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REGOLAMENTO (CE) N. 414/96 DEL CONSIGLIO del 4 marzo 1996 che istituisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca esercitate nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca4 si applica a tutte le attività di pesca e a tutte le attività connesse, esercitate sul territorio e nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ivi comprese le attività dei pescherecci comunitari che operano nelle acque dei paesi terzi o in alto mare, fatte salve le disposizioni contenute negli accordi di pesca conclusi dalla Comunità con paesi terzi o nelle convenzioni internazionali di cui la Comunità è parte;

considerando che, in forza della decisione 83/414/CEE del Consiglio5, la Comunità è parte contraente della convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt, in appresso denominata «convenzione Baltica»;

considerando che la commissione internazionale del mar Baltico, in appresso denominata «Commissione Baltica», istituita dalla convenzione Baltica adotta le norme applicabili alle operazioni di pesca effettuate nel mar Baltico;

considerando che la Commissione Baltica ha adottato, nel corso della ventesima sessione svoltasi a Gdynia dal 12 al 16 settembre 1994, un certo numero di raccomandazioni relative alle misure di controllo applicabili nel mar Baltico;

considerando che, ai sensi dell'articolo XI, paragrafo 1 della convenzione Baltica, la Comunità è tenuta a trasporre tali raccomandazioni nella legislazione comunitaria, fatte salve le obiezioni presentate secondo la procedura prevista dall'articolo di cui sopra; che non vi sono obiezioni da sollevare;

considerando che è pertanto necessario stabilire alcune misure di controllo in base alle raccomandazioni formulate dalla Commissione Baltica, che si aggiungono alle misure di controllo stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce alcune misure di controllo relative alla cattura e allo sbarco di risorse ittiche che si trovano nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund, delimitate ad ovest da una linea che congiunge capo Hasenøre a punta Gniben, Korshage a Spodsbjerg e capo Gilbjerg a Kullen. Esso non si applica alle acque comprese entro le linee di base.

2. Il presente regolamento si applica:

— ai pescherecci comunitari che esercitano la loro attività nella zona geografica descritta al paragrafo 1,

— a tutti i pescherecci battenti bandiera di un paese terzo che esercitano la loro attività nelle acque marittime di questa zona soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri.

Art. 2

Navi che praticano la pesca del merluzzo

1. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione, non più tardi di un mese prima dell'inizio delle operazioni di pesca, l'elenco di tutti i pescherecci comunitari che battono la loro bandiera o che sono immatricolati nei loro porti e la cui attività principale o accessoria consiste nella pesca de merluzzo nella zona descritta all'articolo 1, paragrafo 1 e comunicano inoltre immediatamente tutte le modifiche apportate a tale elenco nel corso dell'anno.

2. Nell'elenco in questione figurano, in particolare, i numeri interni delle navi di cui al paragrafo 1, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione, del 19 gennaio 1994, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca6.

3. Tale elenco, nonché tutte le relative modifiche che intervengono nel corso dell'anno, è fornito per via informatica e, di preferenza, per posta elettronica.

4. La Commissione trasmette annualmente alla Commissione baltica le informazioni di cui al paragrafo 1 entro i quindici giorni successivi al ricevimento delle comunicazioni degli Stati membri.

Art. 3

Sono autorizzati a partecipare alle attività di pesca del merluzzo nella zona descritta all'articolo 1, paragrafo 1 unicamente i pescherecci che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2.

Art. 4

Dichiarazioni di sbarco

Le autorità competenti degli Stati membri notificano alle parti contraenti interessate della convenzione Baltica, almeno una volta al mese e per ogni peschereccio, gli sbarchi dei pescherecci battenti bandiera o immatricolati in un paese che è parte contraente della convenzione Baltica distinti per zona di pesca, zona di gestione e specie gestite dalla Commissione Baltica. Copia delle informazioni notificate è trasmessa alla Commissione.

Art. 5

Entro la fine di ogni mese e riguardo alle catture effettuate nel mese precedente dai pescherecci comunitari, nonché per le catture sbarcate nella Comunità dai pescherecci di cui all'articolo 4, la Commissione comunica alla Commissione Baltica i dati aggregati ricevuti a norma dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e i dati di cui all'articolo 4.

Art. 6

Trasbordo del merluzzo

1. Alle navi è fatto divieto di trasbordare o ricevere quantitativi di merluzzo catturati nella zona descritta all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Le autorità competenti di uno Stato membro possono tuttavia autorizzare trasbordi nei propri porti o nelle proprie acque interne.

3. A tal fine, il capitano di un peschereccio che intenda effettuare trasbordi chiede l'autorizzazione alle autorità competenti del luogo di trasbordo con almeno 24 ore di anticipo.

Art. 7

Divieto di sbarco

1. Nei casi in cui la Commissione Baltica notifica alla Commissione l'esaurimento di un contingente attribuito ad un'altra parte contraente della convenzione Baltica, è vietato, a decorrere dalla data stabilita da tale parte contraente, ogni sbarco o trasbordo delle catture di uno stock o gruppo di stock soggetto a tale contingente da parte delle navi che battono la bandiera della parte contraente alla quale il contingente è stato attribuito.

2. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri copia di tale notifica.

Art. 8

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1996. Per il Consiglio Il Presidente P. BARATTA (2) Parere espresso il 16 febbraio 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).