REGOLAMENTO (CE) N. 108/96 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 1996 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 200 000 tonnellate di cereali detenute dall'organismo di intervento spagnolo trasferite nel quadro del regolamento (CE) n. 2742/95
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/952, in particolare l'articolo 5,
considerando che, a causa delle condizioni climatiche insolitamente sfavorevoli che hanno colpito la Spagna provocando una penuria di foraggi, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2742/95 della Commissione, del 28 novembre 1995, relativo al trasferimento di 100 000 tonnellate di orzo e di 100 000 tonnellate di segala detenute dall'organismo di intervento tedesco3;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione4, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/945, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento; che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2131/93 dispone che la vendita di tali cereali venga effettuata mediante gara;
considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 stabilisce che una gara può essere limitata ad utilizzazioni e/o destinazioni determinate;
considerando che il settore dell'allevamento in alcune regioni interne della Spagna è stato particolarmente colpito dalla siccità; che è pertanto opportuno dare priorità di accesso alla gara nelle prime due settimane agli allevatori sinistrati delle regioni suddette per permettere loro di far fronte ai loro bisogni immediati;
considerando che a più lungo termine il fabbisogno degli allevatori dovrà essere soddisfatto dall'industria degli alimenti per animali; che occorre quindi prevedere, in un secondo tempo, l'approvvigionamento di tale industria;
considerando che lo Stato membro deve prendere tutte le disposizioni necessarie per controllare tale utilizzazione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1.
L'organismo d'intervento spagnolo procede, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 2131/93, ad una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di:
— 100 000 tonnellate di orzo e
— 100 000 tonnellate di segala,
da esso detenute.
2. Salve restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2131/93, alla gara suddetta si applicano le seguenti modalità particolari:
— alle prime due gare parziali possono partecipare, limitatamente ad un quantitativo di 50 tonnellate, solo gli allevatori delle regioni spagnole in cui sono stati trasferiti i cereali di cui trattasi.
Art. 2
1. In deroga all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2131/93 il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato dall'organismo di intervento spagnolo (SENPA) almeno cinque giorni prima della gara.
2. Il termine di presentazione per l'ultima gara parziale scade il 15 maggio 1996.
3. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, le offerte sono formulate con riferimento alla qualità reale della partita cui l'offerta si riferisce.
4.
Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento spagnolo:
Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA)
c/Beneficencia 8,
E-28004 Madrid
(Telex: 41 818, 23 427 SENPA E; telefax 521 98 32, 522 43 87)
Art. 3
L'organismo d'intervento spagnolo comunica alla Commissione, al più tardi il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, i quantitativi e il prezzo medio delle diverse partite vendute.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione