregiudizievole del dumping.
Dopo l'entrata in vigore delle prime misure di antidumping nel 1990, la quota di mercato complessiva delle importazioni oggetto dell'inchiesta è diminuita dal 12,7 %, livello registrato durante la prima inchiesta, al 6,2 % nel 1990, diminuendo ulteriormente fino al 4,0 % nel 1991, per risalire leggermente al 4,9 % nel 1992 e toccare il 6 % durante il periodo di inchiesta [(vedere il punto 50)].
Le quote di mercato considerate separatamente per ogni paese interessato si sono modificate. Le importazioni rumene, quasi scomparse dopo l'istituzione delle misure antidumping, hanno recuperato leggermente, pur rimanendo sotto l'1 %. Anche la quota di mercato delle importazioni dalla Turchia è aumentata leggermente sino al 3,7 %. Tuttavia l'aumento della quota di mercato turca e rumena è stato più che compensato dalla diminuzione delle importazioni dalla Croazia e dalla scomparsa di quelle dal Venezuela e, di conseguenza, l'effetto globale sull'industria comunitaria è rimasto pressoché immutato.
Durante il periodo esaminato [vedere il punto (42)], gli impegni sui prezzi non sono stati rivisti. I prezzi dei produttori comunitari sono aumentati sensibilmente dopo l'introduzione delle misure raggiungendo successivamente un livello nettamente superiore a quello dei prezzi fissati negli impegni, nella misura di circa il 15 % per i tubi neri e di circa il 20 % per i tubi galvanizzati, permettendo all'industria comunitaria di ritornare ad un livello soddisfacente di redditività.
Una percentuale di sottoquotazione dei prezzi è stata riscontrata nei confronti delle importazioni dalla Croazia e dalla Turchia, mentre non esisteva alcun margine di sottoquotazione per le importazioni dalla Romania. Comunque, le importazioni provenienti da questi tre paesi sono state vendute a prezzi nettamente più elevati rispetto alle importazioni provenienti da altri paesi terzi. Effettivamente, queste ultime sono state commercializzate a prezzi inferiori del 17-23 % rispetto a quelli dei prodotti turchi. Inoltre, nel periodo dell'inchiesta la quota di mercato combinata della Turchia e della Romania era del 4,6 %, rispetto al 7 % della quota di mercato delle altre importazioni a prezzi ridotti [vedere il punto (73)].
Si può così concludere che, già dall'inizio, le misure antidumping adottate sono state efficaci e che l'impatto delle importazioni provenienti dai paesi interessati sulla situazione dell'industria comunitaria non era chiaramente distinguibile durante il periodo considerato.
2. Altri fattori a) Aspetti generali (67) Dato che l'analisi della situazione dell'industria comunitaria [vedere i punti (53) e (63)] ha rivelato un nuovo preoccupante deterioramento delle vendite, dei prezzi e della redditività tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta, occorre prendere in considerazione anche altri fattori che possono aver determinato l'andamento negativo di tali indicatori. b) Diminuzione dei consumi (68) Come risulta nel punto (46), dal 1990 al periodo di inchiesta i consumi sono diminuiti costantemente, con una contrazione del 23,2 %. Tale percentuale corrisponde praticamente al calo delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato interno.
Di conseguenza, in termini di quote di mercato, l'industria comunitaria ha potuto mantenere la sua posizione. Il leggero declino dal 50,2 % nel 1990 al 49,1 % nel 1991 ed al 47,4 % nel 1992 è stato causato soprattutto da un aumento di altre importazioni non soggette all'inchiesta, con una successiva inversione di tendenza durante il periodo dell'inchiesta che ha permesso all'industria comunitaria di risalire al 50,9 %. c) Diminuzione delle esportazioni dei produttori della Comunità in paesi terzi (70) Durante il periodo esaminato, le esportazioni complessive dei produttori comunitari nei paesi terzi erano pari in media a 11 413 t al mese nel 1990, 14 064 nel 1991, 11 888 nel 1992 e 10 203 durante il periodo dell'inchiesta, con una diminuzione globale del 10,6 %. d) Importazioni provenienti da altri paesi terzi (71) Le importazioni da paesi terzi diversi da quelli soggetti al riesame sono state, in media mensile, di 17 860 t nel 1990, 17 582 nel 1991, 18 335 nel 1992 e 15 176 durante il periodo dell'inchiesta.
La quota di mercato corrispondente ha avuto il seguente andamento: 16,9 % nel 1990, 18,6 % nel 1991, 20,4 % nel 1992 e 18,7 % durante il periodo dell'inchiesta.
Un'analisi della tendenza dei prezzi di tali importazioni rivela che alcuni paesi, che nel 1992 avevano una quota di mercato dell'8,5 %, hanno costantemente praticato una sottoquotazione dei prezzi del 12-18 % rispetto a quelli dei paesi soggetti all'inchiesta e vincolati dagli impegni.
3. Conclusione (74) Come si è visto nel punto (68), le vendite dell'industria comunitaria sono diminuite in misura quasi corrispondente al calo dei consumi e le diminuzioni nettamente superiori registrate nel 1991 e nel 1992 sono attribuiti soprattutto all'aumento delle importazioni da paesi terzi non soggetti all'inchiesta. Tale tendenza si è invertita durante il periodo dell'inchiesta e l'industria comunitaria ha ottenuto un lieve aumento dello 0,7 % sull'intero periodo.
In tali circostanze, il costante deterioramento della situazione dell'industria comunitaria denunziante, riscontrabile nel sensibile calo delle vendite, della produzione, dell'utilizzazione e nella mancanza generale di profitti, non può essere attribuito alle importazioni oggetto dell'inchiesta. Sebbene alcune di queste importazioni, ovvero quelle dalla Turchia, soggette ad impegni sui prezzi, abbiano avuto un leggero aumento della quota di mercato, l'effetto di tali importazioni nella Comunità non può essere considerato grave, poiché i loro prezzi di vendita erano comunque superiori a quelli di altre importazioni.
In conclusione, il peggioramento della situazione dell'industria comunitaria non può essere imputato unicamente alle importazioni oggetto di dumping.
H. PROBABILITÀ DI UNA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO 1. Aspetti generali (76) Avendo concluso che le misure antidumping in vigore sono state efficaci per quanto riguarda la prevenzione di un ulteriore pregiudizio da parte delle importazioni in esame e che la mancanza evidente di miglioramento della situazione dell'industria comunitaria è attribuibile ad altri fattori, l'inchiesta ha inoltre analizzato la probabilità della reiterazione di un grave pregiudizio qualora le misure antidumping in vigore fossero abolite. Si ricordi a tale riguardo che le circostanze che condurrebbero ad un nuovo grave pregiudizio devono essere chiaramente prevedibili e che la minaccia di pregiudizio deve essere reale.
2. Slovenia e Bosnia-Erzegovina (77) Per tutto il periodo coperto dalle statistiche Eurostat concernenti le transazioni commerciali per ciascuno di questi paesi, non si è registrata alcuna importazione dei prodotti in questione. Inoltre, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, in questi paesi gli impianti adatti per la fabbricazione dei prodotti interessati sarebbero quasi inesistenti.
3. Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (ERIM) (78) Dall'inizio dei rilevamenti statistici per gli scambi con tale paese, nessuna importazione è stata finora registrata. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, l'ERIM dispone di una notevole capacità produttiva per la fabbricazione delle materie prime necessarie alla fabbricazione dei prodotti interessati, ovvero dei nastri di acciaio laminato a caldo, come pure per la produzione dei tubi stessi. Tuttavia, data l'attuale situazione del paese, praticamente isolato dal circuito commerciale internazionale, non vi è alcuna indicazione che le esportazioni nella Comunità del prodotto in questione potrebbero svilupparsi a breve termine fino a causare un grave pregiudizio all'industria comunitaria.
4. Venezuela (79) Dal 1992, le importazioni provenienti dal Venezuela sono totalmente cessate. L'industria dei tubi saldati in Venezuela è stata sviluppata in misura sufficiente per rispondere alle esigenze dell'industria petrolifera nazionale, che è il cliente principale in questo paese, per il suo fabbisogno di tubi e condutture per l'estrazione, la riproduzione, la raffinazione e la distribuzione di gas e idrocarburi.
In caso di fluttuazioni della domanda dell'industria petrolifera, la fabbricazione in eccesso è di solito esportata verso i paesi limitrofi nel continente americano. Tenuto conto del costo relativamente alto di trasporto di questo prodotto è improbabile che la sospensione delle misure antidumping in vigore crei un incentivo per il produttore venezuelano a riorientare nuovamente le esportazioni verso la Comunità in misura tale da indurre a prevedere una reale minaccia di pregiudizio.
5. Croazia (81) Le importazioni dalla Croazia sono diminuite e, durante il periodo dell'inchiesta, ammontavano a circa l'1 %. Le ultime informazioni trasmesse dall'esportatore croato alla Commissione conformemente alla procedura di controllo dell'impegno in vigore confermano la tendenza al calo delle importazioni.
Il continuo calo delle esportazioni croate verso la Comunità, pur effettuate con un notevole margine dumping, è dovuto alle enormi difficoltà interne incontrate dall'industria croata in seguito alla dissoluzione della Iugoslavia. Effettivamente, il produttore croato deve affrontare notevoli problemi a causa della sostituzione delle forniture di materie prime, precedentemente acquistate presso l'industria siderurgica iugoslava, con importazioni che devono essere pagate in valuta pregiata. Inoltre, l'attività industriale è ostacolata dal conflitto militare in corso. Pertanto, è improbabile l'eventualità di un aumento a breve scadenza delle importazioni tale da causare pregiudizio all'industria comunitaria.
6. Romania (83) Le importazioni provenienti dalla Romania, che è stata un fornitore tradizionale di tubi saldati alla Comunità, sono quasi scomparse dal mercato comunitario e la sua quota di mercato è scesa ad un livello irrilevante. Tale situazione è dovuta principalmente alle difficoltà incontrate dal paese nell'ambito della riforma del sistema economico a pianificazione centralizzata, la cui attuazione procede molto lentamente. La fabbricazione di tubi è vicina alla paralisi a causa dell'impossibilità delle industrie siderurgiche a monte del processo di produzione di fornire le materie prime o le parti di ricambio necessarie per la manutenzione degli impianti di produzione obsolescenti, in gran parte di fabbricazione russa, a tal punto che un grande impianto produttivo della capacità di 200 000 t ha dovuto essere demolito. Si stima che la capacità produttiva della Romania, rispetto al periodo precedente, sia diminuita da oltre 600 000 t a meno di 150 000 t.
Nel 1992 e durante il periodo dell'inchiesta è stato osservato un modesto recupero delle esportazioni rumene verso la Comunità. La loro quota di mercato è rimasta tuttavia a livelli trascurabili. In considerazione delle difficoltà economiche dell'industria rumena dell'acciaio e dei tubi, la leggera ripresa delle esportazioni rumene, che erano praticamente scomparse, non può essere considerata come un'indicazione di un imminente aumento considerevole delle esportazioni tale da provocare un grave pregiudizio all'industria comunitaria in caso di abolizione delle misure antidumping.
7. Turchia (85) La Turchia è il solo paese tra quelli soggetti all'inchiesta che, anche dopo l'istituzione di misure antidumping, ha mantenuto la sua quota di mercato riuscendo addirittura ad aumentarla durante il periodo dell'inchiesta, soprattutto a spese del Venezuela e della Croazia. Per quanto riguarda i prezzi, gli esportatori turchi, come verificato dalla Commissione, hanno rispettato gli impegni di prezzo da essi offerti.
Per valutare la probabilità che le importazioni provenienti dalla Turchia possano nuovamente crescere al punto da poter causare un pregiudizio all'industria comunitaria, la Commissione ha tenuto conto dell'attuale capacità produttiva della Turchia, delle previsioni dei consumi sul mercato nazionale, delle capacità di esportazione e del comportamento probabile degli esportatori turchi in materia di prezzi nell'ipotesi di assenza di impegni di prezzo.
La capacità produttiva dei prodotti in questione dei principali produttori turchi che hanno collaborato con la Commissione è notevole (circa 700 000 t all'anno). Questa cifra deve essere aumentata del 20 % per tener conto di due produttori più piccoli, di rilevanza solo regionale, che comunque portano la capacità produttiva totale a circa 840 000 t. Nell'immediato futuro non sono previsti aumenti o riduzioni della capacità degni di nota. Contrariamente a quanto avviene nella Comunità che, essendo un'economia matura, subisce una contrazione del mercato di questi prodotti, in Turchia il consumo è aumentato e tale tendenza dovrebbe continuare in avvenire, sebbene ad un tasso ridotto. Il consumo di tubi saldati in Turchia è stato stimato a 392 000 t nel 1990, 520 000 nel 1993 e dovrebbe raggiungere 557 000 t nel 1995.
Nell'ipotesi di una produzione massima del 90 %, il potenziale di esportazione teorico sarebbe di 200 000 t all'anno. Le esportazioni turche complessive durante il periodo dell'inchiesta sono ammontate a 76 000 t di cui il 45 % verso la Comunità ed il 55 % verso altri paesi. Se tale tendenza dovesse continuare nel 1995, le esportazioni verso la Comunità potrebbero ammontare a circa 90 000 t. Sebbene questo calcolo non possa essere preciso e si basi su ipotesi teoriche, esso indica che l'industria turca dei tubi ha il potenziale di aumentare notevolmente le sue esportazioni verso la Comunità.
Effettivamente, le informazioni disponibili sullo sviluppo delle esportazioni turche verso la Comunità dopo il periodo dell'inchiesta mettono in evidenza che il loro volume e la loro quota di mercato hanno continuato ad aumentare. Sarebbe in questa fase la Commissione non disponga di dati particolareggiati per valutare gli effetti sull'industria comunitaria, quest'evoluzione sembra riflettere il considerevole miglioramento del mercato comunitario in materia di vendite e di prezzi. Il controllo degli impegni offerti dagli esportatori turchi, in particolare in base all'analisi delle loro relazioni trimestrali sulle quantità e sui prezzi di esportazione, rivela che finora gli impegni non solo sono stati scrupolosamente rispettati ma, quando le condizioni di mercato lo hanno consentito, gli esportatori turchi hanno applicato prezzi anche più elevati del minimo pattuito.
In conclusione, è innegabile che le importazioni dalla Turchia sono potenzialmente in grado di causare pregiudizio all'industria comunitaria. Esiste inoltre un rischio potenziale che gli esportatori turchi possano essere tentati di ridurre i prezzi qualora le condizioni di mercato nella Comunità dovessero in futuro peggiorare nuovamente. Non ci sono tuttavia indicazioni che una tale situazione sia effettivamente imminente e chiaramente prevedibile.
Tuttavia, qualora in avvenire la situazione si deteriorasse e se l'industria comunitaria subisse nuovamente un pregiudizio a causa del dumping, quest'ultima avrà la possibilità di presentare una nuova denuncia alla Commissione.
I. ABROGAZIONE DEI DAZI ANTIDUMPING (92) Alla luce di quanto precede, i dazi antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di tubi saldati, di ferro o di acciai non legati, originari della Romania, dell'ex Iugoslavia (eccetto la Serbia ed il Montenegro), della Turchia e del Venezuela devono essere abrogati e il procedimento deve essere chiuso. Di conseguenza, gli impegni corrispondenti offerti ed accettati dalla decisione 90/166/CEE della Commissione ed al regolamento (CEE) n. 3617/90 della Commissione non hanno più ragione di essere,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 868/90 ed il regolamento (CEE) n. 898/91 sono abrogati.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1995. Per il Consiglio Il Presidente J. BORRELL FONTELLES