REGOLAMENTO (CE) N. 462/96 DEL CONSIGLIO dell'11 marzo 1996 che sospende il regolamento (CEE) n. 990/93 e il regolamento (CE) n. 2471/94 e che abroga il regolamento (CE) n. 2472/94 e il regolamento (CE) n. 2815/95, relativi all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie con la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), le zone protette dalle Nazioni Unite nella Repubblica di Croazia e le zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 73 G e 228 A,
vista la posizione comune del 4 dicembre 1995 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alla sospensione delle restrizioni agli scambi con la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) e con la parte serbo-bosniaca1, decisa dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione n. 1022 (1995),
vista la proposta della Commissione,
considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alla luce dell'accordo raggiunto tra le parti interessate riguardo alla Repubblica di Bosnia-Erzegovina, ha deciso, nella risoluzione n. 1022 (1995), la sospensione delle restrizioni concernenti le relazioni economiche e finanziarie con la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), con le zone protette dalle Nazioni Unite nella Repubblica di Croazia e, quando fossero soddisfatte determinate condizioni, con le zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache;
considerando che il Consiglio di sicurezza è stato informato che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte;
considerando che il Consiglio ha già adottato il regolamento (CE) n. 2815/952, che sospende, nei riguardi della Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), il regolamento (CEE) n. 990/933;
considerando che, ai fini di trasparenza, la normativa comunitaria relativa all'attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1022 (1995) dovrebbe essere incorporata in uno strumento comunitario unico e che, pertanto, il regolamento (CE) n. 2815/95 dovrebbe essere abrogato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Il regolamento (CEE) n. 990/93 e il regolamento (CE) n. 2471/944 sono sospesi.
2. Fintantoché i regolamenti di cui al paragrafo 1 rimangono sospesi, tutti i capitali e i beni precedentemente congelati o sequestrati a norma di tali regolamenti possono essere liberati dagli Stati membri secondo la legge, purché i capitali o beni che siano oggetto di azioni, vincoli, provvedimenti giurisdizionali o oneri, ovvero che costituiscano capitali o beni di persone, società, persone giuridiche o altri enti di cui sia accertato o presunto lo stato di insolvenza secondo la legge o i principi contabili vigenti in tale Stato membro rimangano congelati o sequestrati sino alla liberalizzazione secondo la legge di applicazione.
3. Il regolamento (CE) n. 2472/945 e il regolamento (CE) n. 2815/95 sono abrogati.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 27 febbraio 1996.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 1996. Per il Consiglio Il Presidente L. DINI