REGOLAMENTO (CE) N. 3050/95 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1995 che sospende temporaneamente dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti destinati alla custruzione, manutenzione e riparazione di veicoli aerei
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la produzione comunitaria dei prodotti di cui al presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;
considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune per questi prodotti siano sospesi totalmente;
considerando che spetta alla Comunità decidere di sospondere tali dazi autonomi;
considerando che tali regolamenti recanti sospensione temporanea dei dazi autonomi per veicoli aerei non sono più stati modificati nella sostanza durante gli ultimi anni; che, pertanto, al fine di rendere coerente l'applicazione di tali misure è opportuno non porre limiti di tempo alla validità del presente regolamento, poiché una modifica della sua portata potrà, se necessario, essere effettuata mediante un regolamento del Consiglio;
considerando che le modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric non comportano alcuna modifica sostanziale; che, per motivi di semplificazione, occorre prevedere che la Commissione possa apportare, previo parere del comitato del codice doganale, le modifiche e gli adattamenti tecnici necessari agli allegati del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato sono totalmente sospesi, purché si tratti di prodotti destinati alla costruzione, manutenzione e riparazione di veicoli aerei di un peso a vuoto superiore a 2 000 chilogrammi e di simulatori di volo ad uso civile. Il controllo della destinazione particolare è effettuato, secondo gli articoli da 291 a 304 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario1.
Art. 2
————— Gli adattamenti tecnici, nella misura in cui siano necessari in seguito alle modifiche della nomenclatura combinata o dei codici Taric, sono decisi dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 3.
Art. 3
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio2.
2.
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
La Commissione adotta misure immediatamente applicabili. Tuttavia, se esse non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione differisce di tre mesi a decorrere dalla data di tale comunicazione l'applicazione delle misure da essa decise.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine previsto dal comma precedente.
3.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1996.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995. Per il Consiglio Il Presidente L. ATIENZA SERNA